Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13502/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura un errore nel calcolo della pena operato dalla Corte d'appello: sebbene la Corte avesse dichiarato di riconoscere la diminuzione per le circostanze generiche nella massima estensione, nel computo finale la riduzione sarebbe stata applicata in misura inferiore rispetto a quanto dichiarato, determinando una incongruenza tra la motivazione e il calcolo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso di concordato sulla pena in appello, eventuali errori nei passaggi di calcolo sono irrilevanti purché il risultato finale corrisponda all'accordo tra le parti e la pena così determinata sia legale e rientri nei limiti edittali. La Corte d'appello aveva recepito il concordato delle parti con una pena finale di 3 anni e 4 mesi di reclusione; per il resto la sentenza d'appello è stata confermata (contravvenzioni estinte per prescrizione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589, c. 2, cod. pen.

    reato per cui l'imputato era stato condannato (fatto anteriore alla novella n. 41/2016)

    La fattispecie è stata valutata secondo la cornice edittale dell'art. 589, c. 2; la pena concordata rientra nella relativa massa edittale applicabile al fatto commesso.

  • art. 589 bis, cod. pen.

    menzionato come norma introdotta dalla novella n. 41/2016

    Non era applicabile retroattivamente perché il fatto è anteriore all'introduzione dell'art. 589 bis.

  • art. 599 bis, cod. proc. pen.

    richiamato in tema di concordato in appello

    Limita i profili di impugnabilità delle sentenze formatesi su concordato in appello: è ammissibile cassazione per vizi della formazione della volontà delle parti, per il consenso del Procuratore generale o per contenuto difforme della pronuncia, ma non per doglianze su motivi rinunciati o sulla misura della pena concordata se non per illegittimità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    norma riferita alla condanna alle spese in caso di inammissibilità

    Sulla base dell'art. 616 la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 23 e ss., 65, 71 e ss., cod. pen.

    richiamati come limiti edittali generali e specifici

    La pena è illegale solo se eccede i limiti edittali previsti da queste disposizioni; errori di calcolo che non determinino una pena fuori dai limiti edittali non rendono illegale la pena concordata.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    menzionato nell'ambito delle condizioni di proscioglimento

    Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 sono inammissibili se rinunciate o non sindacabili nel ricorso per cassazione contro il concordato.

Massime di principio

  • In caso di concordato sulla pena (anche in appello) la Corte verifica la congruità e la legalità della pena finale, non i calcoli intermedi: errori aritmetici o di computo sono irrilevanti se il risultato finale corrisponde all'accordo delle parti e rientra nei limiti edittali.
  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza formatasi su concordato in appello è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale o al contenuto difforme della pronuncia; non è ammesso per questioni sulla misura della pena concordata salvo che la pena sia illegale.
  • La pena è dichiarabile illegale (e dunque sindacabile) solo se eccede i massimi previsti dalla normativa penale (limiti edittali generali o specifici); violazioni nei passaggi di calcolo che non producono una pena fuori dai limiti non comportano l'illegittimità dell'accordo.
  • Quando le parti stipulano un negozio processuale riguardante la pena, una volta accolto dal giudice esso vincola: eventuali contestazioni successive sulla misura pattuita sono ammesse solo nei casi tassativamente previsti (illegalità, vizi di consenso, mancato rispetto delle condizioni formali).
  • Anche se la Corte dichiara di riconoscere circostanze attenuanti nella massima estensione, ciò non rende automaticamente illegittimo un diverso modo di esporre i passaggi di calcolo, purché il risultato finale sia conforme all'accordo e alla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.