Cassazione Civile, Ordinanza n. 20791/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva chiesto al Tribunale la condanna di una banca al pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta in un procedimento cautelare instaurato dinanzi al Tribunale di Roma. Il Tribunale, adito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., aveva accolto la domanda e liquidato il compenso applicando le tariffe professionali, escludendo solo alcune voci (in particolare l'attività propedeutica alla fase esecutiva). La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 4 del D.M. n. 140/2012 e omesso esame di fatti decisivi, contestando la liquidazione al massimo scaglione, la valutazione della difficoltà e dell'importanza dell'opera, la duplicazione dei compensi per una procedura che riteneva unitaria, la mancata considerazione del previo parere del Consiglio dell'Ordine, l'erronea detrazione degli acconti e la duplicazione delle spese borsuali; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. per mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di lite a fronte del mancato riconoscimento di una parte delle somme richieste. L'avvocato ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che gli interessi sul credito professionale erano stati riconosciuti solo dalla data di pubblicazione dell'ordinanza e non secondo quanto richiesto, anche in relazione al D.Lgs. n. 231/2002 e all'art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. n. 132/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che, pur essendo la controversia astrattamente riconducibile al rito speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, il giudice di primo grado avesse in concreto deciso con ordinanza resa nel rito sommario codicistico ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., in composizione monocratica, senza mutamento del rito; pertanto, per il principio di apparenza, il provvedimento doveva essere impugnato con appello ex art. 702-quater c.p.c. e non con ricorso per cassazione. La Corte ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
la parte attrice aveva introdotto la causa con rito sommario codicistico; la scelta del rito ha inciso sul regime di impugnazione del provvedimento finale.
richiamato dal Tribunale per negare il mutamento del rito; la Corte osserva che tale disposizione non è applicabile al rito speciale ex D.Lgs. n. 150/2011.
il provvedimento emesso nel rito sommario codicistico deve essere impugnato con appello.
richiamato nel motivo principale per contestare la liquidazione dei compensi professionali, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato per censurare la mancata compensazione parziale delle spese di lite.
norma ritenuta astrattamente applicabile alla controversia sui compensi dell'avvocato per attività giudiziale civile, ma nel caso concreto non seguita dal giudice di primo grado, che ha invece mantenuto il rito sommario codicistico.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla decorrenza e alla misura degli interessi sul credito professionale.
art. 17 D.L. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014
richiamato come novella dell'art. 1284 c.c. invocata dal ricorrente incidentale.
invocato per gli interessi sul compenso professionale richiesto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi professionali, ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione del provvedimento conclusivo rileva la forma concretamente adottata dal giudice e il rito effettivamente seguito, secondo il principio di apparenza.
- Se il giudice decide la controversia sui compensi dell'avvocato con ordinanza resa nel rito sommario codicistico ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. e senza disporre il rito speciale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011, il provvedimento va impugnato con appello e non con ricorso per cassazione.
- La mera astratta riconducibilità della controversia al rito speciale non basta a determinare il regime di impugnazione: ciò che conta è la qualificazione processuale concretamente impressa dal giudice e percepibile dalle parti.
- Quando l'inammissibilità dell'impugnazione è rilevata per ragioni esclusivamente processuali, la Corte può dichiararla senza previa rimessione della questione al contraddittorio delle parti.
- In caso di ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento che avrebbe richiesto l'appello, la conseguenza è l'inammissibilità dell'impugnazione, con compensazione delle spese se ricorrono giusti motivi o in ragione dell'esito complessivo della lite.
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