Sentenza del 13/04/2021 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Disconoscimento documentazione prodotta in copia fotostatica e delle firme apposte.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dichiarato il disconoscimento delle firme apposte sui documenti prodotti dall'Ufficio in copia fotostatica. Si discuteva se tale dichiarazione di disconoscimento fosse sufficientemente specifica da superare l'eccezione di carenza di specificità e quali conseguenze processuali dovessero seguire per l'Ufficio che aveva prodotto solo copie non autenticate.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la dichiarazione di disconoscimento, purché contenga una chiara espressione della portata del disconoscimento, è idonea a superare l'eccezione di carenza di specificità. In presenza di tale disconoscimento grava sull'Ufficio l'onere di versare in atti l'originale o una copia autenticata da Pubblico Ufficiale; in mancanza, i documenti prodotti in copia fotostatica perdono efficacia probatoria e non possono essere utilizzati a carico del ricorrente. Di conseguenza il ricorso del contribuente è stato accolto nella parte relativa alla prova documentale contestata.
Norme richiamate
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa)
Secondo la disciplina sul valore delle copie e sulle modalità di autenticazione, la copia prodotta deve essere conforme all'originale e, quando la firma è disconosciuta, è richiesta l'esibizione dell'originale o di copia autenticata per conservare efficacia probatoria.
Norme generali sulla prova per iscritto (Codice Civile e Codice di Procedura Civile)
Le regole civili e processuali sulla prova per iscritto implicano che l'onere della prova documentale gravita su chi produce il documento; la disconoscimento della firma legittima l'esigenza di produzione dell'originale o di copia legalmente attestata affinchè il documento conservi valore probatorio.
Massime di principio
- Una dichiarazione di disconoscimento della firma supera l'eccezione di carenza di specificità se esprime chiaramente la sua portata; non è necessaria una formulazione iper-tecnica, ma la chiarezza è essenziale.
- Se la firma o l'autenticità del documento viene disconosciuta, la parte che ha prodotto copie fotostatiche (anche un Ufficio pubblico) è tenuta a esibire l'originale o una copia autenticata da Pubblico Ufficiale; in mancata esibizione il documento può essere escluso o privato di efficacia probatoria.
- In fase di istruzione, l'onere probatorio rimane su chi intende avvalersi del documento: il disconoscimento sposta l'onere di dimostrare l'autenticità su chi ha prodotto la copia.
- Per ridurre il rischio di esclusione probatoria, chi produce documenti dovrebbe depositare gli originali o copie conformi/autenticate e documentare la catena di custodia; chi contesta dovrebbe formulare il disconoscimento in modo chiaro e circoscritto.
- Gli Uffici pubblici non sono esentati dall'onere di produrre documentazione autenticata: la natura pubblica del soggetto non sostituisce l'obbligo di esibire originali o copie autenticate quando l'autenticità è contestata.
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