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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38111/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società postale)

La controversia

La controversia trae origine dal rimborso di buoni fruttiferi postali emessi negli anni 1983 e 1984, rispetto ai quali il sottoscrittore lamentava di aver ricevuto somme inferiori a quelle asseritamente dovute secondo le condizioni riportate sul titolo, chiedendo il pagamento della differenza. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, gli eredi del sottoscrittore hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 173 del testo unico postale, sostenendo che il rapporto fosse di natura contrattuale, regolato dalle condizioni generali e dal codice civile, e che l'amministrazione avrebbe dovuto informare il sottoscrittore della variabilità delle modalità di rimborso; hanno inoltre contestato l'idoneità della mera pubblicazione in ufficio o la sufficienza delle forme di comunicazione dell'esercizio dello jus variandi. Con il secondo motivo hanno dedotto, sempre per violazione di legge, la contrarietà della condotta della società postale ai doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1375, 1374 e 1339 c.c., anche per non avere predisposto nuovi modelli di buoni conformi alla sopravvenuta disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto dei ricorrenti a ottenere la differenza tra quanto riscosso e quanto preteso secondo le originarie condizioni del titolo. La Corte ha ritenuto che la disciplina dei buoni fruttiferi postali consente la modifica in senso anche peggiorativo dei tassi per effetto di decreti ministeriali aventi forza cogente, idonei a sostituire le clausole difformi stampate sui buoni. Ha inoltre osservato che la conoscenza della modifica normativa è rimessa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e non alla diversa modalità evocata dai ricorrenti. Le doglianze fondate sui doveri di buona fede e correttezza sono state giudicate non pertinenti, poiché incompatibili con la specifica disciplina legale dei buoni postali. È stata quindi disposta anche la condanna alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 173 T.U. approvato con D.P.R. n. 156/1973

    La Corte richiama la disciplina dei buoni fruttiferi postali e afferma che la revisione dei tassi prevista dalla norma e dai decreti ministeriali ha natura cogente e sostituisce le clausole difformi riportate sul titolo.

  • d.l. n. 460/1974 convertito in L. n. 588/1974

    È menzionato quale fonte di modifica dell'art. 173 del testo unico postale, nel quadro della disciplina sulla variabilità dei tassi dei buoni.

  • art. 1339 c.c.

    La Corte richiama il meccanismo di eterointegrazione del contratto: le norme imperative e i decreti ministeriali sostituiscono le clausole negoziali incompatibili sul saggio degli interessi.

  • art. 1375 c.c.

    È evocato dai ricorrenti, ma la Corte ritiene infondata la censura di violazione della buona fede rispetto alla disciplina legale dei buoni postali.

  • art. 1374 c.c.

    È evocato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che il richiamo all'integrazione del contratto possa sovvertire la prevalenza della disciplina normativa speciale.

  • art. 2 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti a fondamento del dovere di solidarietà e correttezza, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    È richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei buoni fruttiferi postali la disciplina speciale che attribuisce efficacia ai decreti ministeriali di revisione dei tassi prevale sulle condizioni stampate sul titolo, anche quando la modifica comporti un trattamento meno favorevole per il sottoscrittore.
  • I decreti ministeriali previsti dalla normativa sui buoni fruttiferi postali hanno natura cogente e operano come eterointegrazione del rapporto, sostituendo automaticamente le clausole incompatibili con le previsioni originarie del buono.
  • La tutela dell'affidamento del risparmiatore non consente di disapplicare la disciplina legale speciale né di fondare il diritto al maggior rendimento sulle sole indicazioni riportate sul titolo, quando la legge consenta la variazione dei tassi.
  • La comunicazione della revisione normativa dei tassi dei buoni fruttiferi postali è affidata alla pubblicazione ufficiale prevista dalla legge; non è necessario che l'intermediario utilizzi ulteriori forme individuali di avviso diverse da quelle normativamente stabilite.
  • Le doglianze fondate sui doveri di buona fede e correttezza non possono essere accolte quando contrastino con una disciplina speciale che regola in modo compiuto la modifica delle condizioni economiche del rapporto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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