Sentenza del 12/10/2018 n. 2371 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - antenne di telefonia mobile - debenza fino al 2016 - sussiste - norma comunitaria di diverso accatastamento senza rendita - efficacia retroattiva - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che la nuova disciplina sul classamento catastale delle antenne, pur comportando la loro collocazione in una categoria priva di rendita catastale, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, fino all'entrata in vigore della nuova disposizione, le antenne rimanevano assoggettabili ai tributi locali, inclusa l'ICI, secondo la disciplina vigente nei periodi d'imposta interessati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'ICI sulle antenne di telefonia mobile, sostenendo che la normativa di origine comunitaria, che ha previsto il diverso accatastamento delle antenne nella categoria F/7 senza attribuzione di rendita catastale, dovesse applicarsi retroattivamente anche ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Normativa di origine comunitaria sul classamento catastale delle antenne di telefonia mobile
La normativa ha disposto il diverso accatastamento delle antenne, oggi riconducibili alla categoria F/7, senza attribuzione di rendita catastale, ma tale innovazione opera per il futuro e non incide sui periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Disciplina ICI
L'ICI resta dovuta sulle antenne di telefonia mobile per i periodi anteriori all'efficacia della nuova disciplina catastale, in quanto le antenne erano soggette alla disciplina impositiva allora vigente.
Massime di principio
- Una modifica normativa che incide sul classamento catastale o elimina la rendita di un immobile non si applica automaticamente ai periodi d'imposta precedenti, salvo un'espressa previsione di retroattività.
- Per stabilire se un tributo locale è dovuto occorre fare riferimento alla disciplina catastale e fiscale vigente nel singolo periodo d'imposta, non a quella successivamente introdotta.
- L'assenza di rendita catastale derivante da un nuovo accatastamento non comporta necessariamente l'inesistenza del tributo per gli anni precedenti.
- In caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare non solo l'applicabilità della nuova categoria catastale, ma anche l'eventuale efficacia retroattiva della norma; in mancanza, prevale la debenza del tributo per il passato.
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