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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 30 settembre 1974, n. 460

Modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Normativa italiana074U0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la modifica dei tassi dei buoni postali fruttiferi: le variazioni sono disposte con decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e si applicano ai buoni di nuova serie, con possibile estensione alle serie precedenti. Per i buoni emessi da meno di un anno, il nuovo tasso decorre solo dal compimento dell’anno. Il decreto estende inoltre il tasso fissato il 18 settembre 1974 a tutte le serie precedenti, con effetto dal 1 ottobre 1974.

Variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi

Variazione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi

Il provvedimento interviene sulla disciplina dei buoni postali fruttiferi, regolando le modalità di variazione del saggio di interesse e l’estensione delle nuove condizioni alle serie già emesse. Introduce inoltre un’estensione specifica del tasso fissato nel 1974 a tutte le serie precedenti.

Modalità di modifica dei tassi

Le variazioni del saggio di interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Le nuove misure:

  • producono effetto per i buoni della nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • possono essere estese a una o più delle serie precedenti.

Effetti sulle serie precedenti

Quando la variazione del saggio viene estesa a serie anteriori, ai soli fini del calcolo degli interessi i buoni di tali serie sono considerati come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Il computo degli interessi avviene sul montante maturato alla data di entrata in vigore del decreto, secondo le regole richiamate dal testo.

Per i buoni emessi da meno di un anno:

  • il nuovo saggio decorre solo dal compimento dell’anno;
  • il calcolo degli interessi è effettuato sul montante maturato alla scadenza di tale periodo.

Modalità di corresponsione degli interessi

Gli interessi sono corrisposti sulla base della tabella riportata sul retro dei buoni.

Quando i tassi siano stati modificati dopo l’emissione:

  • la tabella a tergo è integrata con quella disponibile presso gli uffici postali per i titolari dei buoni.

Estensione del tasso fissato nel 1974

Il decreto dispone che il saggio di interesse fissato con decreto ministeriale 18 settembre 1974 per i buoni postali fruttiferi della serie emessa dal 1 ottobre 1974 sia esteso, con effetto dalla stessa data, ai buoni di tutte le precedenti serie.

Decorrenza e vigenza del decreto

Il decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Testo integrale

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