Sentenza del 04/09/2023 n. 851 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale che ha accertato la presunta 'esterovestizione' della F. Sa, ritenendo la sua sede effettiva in Italia presso lo Studio Giordano a Padova e quindi la sua residenza fiscale in Italia per gli anni 2008-2013. Sono stati impugnati avvisi di accertamento (imposte, IVA, IRAP e sanzioni). L'appello contestava: (i) la legittimità delle notifiche (anche in Svizzera), (ii) la motivazione degli atti impositivi, (iii) l'applicabilità della presunzione di residenza ex art.73 (5‑bis) TUIR per la partecipazione in società controllate, (iv) la configurazione della sede effettiva in Italia, (v) l'estensione delle conseguenze fiscali ad altri tributi (IVA/IRAP), e (vi) l'esclusione del cumulo giuridico pluriennale delle sanzioni ai sensi dell'art.12 D.lgs. 472/1997.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado confermata. Il Collegio ha ritenuto valide le notifiche (anche se effettuate all'estero) e comunque efficaci perché l'atto ha raggiunto il suo scopo; adeguata la motivazione dell'atto impositivo; applicabile la presunzione di residenza ex art.73 c.5‑bis TUIR in ragione della catena di controllo (Co.Gen.Fi. residente in Italia, controllo su Hypercom e collegamenti con lo Studio Giordano) e la F. Sa non ha fornito prove documentali sufficienti per superare la presunzione. La sussistenza della sede effettiva in Italia è stata confermata da elementi di fatto (email, casella elettronica, rapporti diretti con clienti, decisioni gestionali prese a Padova). Sono state confermate le imposte dovute e la disallowance delle detrazioni IVA per mancanza di prova dei pagamenti; è stata inoltre confermata l'inapplicabilità del cumulo giuridico pluriennale delle sanzioni perché, secondo art.12 co.6 D.lgs.472/1997, "Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione" e la società ha proseguito nelle omissioni anche dopo le contestazioni. Spese di lite liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 73, comma 3 TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
La residenza fiscale delle società può essere determinata dalla sede dell'effettiva amministrazione; il Collegio ha ritenuto che la sede effettiva fosse in Italia (Padova) in presenza di direzione e gestione esercitate sul territorio nazionale.
art. 73, comma 5‑bis TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Presunzione legale relativa di residenza in Italia per società che controllano altre società residenti tramite soggetti residenti; il giudice ha applicato la presunzione alla luce del controllo a catena (Co.Gen.Fi. residente in Italia) e ha posto l'onere probatorio sul contribuente di dimostrare il contrario con elementi certi e documentati.
art. 12, comma 6, D.lgs. n. 472/1997
Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione
Implica che la constatazione (ad esempio la redazione del P.V.C.) interrompe il concorso/continuazione per il calcolo delle sanzioni pluriennali; il Collegio ha quindi escluso il cumulo giuridico pluriennale richiesto dal contribuente, anche perché la società ha proseguito nelle omissioni successivamente.
art. 60 D.P.R. n. 600/1973
Norme sulla notifica degli atti tributari; il giudice ha ritenuto legittime le notifiche effettuate anche all'estero (Svizzera) secondo la normativa applicabile e, in ogni caso, efficaci perché l'atto ha raggiunto lo scopo informativo.
art. 29 D.L. n. 78/2010
Richiamato in relazione alle modalità di notifica; il Collegio non ha ritenuto fondata l'eccezione sulla presunta inesistenza giuridica della procedura notificatoria.
art. 36 D.lgs. n. 546/1992
Richiesta di motivazione della sentenza: il giudice d'appello ha ritenuto che non sussistesse nullità per motivazione apparente perché l'Ufficio aveva valutato e respinto analiticamente le osservazioni del contribuente.
art. 12, comma 7, Statuto del Contribuente
Il Collegio ha osservato che, pur essendo l'Amministrazione tenuta al contraddittorio, non è necessario che l'accertamento riproduca testualmente tutte le osservazioni del contribuente; è sufficiente che il rifiuto sia motivato.
art. 2697 c.c.
Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: applicato implicitamente per affermare che gravava sul contribuente l'onere di provare la non residenza e la natura meramente fiduciaria delle partecipazioni.
art. 7‑ter DPR n. 633/1972; art. 1 DPR n. 633/1972; art. 4 DPR n. 446/1997
Richiamati in ordine all'ambito di applicazione dell'IVA e dell'IRAP: il Collegio ha confermato che le prestazioni rese sul territorio italiano sono soggette a IVA e IRAP e che le detrazioni IVA non possono essere ammesse senza prova certa del pagamento o corretta contabilità IVA.
Massime di principio
- Se una società estera è controllata, direttamente o a catena, da soggetti residenti in Italia, si applica una presunzione legale di residenza in Italia (art.73 c.5‑bis TUIR): il contribuente deve fornire prove documentali solide per superarla.
- La valutazione della 'sede effettiva' si basa su elementi concreti (decisioni gestionali, email, caselle operative, rapporti diretti con clienti, istruzioni impartite da soggetti operanti in Italia): la presenza di attività decisionali in Italia è fortemente probatoria della residenza fiscale italiana.
- La regolarità formale della notifica all'estero non esclude la validità dell'atto se le notifiche sono effettuate secondo le modalità previste o, comunque, se l'atto ha raggiunto il suo scopo informativo (ricorso proposto, effettiva conoscenza).
- Il contribuente ha l'onere della prova (art.2697 c.c.) per dimostrare che la partecipazione o la gestione sia meramente fiduciaria: documenti generici o dichiarazioni non suffiscono, soprattutto se prodotti tardivamente.
- Per IVA e IRAP, le prestazioni rese in Italia sono imponibili: la mancata tenuta di una contabilità IVA corretta o la mancanza di prova di pagamento comportano il rigetto delle detrazioni/deduzioni richieste.
- Quanto alle sanzioni pluriennali, l'art.12 co.6 D.lgs.472/1997 può determinare l'interruzione del concorso/continuazione alla constatazione della violazione; tuttavia, se il contribuente continua nelle omissioni dopo le contestazioni, l'amministrazione può comunque non riconoscere il cumulo giuridico pluriennale favorevole al contribuente.
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