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Sentenza

Sentenza del 04/09/2023 n. 25753 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'Ufficio aveva determinato la plusvalenza imponibile sulla base del corrispettivo accertato ai fini dell'imposta di registro, adeguandolo del 25% in virtù della definizione agevolativa prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11; la società ha impugnato sostenendo che tale valore derivava da una opzione normativa (aumento obbligatorio del 25%) e non da un accertamento dell'effettivo maggior corrispettivo, denunciando altresì l'illegittimo utilizzo di presunzioni basate su un unico indizio e la violazione del riparto dell'onere della prova

La decisione

la Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorrente. Ha richiamato la norma interpretativa D.Lgs. 14/9/2015 n.147, art. 5, comma 3, secondo cui non può presumersi l'esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ha inoltre precisato che l'incremento del 25% derivava da una disposizione di legge relativa alla definizione agevolativa e non da una spontanea indicazione del contribuente, per cui tale incremento non può costituire prova di un maggior prezzo ai fini delle imposte dirette. Avendo l'avviso di accertamento fondato la ricostruzione della base imponibile esclusivamente sulla dichiarazione resa ai fini dell'imposta di registro, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo. Ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite (liquidate in Euro 3.100,00 oltre oneri e esborsi) e ha compensato le spese dei gradi di merito

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11

    aumento del 25% del valore ai fini della definizione agevolativa

    la Corte ha ritenuto che l'incremento del 25% derivasse da una disposizione normativa obbligatoria collegata alla definizione agevolativa e non possa essere considerato come indicazione spontanea del contribuente a supporto di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    Del testo unico delle imposte sui redditi ... l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ...

    norma interpretativa con efficacia retroattiva che esclude la possibilità per l'Amministrazione di determinare in via induttiva la plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato/definito ai fini dell'imposta di registro; occorrono ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro)

    richiamato come ambito in cui può intervenire la determinazione/definizione del valore, ma tale determinazione non è automaticamente riconducibile alla base imponibile delle imposte dirette

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (imposte ipotecaria e catastale)

    citato insieme alle imposte indirette per puntualizzare che valori dichiarati o definiti ai fini di tali imposte non sono di per sé presuntivi ai fini delle imposte dirette

  • art. 2697 c.c.

    richiamata in relazione al riparto dell'onere della prova: la Corte ha affermato che l'Amministrazione deve fornire la prova del maggior corrispettivo e non può limitarsi a far gravare sul contribuente l'onere di confutare una presunzione fondata solo sul valore registrale

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ha deciso nel merito, ai sensi di questa norma, avendo ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Il valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro (anche se accertato o aumentato per effetto di norme agevolative) non può da solo giustificare un accertamento induttivo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette
  • L'Amministrazione finanziaria, per determinare una plusvalenza maggiore rispetto al corrispettivo dichiarato, deve indicare indizi ulteriori, gravi, precisi e concordanti che dimostrino l'esistenza di un corrispettivo effettivamente superiore
  • Un incremento del valore derivante da una scelta normativa o da una misura agevolativa (es. aumento del 25% previsto per la definizione) non equivale a una spontanea dichiarazione del contribuente e non può costituire di per sé prova di un maggior prezzo
  • Il riparto dell'onere della prova resta in capo all'Amministrazione: è questa che deve provare il maggior corrispettivo; il contribuente non è tenuto ad assumere l'onere di dimostrare l'inesistenza del maggior prezzo quando l'accertamento si fonda su un unico elemento
  • In presenza di atti decisionali fondati esclusivamente su valori dichiarati ai fini tributari indiretti e senza ulteriori accertamenti, il giudice può cassare l'accertamento e decidere nel merito se non sussistono esigenze di prova supplementari

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