Cassazione Penale, Sentenza n. 13499/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/06/2022 che, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. emessa al termine del giudizio abbreviato, ha confermato condanne e rideterminato pene per vari imputati. I ricorrenti denunciavano, in sintesi: insufficiente e contraddittoria valutazione del compendio probatorio; eccessivo affidamento sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Lo Iacono, Vitale, Fernandez) ritenuti inattendibili; vizi nella valutazione delle intercettazioni e nell'identificazione delle utenze telefoniche; errata qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 o art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90); vizio per iudex suspectus in relazione al G.u.p.; censure relative a recidiva, diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena; richieste di rinnovazione o integrazione istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero o generiche e reiterative di valutazioni di merito o tese a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, che non è consentita in sede di legittimità salvo macroscopici vizi motivazionali. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori ove le loro dichiarazioni risultavano riscontrate da intercettazioni e altri elementi; ha ritenuto corretta la esclusione della qualificazione di "lieve entità" (art. 73, comma 5) e la non applicabilità dell'art. 74, comma 6, nei casi in cui l'attività e le modalità indichino capacità di diffusione stabile; ha confermato la legittimità delle scelte in tema di recidiva, attenuanti generiche e dosimetria della pena, richiamando i limiti del sindacato di cassazione e la discrezionalità del giudice di merito. Richieste relative a nullità per iudex suspectus sono state respinte per mancanza di formale istanza di ricusazione nei gradi di merito.
Norme richiamate
La Corte richiama che la valutazione della 'lieve entità' ex comma 5 non dipende solo dal quantitativo di droga, ma da una valutazione complessiva (numero di cessioni, capacità di diffusione, organizzazione, modalità e circostanze). La qualificazione va valutata caso per caso e può essere esclusa anche per cessioni di modeste quantità se inserite in un contesto organizzato e stabile.
Trattasi dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte precisa che l'art. 74, comma 6 (associazione per fatti di lieve entità) è configurabile solo se i sodali hanno programmato esclusivamente reati rientranti nell'art. 73, comma 5, con modalità incompatibili con fatti di maggiore gravità. Se risulta organizzazione, stabilità e capacità di rifornire una 'piazza', non può essere applicata la deroga.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi/collaboratori: la Corte sottolinea la necessità di valutare attendibilità intrinseca ed estrinseca e che le dichiarazioni di collaboratori possono essere valutate 'frazionate' (parte attendibile e parte non attendibile) purché motivato e con riscontri individualizzanti.
Sulla questione del iudex suspectus la Corte ricorda che la nullità collegata alla presenza del medesimo giudice deve essere dedotta tramite formale istanza di ricusazione; in mancanza di istanza formale non opera automaticamente la nullità in sede di gravame.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ribadisce che la concessione o il diniego costituisce giudizio di fatto del giudice di merito, sufficiente una motivazione che indichi gli elementi di preponderante rilevanza (es. precedenti), e che tale valutazione è in linea di principio insindacabile in cassazione salvo carenza motivazionale.
Principi di determinazione della pena: la Corte conferma la ampia discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, soggetta al controllo di legittimità solo sulla base della adeguatezza e correttezza della motivazione che indichi i criteri considerati.
art. 582 e art. 585 c.p. (lesioni) e d.lgs. 150/2022
In tema di lesioni aggravate l'azione è procedibile d'ufficio se ricorrono aggravanti come armi improprie; la Corte richiama che le dichiarazioni dei collaboratori, integrate da riscontri (certificati medici, circostanze), possono sostenere la condanna.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca prioritariamente vizi di diritto e macroscopiche illogicità della motivazione; non riconsidera in fatto la congruità delle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono sorreggere una condanna se la loro attendibilità è verificata e vi sono riscontri (intercettazioni, certificati, altri elementi logici o materiali). È ammessa valutazione "frazionata" del collaboratore: parti inattendibili non contaminano necessariamente l'intero racconto se adeguatamente motivate.
- La qualificazione «lieve entità» ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 richiede una valutazione globale: non conta solo la singola dose ma la capacità di diffusione, il numero e la continuità delle cessioni, l'organizzazione e le modalità operative.
- L'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/90 (associazione per fatti di lieve entità) è applicabile solo quando il sodalizio abbia programmato esclusivamente reati di lieve entità e le modalità organizzative siano incompatibili con fatti più gravi; la presenza di una 'piazza' strutturata esclude tale deroga.
- Le questioni relative alla identificazione di utenze, al contenuto delle intercettazioni e all'interpretazione dei linguaggi cifrati sono questioni di fatto e massime di esperienza riservate ai giudici di merito; Cassazione verifica solo la presenza di una motivazione logica e non contraddittoria.
- Le eccezioni su iudex suspectus richiedono l'istanza di ricusazione; in assenza di formale ricusazione non si ottiene automaticamente la nullità del provvedimento in sede di gravame.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti sono nell'alveo della discrezionalità del giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo un vizio motivazionale o un ragionamento arbitrario o illogico.
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