Cassazione Civile, Ordinanza n. 10427/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’ente impositivo aveva notificato alla società un avviso di pagamento per accise relative all’anno d’imposta 2010, contestando l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995 per l’energia elettrica consumata dalle imprese consorziate. Secondo l’amministrazione, i consorziati erano consumatori finali distinti dall’autoproduttore e quindi non beneficiavano dell’esenzione. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, negando l’estensione del beneficio alle consorziate e ritenendo non vincolante la risposta positiva all’interpello. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi di ricorso, ma nelle more del giudizio è intervenuta la rinuncia al ricorso per sopravvenuta omologazione e integrale esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall.; anche l’Agenzia ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta transazione fiscale omologata dal tribunale e integralmente eseguita, con conseguente venir meno dell’efficacia sia della sentenza impugnata sia dell’originario atto impositivo. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione non è avvenuta per rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
La norma era richiamata come base dell’esenzione fiscale per l’energia elettrica autoprodotta e consumata, oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione.
art. 2, comma 2, d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79
Le definizioni di autoproduttore contenute nel decreto Bersani sono state ritenute applicabili solo ai fini della disciplina del mercato elettrico e non estensibili automaticamente alla normativa tributaria sulle accise.
art. 10, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
È stato ritenuto correttamente applicato dall’ufficio, che ha escluso sanzioni e interessi moratori in ragione dell’affidamento e della buona fede del contribuente.
La transazione fiscale omologata e integralmente eseguita, intervenuta dopo la sentenza impugnata, ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non è applicabile quando il giudizio di cassazione si definisce per cessazione della materia del contendere e non per rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta omologazione e integrale esecuzione di una transazione fiscale che comprenda i debiti oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere in cassazione, con venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e dell’atto impositivo originario.
- Quando la definizione della controversia avviene per effetto di un accordo negoziale omologato, il giudizio non si conclude con rigetto o inammissibilità del ricorso, ma con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Le definizioni contenute in una disciplina settoriale diversa da quella tributaria non sono automaticamente estensibili al regime delle accise se la normativa di riferimento le limita espressamente ai propri fini.
- La mancata irrogazione di sanzioni e la mancata richiesta di interessi moratori possono essere coerenti con la tutela dell’affidamento del contribuente quando l’amministrazione ritenga di applicare correttamente l’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10327/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10332/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10334/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10337/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10342/2024 del 17/04/2024
- ordinanza_civile · 17 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10344/2024 del 17/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →