Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di un'avvocata. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione della professionista e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo prescritto il credito contributivo: secondo i giudici di merito, il termine di prescrizione decorreva dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi. L'ente ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi avrebbe integrato un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione. La controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione, perché il primo tentativo notificatorio non si era perfezionato e la rinnovazione era avvenuta oltre il termine semestrale di impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha rilevato che l'ente aveva sì avviato un primo tentativo di notificazione entro il termine semestrale, ma non ha provato che l'esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante né ha dimostrato, con adeguata specificità, la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Per questa ragione non è entrata nel merito della questione sulla prescrizione del credito contributivo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo per denunciare la violazione di legge sostanziale.
Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
Citado quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato in relazione alla disciplina del recupero contributivo per la Gestione separata.
Usato per individuare il termine lungo di impugnazione entro il quale il ricorso doveva essere notificato.
Richiamato per il criterio temporale della ripresa del procedimento notificatorio dopo un primo esito negativo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale della decisione.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamato per escludere la sospensione feriale dei termini nella controversia.
Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594
Richiamata come principio guida sulla tempestività della rinnovazione della notifica dopo un primo esito negativo.
Cass., sez. III, 7 dicembre 2023, n. 34272
Richiamata per distinguere tra errore notificatorio imputabile e non imputabile al notificante.
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
Richiamata in tema di contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, la tempestività del ricorso richiede che la notificazione sia perfezionata entro il termine di legge, salvo che il primo tentativo di notifica, andato a vuoto, sia stato tempestivamente riattivato e l'esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante.
- L'onere di dimostrare la non imputabilità dell'insuccesso notificatorio grava sulla parte che invoca la salvaguardia degli effetti del primo tentativo di notifica; tale prova deve essere specifica e circostanziata.
- La mera rinnovazione della notificazione dopo la scadenza del termine di impugnazione non consente di conservare la tempestività del ricorso se non risulta provata la causa non imputabile del precedente insuccesso e la diligente ripresa del procedimento notificatorio.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudizio si chiude con la soccombenza del ricorrente sulle spese e con l'applicazione della disciplina sul contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
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