Cassazione Penale, Sentenza n. 13503/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale: si contestava la mancanza della prova che l'etilometro utilizzato (denominato "etilonnetrk,t2") fosse stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 c.8 del regolamento del codice della strada. Si deduceva altresì una inammissibile inversione dell'onere della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe posto a carico della difesa l'onere di provare l'assenza delle verifiche/omologazione dell'apparecchio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la censura della difesa fosse manifestamente infondata: la questione non era stata oggetto di specifica discussione in primo grado e la difesa non aveva prospettato elementi concreti idonei a dimostrare un difetto di funzionamento dell'apparecchio, limitandosi a richiedere dati relativi alle revisioni. I fatti materiali (incidente autonomo con perdita di controllo del veicolo, evidenti sintomi di abuso di alcool rilevati dalla P.G., risposte normali dell'apparecchio con autodiagnosi positiva) confermavano la regolarità dell'accertamento. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'onere, a carico del pubblico ministero, di provare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro sorge solo se la difesa abbia previamente allegato fatti specifici che facciano ritenere non eseguite tali operazioni; la mera richiesta di accesso ai dati di revisione non è sufficiente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 c.2 lett. c) Codice della strada
Norma applicata al reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico sopra i limiti; nel caso concreto si trattava di misurazioni oltre 2,0 g/l, con aggravante ai sensi del comma 2-bis
art. 186 comma 2-bis Codice della strada
Richiama l'aggravazione per particolari ipotesi di guida in stato di ebbrezza (citata quale aggravante contestata all'imputato)
art. 379 c.8 regolamento codice della strada
Disposizione che prescrive le verifiche periodiche e la manutenzione degli strumenti (etilometri); la Corte osserva che l'esibizione dei dati di revisione non ha di per sé rilievo probatorio salvo che la difesa non alleghi elementi concreti di anomalia
Cass. pen., sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021 (Garbin)
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'onere del pubblico ministero di provare omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro sorge solo dopo che la difesa abbia allegato elementi concreti di difettosità; la mera allegazione generica non è sufficiente
Cass. pen., sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 (Ibnezzayer)
n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021
Ulteriore pronuncia conforme al principio in tema di onere probatorio relativo al regolare funzionamento degli etilometri
Cass. pen., sez. 4, n. 7285 del 09/12/2020 (Demma)
n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021
Conferma che non è sufficiente la mera allegazione di difettosità dell'apparecchio per spostare sull'accusa l'onere di documentare omologazione e revisioni
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Citata in relazione alla impossibilità di esonero dalle conseguenze economiche del ricorso inammissibile salvo ragioni giustificate; qui la Corte non ha ravvisato ragioni di esonero
Massime di principio
- In materia di accertamento dell'ubriachezza con etilometro, l'onere di provare l'omologazione e le verifiche periodiche dell'apparecchio grava sul pubblico ministero solo se la difesa ha precedentemente indicato elementi concreti che prospettino un malfunzionamento o l'assenza delle verifiche.
- La mera richiesta di accesso o di essere informati sui dati di omologazione/revisioni dell'etilometro non sposta l'onere probatorio: serve un' allegazione specifica e circostanziata da parte della difesa.
- Non possono fondarsi su congetture o argomentazioni generiche censure rivolte alla validità della prova strumentale quando esistono elementi fattuali concreti (es. dinamica incidentale compatibile, sintomi di ebbrezza rilevati dalla polizia, autodiagnosi normale dello strumento) che supportano l'attendibilità dell'accertamento.
- Questioni non sollevate o non sviluppate nel processo di merito risultano difficilmente ammissibili in sede di ricorso per cassazione; è necessario che la doglianza sia stata oggetto di discussione nelle fasi precedenti.
- Nel valutare la fondatezza di una contestazione sul funzionamento dell'apparecchio, il giudice richiede indicazioni su come un presunto difetto avrebbe inciso sul risultato della misurazione, non limitandosi a richieste informative.
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