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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13764/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale terapeutico disposta il 14/12/2021. La revoca è stata motivata dalla sopravvenuta conoscenza (mediante ordinanza custodiale del 27/04/2022) di reati commessi nei mesi marzo-aprile 2021 (tra cui ipotesi di spaccio e reato richiamato dall'art. 586 c.p.), preesistenti alla decisione di applicazione della misura e non note al Tribunale all'epoca. Il difensore ha dedotto: violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. (la revoca sarebbe ammessa solo per condotte successive all'inizio della misura); carenza di motivazione rispetto al positivo andamento della misura (segnalato dal servizio e dall'Ufficio esecuzione penale esterna); mancata spiegazione di come i nuovi fatti, omogenei a precedenti, avrebbero dovuto determinare diversa valutazione; assenza di motivazione circa il diniego della revoca solo ex nunc.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, pur essendo pacifico che la sopravvenienza di un titolo cautelare non determina automaticamente la revoca (ma la sospensione quando incompatibile), è altresì consolidato l'orientamento secondo cui la revoca è legittima quando sopravvengono elementi preesistenti ma non conosciuti al momento dell'applicazione della misura e idonei a determinare il rigetto dell'istanza. Il tribunale originale aveva valutato legittimamente che le nuove imputazioni descrivevano una continuativa attività di spaccio protrattasi dall'ottobre 2020 all'aprile 2021, indice di elevata e attuale capacità a delinquere, tale da rendere ab origine inidonea la misura. Inoltre la decorrenza ex tunc della revoca è stata ritenuta giustificata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 11, ordinamento penitenziario (ord. pen.)

    La norma disciplina la revoca della misura alternativa per condotte in violazione della legge o delle prescrizioni; la Corte chiarisce che, oltre ai casi di condotte posteriori, è ammessa la revoca quando emergono elementi preesistenti e non conosciuti all'atto dell'applicazione che avrebbero determinato il rigetto dell'istanza

  • art. 298 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla compatibilità fra misura alternativa e misura cautelare; la giurisprudenza distingue la sospensione della misura alternativa per sopravvenuta misura custodiale incompatibile dalla revoca motivata da elementi nuovi

  • art. 586 cod. pen.

    Reato richiamato quale parte delle imputazioni sopravvenute; la sua emersione è stata valutata insieme ad altre imputazioni di spaccio come fattore significativo per la valutazione della pericolosità e dell'idoneità della misura alternativa

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma del Testo unico stupefacenti richiamata in relazione agli illeciti di spaccio; le imputazioni a suo carico sono state considerate nel complesso indicativo di un'attività continuativa di spaccio, rilevante per la valutazione della misura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali: a seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese

Massime di principio

  • La sopravvenuta conoscenza di fatti o titoli cautelari anteriori all'applicazione di una misura alternativa, se non noti al giudice all'epoca e idonei a determinare il rigetto dell'istanza, può legittimare la revoca della misura anche con efficacia ex tunc
  • La differenza tra sospensione e revoca va valutata: la semplice sopravvenienza di una misura custodiale incompatibile comporta normalmente la sospensione della misura alternativa, mentre la revoca è giustificata quando emergono elementi nuovi che incidono sulla valutazione preventiva di idoneità e pericolosità
  • Le contestazioni sulla mancata considerazione del buon andamento della misura entrano nella sfera di merito: la Corte di legittimità non riforma valutazioni prognostiche o alternative logiche non viziate da illogicità o errori di diritto
  • La decorrenza ex tunc della revoca è possibile se il nuovo elemento dimostra che la misura sarebbe stata inidonea sin dall'origine
  • In casi di elementi omogenei a precedenti fatti già valutati, il giudice può ritenere opportuno riconsiderare la capacità a delinquere e l'attualità del pericolo ai fini della misura alternativa
  • In sede difensiva è opportuno chiedere alternativamente la revoca ex nunc (se si ritiene più favorevole) e fornire prove o argomentazioni idonee a dimostrare la concreta perdita di pericolosità e il positivo andamento della misura

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