Sentenza del 12/10/2018 n. 20 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. Atto amministrativo - provvedimento tributario - Notifica - Concessionario della riscossione - notifica "diretta" 2. Processo tributario - giurisdizione - atti di natura non tributaria - non sussiste giurisdizione delle Commissioni tributaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un'intimazione di pagamento per complessivi 23.725 euro, contestando principalmente l'inesistenza o invalidità della notifica effettuata direttamente dall'agente della riscossione tramite PEC, la prescrizione dei crediti e la giurisdizione del giudice tributario anche per le somme non aventi natura tributaria. In particolare, sono stati coinvolti crediti tributari, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, contributi previdenziali INPS e diritti annuali della Camera di Commercio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica diretta dell'intimazione di pagamento tramite PEC da parte dell'agente della riscossione, richiamando l'art. 26 del d.P.R. 602/1973, la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2018 e la giurisprudenza della Cassazione. Ha inoltre confermato il difetto di giurisdizione tributaria per i crediti non tributari, quali la sanzione amministrativa stradale e i contributi INPS, devoluti al giudice ordinario. Le eccezioni di prescrizione relative ai crediti tributari sono state respinte perché gli atti e i pagamenti parziali avevano interrotto i termini. L'appello incidentale dell'agente della riscossione è rimasto assorbito. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26 d.P.R. 602/1973
La notificazione "diretta" senza intermediario ... continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione.
La norma consente all'agente della riscossione di notificare direttamente gli atti della riscossione, inclusi gli atti successivi alla cartella e l'intimazione di pagamento, anche tramite PEC secondo la disciplina applicabile.
Art. 49 d.P.R. 602/1973
La disciplina prevista per la notifica delle cartelle è estesa agli atti dell'espropriazione forzata e, secondo la decisione, anche all'intimazione di pagamento.
Art. 2 d.lgs. 546/1992
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi.
La giurisdizione si determina in base alla natura del credito azionato: il giudice tributario decide sulle pretese tributarie, mentre le controversie relative a crediti non tributari spettano al giudice ordinario.
Art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
I motivi di appello devono censurare specificamente le ragioni della sentenza impugnata; le questioni non adeguatamente contestate possono rimanere ferme.
Art. 19 e 21 d.lgs. 546/1992
Regolano gli atti impugnabili nel processo tributario e i termini per proporre ricorso; l'agente della riscossione aveva eccepito la tardività dell'impugnazione.
Art. 14 legge 890/1982
Prevede, nella materia tributaria, la possibilità di notificazione diretta tramite il servizio postale, nell'ambito della disciplina speciale delle notifiche fiscali.
Art. 1335 codice civile
È richiamato quale fondamento della presunzione di conoscenza degli atti giunti all'indirizzo del destinatario.
Sentenza Corte costituzionale n. 175/2018
Ha ritenuto costituzionalmente legittima la notifica diretta delle cartelle da parte dell'agente della riscossione, valorizzandone la funzione pubblicistica e il ruolo strumentale alla riscossione delle entrate pubbliche.
Cassazione civile, Sez. V, ord. n. 17248/2017
Ha affermato l'ammissibilità della notificazione diretta, senza intermediari, degli atti tributari formati dall'agente della riscossione.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sent. n. 13913/2017
Conferma che, anche nelle controversie sulla riscossione, la giurisdizione dipende dalla natura tributaria o non tributaria del credito.
Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. n. 19523/2018
Richiamata per affermare la competenza del giudice ordinario sulle controversie relative ai contributi previdenziali INPS.
Cassazione civile, Sez. V, n. 10528/2017
Il contribuente che contesta la mancata notifica degli atti presupposti può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione; non sussiste litisconsorzio necessario, salva la facoltà dell'agente di chiamare in giudizio l'ente impositore.
Massime di principio
- La notifica diretta effettuata dall'agente della riscossione non è invalida per il solo fatto che manca l'intermediazione di un ufficiale giudiziario o di un messo notificatore; se sono rispettate le modalità previste dalla normativa speciale, può essere valida anche tramite PEC.
- Per individuare il giudice competente non basta considerare che l'atto provenga dall'agente della riscossione: occorre distinguere la natura del credito. Tributi e accessori tributari spettano al giudice tributario; sanzioni amministrative, contributi previdenziali e altri crediti non tributari spettano normalmente al giudice ordinario.
- L'impugnazione dell'intimazione di pagamento può consentire di contestare vizi propri dell'intimazione o la mancata notifica degli atti presupposti, ma non comporta automaticamente la giurisdizione tributaria su ogni credito contenuto nell'atto.
- L'eccezione di prescrizione deve essere sostenuta con una ricostruzione puntuale delle scadenze e degli atti interruttivi, inclusi eventuali pagamenti parziali o riconoscimenti del debito.
- I motivi di appello devono contestare in modo specifico le ragioni della sentenza di primo grado; le statuizioni non adeguatamente censurate possono restare definitive.
- Quando si contesta la mancata notifica degli atti presupposti, il contribuente può generalmente citare l'ente impositore o l'agente della riscossione, senza necessità di integrare automaticamente il contraddittorio con entrambi.
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