Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30705/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi sulla base dell'accertamento sintetico (redditometro) per il possesso, in capo al contribuente e al suo nucleo familiare, di beni ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato: in particolare due immobili e due veicoli, con conseguente ripresa a tassazione e sanzioni. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto dei ricorsi del contribuente contro gli avvisi. In Cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse trattato gli indici di capacità contributiva come presunzioni assolute e avesse applicato coefficienti tratti da provvedimento del Direttore dell'Agenzia anziché dal decreto ministeriale previsto; (2) violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973, deducendo che l'Ufficio avrebbe fondato l'accertamento solo su presunzioni e che la CTR avrebbe erroneamente applicato requisiti presuntivi propri dell'art. 38; (3) violazione degli artt. 2728 e 2729 c.c., per mancanza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; (4) ulteriore violazione dell'art. 2729 c.c., perché la CTR avrebbe posto a suo carico la prova contraria anziché gravare l'Amministrazione della prova della pretesa; (5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alle sanzioni, assumendo che non corrispondessero a quelle previste dalla normativa.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che nell'accertamento sintetico l'art. 38 d.P.R. 600/1973 consente all'Amministrazione di presumere un maggior reddito sulla base di elementi certi costituenti indici di capacità contributiva, con conseguente onere per il contribuente di provare redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque la non corrispondenza del reddito presunto alla realtà. La CTR si è attenuta a tali principi, avendo individuato gli indici presuntivi, rilevato lo scostamento richiesto dalla norma, considerato l'estensione al reddito familiare e valutato partitamente le prove contrarie, giudicate insufficienti o non persuasive. È stato ritenuto inconferente il richiamo all'art. 41 d.P.R. 600/1973, perché relativo a diverso tipo di accertamento, e infondata la censura sul provvedimento direttoriale del 17 maggio 2005, trattandosi dell'aggiornamento degli importi previsti dal decreto ministeriale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché rivolto a un vizio di motivazione non più sindacabile nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma quarto; comma quinto; comma sesto

    Nell'accertamento sintetico l'Ufficio può presumere un maggior reddito sulla base di elementi certi e indici di capacità contributiva; il contribuente può superare la presunzione provando redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque la non riferibilità al periodo d'imposta del reddito presunto.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Ha contenuto distinto rispetto all'art. 38 e si fonda su una diversa base d'indagine; non è pertinente per censurare un accertamento sintetico.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare la presunzione posta a base dell'accertamento, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere sorrette da gravità, precisione e concordanza; la CTR ha correttamente valorizzato gli indici presuntivi e valutato le prove contrarie.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione nei termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile secondo la formulazione richiamata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, gli indici di capacità contributiva, una volta accertati in fatto, non possono essere svuotati del valore presuntivo loro attribuito dalla legge; il giudice deve invece confrontarli con la prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori redditi o del semplice transito di disponibilità economiche: occorre documentare fatti oggettivi, quantitativi e temporali che colleghino quelle risorse al periodo d'imposta contestato.
  • Il richiamo all'art. 41 d.P.R. 600/1973 non è idoneo a censurare un accertamento sintetico, perché tale disposizione disciplina un diverso modello di accertamento con diversa base istruttoria.
  • Quando il giudice di merito esamina specificamente gli elementi presuntivi dell'Ufficio e valuta partitamente le prove contrarie, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
  • La denuncia di vizio motivazionale deve rispettare il principio di autosufficienza e confrontarsi con la formulazione vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.