Cassazione Penale, Sentenza n. 13501/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio. Ha dedotto (1) vizio di motivazione e insufficienza della prova perché i giudici avrebbero valorizzato, in assenza del verbale di constatazione, la sola testimonianza dell'accertatore e il verbale di sequestro amministrativo; (2) mancata acquisizione di una prova decisiva (il verbale di contestazione del 7/6/2017) che era stata richiesta e che, secondo la difesa, era necessaria per corroborare la dichiarazione testimoniale.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'unica questione devoluta fosse la sufficienza della prova testimoniale integrata dal verbale di sequestro e ha confermato che la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria, resa sugli accertamenti personalmente compiuti, costituisce piena prova anche in assenza del verbale di contestazione; il verbale di sequestro ha costituito riscontro ulteriore. I motivi del ricorso sono stati considerati manifestamente infondati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Gli articoli richiamati giustificano il sequestro amministrativo del veicolo per la violazione relativa alla guida senza patente (revoca). Nel giudizio, il verbale di sequestro operato ai sensi di tali disposizioni è stato ritenuto elemento di riscontro utile a corroborare la testimonianza dell'accertatore.
Principio del libero convincimento
La Corte ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza, secondo cui il giudice valuta liberamente le prove e non opera uno schema di "prova legale" che renda necessario il verbale di contestazione; la testimonianza dell'agente può costituire piena prova degli accertamenti compiuti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. sez. 4, n. 30238/2021; sez. 4, n. 32300/2006; sez. 3, n. 42027/2014; n. 43614/2021
I precedenti citati confermano il principio che la deposizione dell'Ufficiale o dell'Agente di polizia giudiziaria sugli accertamenti compiuti costituisce prova piena anche in mancanza del verbale formale, ed escludono l'applicazione di uno schema di prova legale che imponga l'irrimediabile nullità o inefficacia della prova testimonialmente resa.
Corte costituzionale
Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa dell'autore del ricorso: la decisione è stata usata per motivare la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende, ritenendo assente una causa di esclusione della colpa nell'inammissibilità.
Massime di principio
- La testimonianza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca di accertamenti personalmente compiuti può costituire prova piena degli elementi di reato anche se manca il verbale di contestazione formale.
- Un verbale di sequestro o altro atto amministrativo redatto nella stessa occasione può costituire utile riscontro e corroborazione della dichiarazione testimoniale.
- Il principio del libero convincimento del giudice impedisce di sostituire la valutazione delle prove con uno schema di "prova legale" che renda indispensabile il verbale; spetta al giudice valutare complessivamente attendibilità e riscontri.
- In fase di impugnazione è essenziale individuare con precisione la questione devoluta alla Corte: questioni non effettivamente devolute (es. sulla ricorrenza della recidiva) non saranno esaminate.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile si rischia la condanna alle spese e, in casi come quello esaminato, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare attentamente la fondatezza prima di proporre ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13497/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13499/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13500/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13502/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13503/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13504/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →