Cassazione Civile, Ordinanza n. 12347/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento doganale relativo a contrabbando di carni bovine di provenienza extracomunitaria, con contestazione di tributi doganali, IVA, interessi e sanzioni nei confronti di più coobbligati solidali. Dopo una complessa sequenza di giudizi su ingiunzioni doganali, cartelle e sentenze favorevoli solo ad alcuni soggetti e solo in parte, veniva emesso un avviso di mora nei confronti dei ricorrenti, che lo impugnavano. Nel giudizio di legittimità definito con la sentenza poi oggetto di revocazione, la Corte aveva respinto la tesi dei contribuenti secondo cui il procedimento si sarebbe dovuto estinguere o chiudere per cessazione della materia del contendere, ritenendo non decisivo l'estratto di ruolo prodotto e non idonee le sentenze richiamate perché riferite ad atti diversi e non definitive. Con il presente ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., i contribuenti sostengono che la Corte avrebbe commesso errore di fatto nel ritenere non idoneo l'estratto di ruolo a dimostrare l'inesistenza della cartella sottesa all'avviso di mora, nonostante tale cartella non risultasse iscritta a ruolo e nonostante numerose sentenze che ne avevano disposto l'annullamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore di fatto revocatorio, perché la sentenza impugnata aveva effettivamente esaminato e deciso la questione della cessazione della materia del contendere e dell'idoneità dell'estratto di ruolo, non trattandosi dunque di svista materiale ma di censura volta a ottenere una diversa valutazione giuridica e probatoria. Ha inoltre ribadito che la revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di percezione sui fatti risultanti dagli atti e non per errori di diritto o di giudizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio; non consente di censurare errori di diritto o di valutazione.
L'errore revocatorio deve consistere nella supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto decisivo, quando la verità risulti incontrovertibilmente dagli atti.
Le parti possono depositare memoria illustrativa in prossimità dell'udienza.
artt. 67-bis, 68 e 69 d.lgs. 546/1992
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la cessazione della materia del contendere, ma ritenuti non decisivi nel caso concreto.
Richiamato per qualificare il rapporto tra i coobbligati come obbligazione solidale paritaria.
Le sentenze non definitive e relative ad atti diversi non sono idonee a formare giudicato esterno utile a incidere sul presente giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammessa soltanto per errore di fatto risultante da una svista percettiva sugli atti o documenti, non per contestare la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- L'errore revocatorio presuppone un contrasto immediatamente percepibile tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella emergente dagli atti, tale che, se il fatto fosse stato correttamente percepito, la decisione sarebbe stata diversa.
- Non integra errore di fatto la doglianza che mira a ottenere una diversa interpretazione della documentazione prodotta o una soluzione giuridica alternativa rispetto a quella già adottata.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla sola base di documenti non univoci o non riscontrati dalle controparti, specie se manca un formale provvedimento di sgravio o altro atto idoneo a dimostrare in modo certo il venir meno della pretesa.
- Le sentenze favorevoli rese in altri giudizi incidono sul processo solo se sono definitive e riferite al medesimo oggetto processuale; in mancanza, non operano come giudicato esterno idoneo a travolgere l'atto impugnato nel diverso procedimento.
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