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Sentenza

Sentenza del 12/10/2018 n. 4318 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego di rimborso dell'accisa sui prodotti energetici versata per il periodo luglio-settembre 2006 e per novembre 2006. Ha sostenuto, da un lato, di essere legittimata a chiedere il rimborso in quanto aveva materialmente effettuato i pagamenti ed era obbligata in solido per l'accisa; dall'altro, di avere diritto al rimborso perché il gasolio utilizzato per la produzione di energia elettrica beneficiava dell'esenzione prevista dalla direttiva 2003/96/CE. Ha inoltre contestato le eccezioni dell'Agenzia relative alla mancata comunicazione della domanda, alla traslazione dell'onere dell'accisa sul prezzo di vendita e alla presunta tardività dell'istanza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto la legittimazione della società a richiedere il rimborso, valorizzando i pagamenti da essa effettuati e la sua posizione di obbligata solidale. Nel merito, ha ritenuto direttamente applicabile la direttiva 2003/96/CE, che prevedeva l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica. La deroga per motivi di politica ambientale è stata considerata eventuale e, per il periodo anteriore al 1° giugno 2007, non operativa in assenza di una tempestiva attuazione nazionale. Sono state inoltre respinte le eccezioni dell'Agenzia sulla comunicazione della domanda e sulla traslazione dell'onere dell'accisa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 24, comma 1, del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. n. 504/1995)

    La disposizione è stata esaminata nel contesto della disciplina nazionale dell'accisa e della sua compatibilità con l'esenzione prevista dalla normativa europea per i prodotti energetici utilizzati nella produzione di energia elettrica.

  • Art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995

    L'Agenzia lo ha richiamato per sostenere che l'obbligo di pagamento dell'accisa gravasse sul titolare del deposito fiscale e che, conseguentemente, solo tale soggetto fosse legittimato a chiedere il rimborso. La Commissione ha invece riconosciuto la legittimazione della società che aveva materialmente effettuato i pagamenti ed era obbligata in solido.

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, art. 14, paragrafo 1, lettera a)

    Esenzione da accisa per i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica

    La direttiva imponeva l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici, incluso il gasolio, destinati alla produzione di energia elettrica. La Commissione ha ritenuto la disposizione direttamente applicabile anche nel periodo anteriore al tardivo recepimento nazionale.

  • D.Lgs. n. 26/2007

    Il decreto ha attuato tardivamente la direttiva 2003/96/CE e ha previsto la decorrenza dell'esclusione dall'esenzione dal 1° giugno 2007. Ne consegue che, per i consumi anteriori a tale data, come quelli del 2006, l'esclusione dall'esenzione non era operativa.

  • DPCM 15 gennaio 1998 e Tabella A allegata al T.U.A.

    La disciplina nazionale è stata ritenuta non idonea a escludere, per il periodo considerato, l'applicazione dell'esenzione europea prevista per i prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica.

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE del 17 luglio 2008, causa C-226/07, Flughafen Köln

    La Corte ha chiarito che la deroga all'esenzione per motivi di politica ambientale è una facoltà degli Stati membri e non un obbligo. In mancanza di una deroga validamente ed efficacemente applicabile, l'esenzione prevista dalla direttiva può essere fatta valere.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 3553/2009

    È stata richiamata a sostegno della rilevanza temporale della direttiva e della non operatività, prima del 1° giugno 2007, dell'esclusione dall'esenzione introdotta dal D.Lgs. n. 26/2007.

  • Art. 8 della legge n. 448/1998

    L'Agenzia sosteneva che tale disposizione avesse già previsto una tassazione per motivi di politica ambientale. La Commissione ha escluso che il riferimento fosse formalmente riconducibile alle misure richieste dalla direttiva 2003/96/CE.

Massime di principio

  • Quando una direttiva europea prevede un'esenzione chiara, precisa e incondizionata e lo Stato la recepisce tardivamente, il contribuente può invocarne l'applicazione diretta nei confronti dell'amministrazione per il periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento.
  • Una deroga a un'esenzione europea non può presumersi: deve risultare da una norma nazionale chiara, vigente e applicabile al periodo d'imposta interessato. Norme nazionali generiche o non formalmente riferibili alla direttiva non sono sufficienti.
  • La legittimazione a chiedere il rimborso dell'accisa può spettare anche a un soggetto diverso dal titolare formale del deposito fiscale quando abbia effettuato materialmente il pagamento e rivesta una posizione di obbligazione solidale.
  • L'amministrazione non può negare automaticamente il rimborso sostenendo che l'accisa sia stata trasferita nel prezzo di vendita: occorre dimostrare concretamente l'effettiva traslazione dell'onere e l'assenza di un arricchimento indebito.
  • Gli adempimenti formali, come la comunicazione della domanda di rimborso, devono essere valutati in concreto: se la comunicazione è stata comunque effettuata e la normativa non prevede chiaramente una decadenza, la sola tardività o non contestualità può non comportare l'inammissibilità.
  • Per valutare il diritto al rimborso è essenziale individuare la normativa vigente nel periodo esatto dei consumi e distinguere tra la data di entrata in vigore della direttiva europea, la scadenza del termine di recepimento e la decorrenza effettiva della norma nazionale attuativa.

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