Sentenza del 13/04/2021 n. 3267 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento SDC TFXXX-2018 (periodo d'imposta 2013) relativo a IRES, IVA e IRAP. La ricorrente contestava la determinazione del maggior reddito e la metodologia utilizzata dall'Ufficio per il ricalcolo (in particolare il criterio di ricarico del 6,81%), sostenendo che la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrare la correttezza delle operazioni e la propria buona fede, mentre l'Amministrazione sosteneva l'esistenza di un disegno fraudolento (fatture per operazioni soggettivamente e/o oggettivamente inesistenti nell'ambito di frodi carosello) e adduceva indizi e presunzioni a fondamento dell'accertamento, oltre ad avere trasmesso informativa di reato alla Procura.
La decisione
Il Collegio ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Caserta che aveva respinto il ricorso della XXX s.r.l. I giudici hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla contribuente fosse insufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni e la buona fede necessarie a superare le presunzioni di inesistenza formulate dall'Ufficio. È stato richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, quando l'Amministrazione contesta l'indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio indicare gli indizi fondanti la contestazione e al contribuente fornire prova rigorosa della realtà delle operazioni (tracciabilità dei pagamenti, documenti di trasporto, garanzie assicurative, ecc.). Condanna alle spese di giudizio per Euro 11.000,00.
Norme richiamate
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
art. 54, art. 23, art. 36
art. 54 e 23 richiamati per la rappresentanza e costituzione in giudizio dell'Amministrazione; art. 36 citato dalla ricorrente in relazione al fatto decisivo per il giudizio ma i giudici hanno ritenuto comunque chiariti i rilievi istruttori.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La ricorrente invocava violazioni di tali norme circa la metodologia di rettifica del reddito; il Collegio ha però giudicato che la metodologia adottata dall'Ufficio fosse supportata dagli elementi istruttori e che la contestazione non fosse viziata nelle modalità tali da annullare l'accertamento, dati l'insufficienza delle prove contrarie fornite dal contribuente.
Principio sull'onere della prova: chi asserisce deve provare; richiamato per sottolineare che il contribuente ha l'onere di provare la fonte legittima della detrazione o del costo contestato.
Richiamato riguardo all'informativa di reato trasmessa alla Procura in seguito agli accertamenti fiscali; indica che, a seguito delle indagini dell'Ufficio, è stata segnalata responsabilità penale potenziale del rappresentante legale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta detrazioni/deduzioni sulla base di fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, può fondare l'accertamento su presunzioni e indizi: spetta all'Ufficio indicare gli elementi probatori (anche presuntivi) che giustificano la contestazione.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'effettività delle operazioni e la fonte legittima delle detrazioni o dei costi: le sole evidenze formali (fatture, registri, pagamenti non adeguatamente tracciabili) spesso non sono sufficienti per superare i sospetti di frode.
- Prove efficaci per il contribuente sono la tracciabilità dei pagamenti mediante bonifici/non compenetrabili, documenti di trasporto, contratti reali e coerenti, polizze assicurative, documentazione che dimostri l'effettivo svolgimento della prestazione e l'utilità economica reale.
- In casi di frodi 'carosello' o di interposizione fittizia, la mancanza di un concreto beneficio economico non prova di per sé l'estraneità alla frode; occorrono elementi di fatto che dimostrino la non partecipazione al disegno fraudolento.
- Se si contesta la metodologia di determinazione del maggior reddito dall'Ufficio (es. scelta di coefficienti/percentuali), è necessario documentare in modo completo e oggettivo la base di calcolo alternativa e provare l'erroneità dei presupposti adottati dall'Amministrazione.
- In fase preventiva e difensiva, conservare e predisporre documentazione completa (pagamenti tracciati, corrispondenze contrattuali, evidenze di consegna e della prestazione) è fondamentale per poter resistere alle contestazioni fondate su presunzioni di inesistenza.
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