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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13500/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva parzialmente riformato la condanna del Tribunale di Chieti per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. (conducente trovato con tasso alcolemico pari a 2,40 g/l, perdita del controllo del veicolo, invasione della corsia opposta, investimento con decesso di LUCIANI Francesco e lesioni a RENZELLA Marika). La difesa ha proposto tre motivi: 1) violazione dei diritti (artt. 6 e 11 citati in ricorso) e omessa motivazione, con riproposizione dell'eccezione di nullita dell'accertamento ematico per mancato avviso previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e contestazione della sanatoria derivante dalla scelta del rito abbreviato (art. 438, c. 6-bis cod. proc. pen.); 2) omessa motivazione in relazione al comportamento della vittima (mancato uso della cintura di sicurezza) che, secondo la difesa, avrebbe avuto efficacia etiologica esclusiva o prevalente; 3) contestazione del diniego delle attenuanti generiche, rilevando l'assenza di precedenti incidenti che giustificassero ricadute sulla personalita dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello, ritenendo pienamente utilizzabile l'accertamento del tasso alcolemico e valida l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 438, c. 6-bis cod. proc. pen. Ha escluso che la questione costituzionale prospettata sia stata argomentata in modo idoneo e ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica l'omessa comunicazione di cui all'art. 114 disp. att. come nullita di ordine generale suscettibile di sanatoria. Ha inoltre ribadito che la ricostruzione del fatto, la valutazione dell'efficienza etiologica della condotta della vittima e la valutazione delle attenuanti generiche sono materie di merito sottratte al sindacato di legittimità salvo vizio motivazionale, e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito congrua. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilita del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In sede d'appello, la Corte territoriale aveva comunque rideterminato la pena applicando l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, nella massima estensione, eliminando la pena accessoria e revocando le statuizioni civili per revoca della costituzione nella fase di appello.

Norme richiamate

  • art. 589 bis cod. pen.

    comma 7 e comma 8 menzionati

    Norma che disciplina l'omicidio stradale e le circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante del comma 7 nella massima estensione ritenendola prevalente sull'aggravante del comma 8; la Cassazione ha ritenuto legittima tale valutazione di merito

  • art. 590 quater cod. pen.

    menzionato come escluso il bilanciamento

    Riferimento alla disciplina del bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte d'appello ha escluso il bilanciamento ai sensi di questa norma

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    mancata comunicazione contestata dalla difesa

    Prevede l'avviso necessario per alcuni accertamenti tecnici; la sua omissione integra una nullita di ordine generale che, secondo la giurisprudenza e il legislatore, puo essere sanata dall'accesso al rito abbreviato

  • art. 438 cod. proc. pen.

    comma 6-bis introdotto dalla legge n. 103/2017

    Prevede la sanatoria per alcune nullita in caso di scelta del rito abbreviato; la Corte ha confermato la legittimita dell'applicazione di tale sanatoria all'accertamento del tasso alcolemico

  • art. 183 cod. proc. pen.

    richiamato nel quadro interpretativo della sanatoria

    Richiama il meccanismo generale di sanatoria delle nullita, richiamato dalla giurisprudenza quale fondamento dell'operativita della sanatoria legale

  • artt. 180 e 182 cod. proc. pen.

    art. 182, c. 2 citato nel testo

    Norme sulle nullita processuali; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina delle nullita di ordine generale anche al caso di omessa comunicazione di cui all'art. 114 disp. att.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per la condanna alle spese processuali

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilita, di pronunciare condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato in relazione all'onere di motivazione per le attenuanti generiche

    Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e l'onere motivazionale del giudice nel riconoscimento delle generiche; la Corte ha confermato che il giudice di merito puo valorizzare gli elementi ritenuti prevalenti

  • art. 3 Cost.

    menzionato nel contesto del principio di ragionevolezza della pena

    Principio di uguaglianza e ragionevolezza richiamato quale parametro per la congruita della pena

  • art. 27 Cost.

    comma 3, menzionato nel contesto della finalita rieducativa della pena

    Richiama la funzione rieducativa della pena come criterio di riferimento per la determinazione della sanzione

  • art. 117 Cost.

    menzionato quale strumento attraverso il meccanismo della norma interposta nella prospettazione di questione di legittimita costituzionale

    Riferimento formale alla possibile sollevazione di questione di legittimita costituzionale via conflitto di norme, che pero non e stata adeguatamente argomentata dalla difesa

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione prevista dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. costituisce una nullita di ordine generale suscettibile di sanatoria; la scelta del rito abbreviato puo sanare tale nullita ai sensi dell'art. 438, c. 6-bis cod. proc. pen., secondo il consolidato orientamento di legittimità e la modifica legislativa del 2017
  • La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione del merito o della rielaborazione degli elementi di fatto; puo sindacare le decisioni di merito solo nei limiti del vizio motivazionale e della coerenza logico-giuridica della motivazione
  • La condotta della vittima (es. mancato uso della cintura) può essere valutata come concorso causale, ma la sua incidenza è questione di fatto e di valutazione tecnica riservata ai giudici del merito; non annulla automaticamente la responsabilità dell'investitore
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è discretionarye e ancorato a criteri di fatto (grado della colpa, entità del danno, personalità dell'imputato); il giudice di merito deve indicare gli elementi prevalenti che giustificano la decisione, ma non è tenuto a esaminare ogni singola deduzione difensiva
  • Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione occorre impostare censure incentrate su vizi di diritto o carenze motivazionali effettive; rilievi meramente riformulatori dei fatti o proposte alternative di lettura probatoria sono inammissibili
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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