Sentenza del 12/10/2018 n. 3086 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Sintetico - Rapporto di lavoro non formalizzato - Pendenza della causa di lavoro - Onere della prova a carico dell'Agenzia fiscale - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, ritenendo esistente un rapporto di lavoro dipendente non formalizzato e, da ciò, desumendo la totale inattendibilità delle scritture contabili. Il contribuente ha dedotto, in via principale, la nullità dell'accertamento per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo obbligatorio. Ha inoltre contestato l'assenza di una prova concreta dell'esistenza del rapporto di lavoro, essendo ancora pendente la relativa causa di lavoro, nonché l'inadeguatezza della motivazione sull'inattendibilità delle scritture contabili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo assorbente la violazione dell'obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio prima dell'accertamento sintetico. Ha inoltre rilevato che la sola pendenza della causa di lavoro non dimostrava l'esistenza del rapporto di lavoro non formalizzato e che l'Agenzia non aveva provato né adeguatamente spiegato la totale inattendibilità delle scritture contabili. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.
L'accertamento sintetico richiede il previo contraddittorio con il contribuente. L'invito non costituisce una mera facoltà o un generico dovere di collaborazione, ma un obbligo previsto dalla legge; la sua omissione incide sulle garanzie difensive e può determinare l'illegittimità dell'accertamento.
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 - presupposti dell'accertamento sintetico
L'accertamento sintetico deve poggiare su presupposti di fatto adeguatamente provati e motivati. La pendenza di una causa relativa a un rapporto di lavoro non formalizzato, senza ulteriori elementi probatori, non dimostra da sola l'esistenza del rapporto né giustifica automaticamente la rideterminazione sintetica del reddito.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria procede ad accertamento sintetico, deve instaurare preventivamente il contraddittorio invitando il contribuente a fornire chiarimenti e documentazione; l'omissione può comportare l'annullamento dell'atto.
- La mera pendenza di una causa civile o lavoristica non equivale alla prova del fatto controverso: fino a quando non vi siano elementi definitivi o altri riscontri concreti, non può costituire da sola il fondamento dell'accertamento fiscale.
- L'Agenzia delle Entrate deve dimostrare e motivare specificamente i fatti posti a base dell'accertamento, inclusa l'eventuale inattendibilità totale delle scritture contabili; non è sufficiente affermarla in modo generico.
- In presenza di un accertamento induttivo o sintetico, il contribuente dovrebbe verificare sia il rispetto del contraddittorio preventivo sia la concreta consistenza degli elementi probatori utilizzati dall'Amministrazione.
- La decisione riguarda il caso concreto e non implica che la pendenza di una causa sia sempre irrilevante: essa può assumere valore indiziario se accompagnata da ulteriori prove precise, concordanti e sufficientemente documentate.
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