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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13497/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 12/05/2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Latina, aveva confermato la responsabilità penale di Giorgio Montesi per omicidio colposo con violazione della disciplina stradale. Il ricorrente deduce un unico motivo complessivo denunciando violazione di legge (artt. 589 c.p., 546 lett. c c.p., art. 141 d.lgs. n. 285/1992) e difetto di motivazione: sostiene mancanza di colpa in quanto il pedone avrebbe attraversato fuori dalle strisce, distratto, muovendosi repentinamente contro il veicolo; contesta il travisamento delle prove e il mancato esame del consulente difensivo e della deposizione oculare; contesta la valutazione sulla prevedibilità e sull'esigibilità soggettiva della condotta, lamentando che la Corte avrebbe determinato ex post una velocità ipotetica (30 km/h) senza considerare la concreta visibilità e la distanza di avvistamento stimata dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le due decisioni di merito costituiscano una doppia conforme e che la motivazione delle pretese colpevoli sia adeguata, non illogica e congrua; ha escluso che il ricorso prospetti un vizio di motivazione tale da giustificare la cassazione, rilevando che l'impugnazione tende in realtà a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e a rinnovare valutazioni di merito (ristima delle prove) non consentite in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio di prudenza imposto dall'art. 141 del Codice della strada e la giurisprudenza secondo cui il conducente in prossimità di attraversamenti pedonali deve tenere massima moderazione. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, ai sensi delle norme processuali richiamate.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di omicidio colposo; utilizzata per qualificare l'illecito per il decesso del pedone causato dalla condotta colposa del conducente.

  • art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    Stabilisce il principio di velocità adeguata alle circostanze concrete; interpretato come obbligo elastico di prudenza del conducente (moderare la velocità in presenza di centro urbano, traffico, pioggia, attraversamenti pedonali), la cui violazione può integrare colpa specifica e giustificare la responsabilità penale.

  • art. 546, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata nella motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e mirasse a rinnovare valutazioni di merito, senza dimostrare un concreto vizio di diritto rilevante per la cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla possibilità di non irrogare sanzione pecuniaria se l'inammissibilità dipende da mancanza di colpa nella determinazione della causa; la Corte ha ritenuto non sussistente tale mancanza di colpa e ha quindi applicato la sanzione e condannato il ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • In materia di circolazione stradale, il conducente ha un obbligo di prudenza rafforzata in prossimità di attraversamenti pedonali e in condizioni di scarsa visibilità (pioggia, traffico intenso, strada bagnata): la velocità deve essere adeguata alle circostanze, e il superamento di tale obbligo può costituire colpa anche se il limite massimo non è superato.
  • La Corte di Cassazione, di fronte a una doppia conforme (due gradi di merito allineati), limita il sindacato di legittimità: non è ammessa la semplice riconsiderazione o rinnovazione della valutazione delle prove o una ricostruzione fattuale alternativa se non è dimostrato un vizio giuridico o una manifesta illogicità nella motivazione.
  • Per avere successo in cassazione è necessario articolare censure giuridicamente fondate e argomentate, individuando specifici vizi di diritto o contraddizioni nella motivazione; la mera avversatività o la riproposizione di una diversa valutazione probatoria è inidonea.
  • La valutazione dell'esigibilità soggettiva della condotta (cosa poteva ragionevolmente fare il conducente) va fatta in concreto e va supportata da elementi probatori chiari; assertions senza confronto puntuale con la motivazione dei giudici di merito risultano deboli.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria, salvo che l'inammissibilità sia dovuta a fatto non colpevole.

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