Sentenza del 12/10/2018 n. 25476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, denunciando motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, emessi per IVA e imposte dirette. L'Amministrazione sosteneva che la società avesse venduto numerose unità immobiliari a prezzi superiori a quelli indicati nei rogiti e nelle dichiarazioni fiscali. A sostegno erano stati acquisiti un "documento di progetto", riportante prezzi di vendita ritenuti effettivi, e le dichiarazioni di numerosi acquirenti. La società aveva invece sostenuto che le differenze fossero riconducibili a lavori di ristrutturazione eseguiti da una società terza. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva valutato gli indizi in modo parziale e atomistico, attribuendo prevalenza agli elementi difensivi della contribuente senza considerare adeguatamente la convergenza degli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto viziata la motivazione della CTR perché non aveva svolto una valutazione globale e comparativa degli indizi. In particolare, il documento di progetto e le numerose dichiarazioni degli acquirenti costituivano elementi potenzialmente idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti; al contrario, le prove offerte dalla società risultavano limitate o deboli, essendo basate su poche dichiarazioni, alcune perizie relative soltanto a tre immobili e una dichiarazione della società incaricata delle ristrutturazioni priva di adeguati riscontri documentali e fiscali. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito applicando correttamente i principi sulla prova presuntiva.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
consente di procedere alla rettifica del reddito a mezzo di documentazione extracontabile
La documentazione extracontabile, anche se costituita da appunti personali o rinvenuta presso altri contribuenti, può costituire presunzione semplice idonea a sostenere la rettifica fiscale, soprattutto quando evidenzi una contabilità in nero. In tale situazione spetta al contribuente fornire una prova contraria adeguata.
Gli indizi possono fondare una presunzione quando consentono di risalire logicamente da un fatto noto a un fatto ignoto.
presunzioni gravi, precise e concordanti
Gli indizi devono essere valutati complessivamente. Anche singoli elementi non decisivi possono acquisire forza probatoria se, considerati nel loro insieme, risultano convergenti e idonei a sostenere ragionevolmente la pretesa tributaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce di utilizzare le dichiarazioni rese da terzi nella fase amministrativa dell'accertamento, purché siano considerate come elementi indiziari e valutate insieme agli altri elementi acquisiti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'omesso esame o la motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo e controverso, nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
Art. 6 CEDU
Il principio del giusto processo consente anche al contribuente di produrre dichiarazioni scritte di terzi a proprio favore, con valore indiziario, in condizioni di parità rispetto all'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, documenti extracontabili rinvenuti presso l'impresa, come appunti, prospetti o documenti di progetto, possono avere rilevanza probatoria anche se non fanno parte della contabilità ufficiale, quando indicano operazioni o corrispettivi non dichiarati.
- Le dichiarazioni rese da acquirenti o da altri terzi durante la verifica fiscale possono essere utilizzate come elementi presuntivi, anche se non costituiscono prova testimoniale assunta in giudizio.
- La forza degli indizi deve essere valutata globalmente e non in modo atomistico: numerosi elementi convergenti possono fondare da soli una presunzione grave, precisa e concordante.
- Quando l'Amministrazione presenta una pluralità di indizi coerenti, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta, documentata e riferibile alle singole operazioni; semplici dichiarazioni, perizie generiche o spiegazioni non supportate da fatture e pagamenti tracciabili possono non essere sufficienti.
- Il giudice tributario non può limitarsi a scegliere l'ipotesi più favorevole al contribuente sulla base di alcuni elementi isolati, ma deve confrontare criticamente tutte le prove disponibili, spiegando perché una ricostruzione sia più attendibile dell'altra.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva condanna della contribuente: significa che la precedente decisione è stata annullata e che il giudice di merito dovrà riesaminare la controversia applicando correttamente i criteri sulle presunzioni.
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