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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07481/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un docente supplente con contratti a tempo determinato presso il liceo scientifico italiano di Asmara di ottenere, per l'anno scolastico 2010-2011, l'assegno di sede nella stessa misura prevista per i docenti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 658 d.lgs. n. 297/1994. In primo grado la domanda è stata rigettata; la sentenza d'appello ha confermato il rigetto ritenendo che la pretesa fosse fondata esclusivamente su un preteso giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza che aveva riconosciuto analogo trattamento per annualità anteriori, ma che non poteva estendersi a contratti relativi ad anni scolastici successivi, trattandosi di rapporti annuali autonomi e non di un unico rapporto di durata. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il giudicato esterno coprisse anche il rapporto oggetto del nuovo giudizio, essendo i contratti sostanzialmente identici salvo l'anno scolastico; con il secondo motivo ha dedotto violazione della disciplina sulla non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, lamentando che la Corte d'appello non si fosse pronunciata su tale profilo che, secondo lui, era già stato introdotto in primo grado e non costituiva domanda nuova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non aveva rispettato gli oneri di specificazione e allegazione richiesti per far valere in cassazione un giudicato esterno: non aveva trascritto, nemmeno nei passaggi essenziali, il contenuto della sentenza invocata come giudicato né indicato in modo adeguato tempi e modalità della sua produzione nel giudizio di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'esame del giudicato esterno richiede comunque il rispetto degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., e che l'interpretazione della portata del giudicato deve essere condotta su dispositivo e motivazione, e, in caso di incertezze, sulla domanda. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la doglianza, in sostanza, denunciava un'omessa pronuncia del giudice d'appello, ma era stata veicolata come violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. e non come error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c.; inoltre il ricorrente non aveva trascritto il ricorso di primo grado, impedendo alla Corte di verificare che la questione fosse stata tempestivamente proposta e non fosse nuova. Il richiamo all'art. 115 c.p.c. è stato reputato non pertinente. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 658 d.lgs. n. 297/1994

    individua la base normativa dell'assegno di sede richiesto dal docente, nella misura prevista per il personale a tempo indeterminato.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può essere invocato solo nei limiti del suo oggetto e della sua portata effettivamente desumibili dalla precedente decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia o la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va dedotta come nullità della decisione, non come violazione di legge sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo nei casi di utilizzazione di prove non dedotte, di prove disposte d'ufficio fuori dei limiti o di travisamento delle prove legali; non ricorre nelle ipotesi qui esaminate.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, per i documenti rilevanti, la trascrizione almeno delle parti essenziali, con indicazione della loro produzione nel giudizio di merito.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    l'inosservanza degli oneri di produzione e indicazione dei documenti rilevanti per il ricorso comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non è il mezzo corretto per censurare un'omessa pronuncia; serve per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto esaminate dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio corretto per denunciare l'omessa pronuncia o altri errores in procedendo connessi alla nullità della decisione.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    nel rito del lavoro opera il divieto di nuove domande in appello.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    in appello non sono ammissibili domande nuove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi intende far valere in cassazione un giudicato esterno deve trascrivere nel ricorso, almeno nelle parti essenziali, il contenuto della sentenza invocata e indicare con precisione dove e quando il documento sia stato prodotto nel giudizio di merito; l'omissione di tali oneri comporta inammissibilità del motivo.
  • La portata del giudicato va accertata non solo sul dispositivo ma anche sulla motivazione della sentenza, e, se residuano dubbi, anche sulla domanda proposta; tuttavia tale verifica presuppone che il ricorrente abbia assolto gli oneri di specificazione documentale richiesti nel ricorso per cassazione.
  • La doglianza che investe l'omessa pronuncia del giudice di merito deve essere dedotta come nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. e non come violazione di legge sostanziale; diversamente il motivo è inammissibile.
  • Per dedurre in cassazione un'omessa pronuncia su una questione trattata in appello è necessario trascrivere sia i passaggi rilevanti dell'atto di appello sia quelli del ricorso di primo grado, così da consentire alla Corte di verificare che la questione fosse stata effettivamente introdotta e non costituisse domanda nuova.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere allegata in modo generico, ma solo quando la decisione abbia posto a base elementi probatori non dedotti dalle parti o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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