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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40722/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2005 ai fini IRAP, IVA e altro nei confronti di una socia di una s.n.c. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR, in appello proposto dal concessionario della riscossione, ha riformato la decisione ritenendo inammissibile il ricorso originario per mancata prova della tempestività dell’impugnazione: la relata di notifica della cartella, necessaria a verificare da quando decorresse il termine per ricorrere, era stata depositata solo tardivamente, oltre il termine previsto per la produzione di nuovi documenti. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta decadenza del concessionario dalla riscossione, perché la cartella sarebbe stata notificata oltre i termini di legge; 2) erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, sostenendo che esso era stato comunque proposto tempestivamente; 3) nullità della cartella per effetto di giudicato favorevole intervenuto in altro giudizio relativo a un coobbligato solidale, invocando l’estensione del giudicato ex art. 1306, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione di decadenza era rimasta assorbita dalla decisione, fondata sull’inammissibilità del ricorso originario per tardivo deposito della prova di notifica della cartella. Ha ritenuto in parte inammissibile e in ogni caso infondato il secondo motivo, chiarendo che la mancata prova documentale della tempestività dell’impugnazione legittimava la declaratoria di inammissibilità, poiché nel processo tributario la cartella con relata va depositata nei termini di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la conferma della inammissibilità del ricorso introduttivo rendeva non esaminabile la questione del giudicato esterno invocato dalla ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non è configurabile quando la questione sia stata assorbita da altra statuizione della sentenza; il vizio riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non di questioni processuali in sé.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stata invocata come norma di ricorso per cassazione per dedurre errori processuali e nullità della sentenza.

  • art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992

    Unitamente al ricorso e ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato

    Il deposito della cartella esattoriale con la relata di notifica è necessario per consentire il controllo della tempestività del ricorso.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    La produzione di documenti nuovi, anche in appello per effetto del richiamo dell’art. 61, deve avvenire nei termini previsti dalla norma; il deposito tardivo impedisce la valutazione della tempestività del ricorso.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    In appello sono ammissibili nuovi documenti, ma nel rispetto del termine di cui all’art. 32 d.lgs. 546/1992.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiama l’applicazione delle disposizioni sul deposito documentale proprie del primo grado anche al giudizio di appello.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce il termine perentorio di proposizione del ricorso, che decorre dalla notifica dell’atto impugnato.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il termine per il deposito di memorie non equivale a quello per la produzione documentale rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    È stata invocata per chiedere l’estensione del giudicato favorevole formatosi tra il creditore e un altro condebitore solidale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla cartella, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 124 d.P.R. n. 115/2002

    È stata richiamata la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la verifica della tempestività del ricorso richiede il deposito dell’atto impugnato con la relativa relata di notifica; se tale documento è prodotto tardivamente, può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per mancata prova del rispetto del termine di impugnazione.
  • L’assorbimento in senso improprio esclude il vizio di omessa pronuncia quando una questione resta superata da una statuizione pregiudiziale o logicamente assorbente.
  • Il vizio di omessa pronuncia non si configura per il mancato esame di una questione processuale, ma solo per l’omesso esame di domande o eccezioni di merito; la censura va allora incanalata, se del caso, nella violazione della norma processuale sostanzialmente applicata.
  • L’estensione del giudicato favorevole formato tra il creditore e uno dei condebitori solidali non può essere esaminata se l’impugnazione originaria è già stata correttamente dichiarata inammissibile per difetto di prova della tempestività.
  • Nel giudizio di appello tributario la produzione di nuovi documenti è ammessa, ma entro i termini stabiliti dal processo tributario; il termine per il deposito delle memorie non sostituisce quello per il deposito documentale rilevante ai fini dell’ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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