Cassazione Civile, Ordinanza n. 30705/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi sulla base dell'accertamento sintetico (redditometro) per il possesso, in capo al contribuente e al suo nucleo familiare, di beni ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato: in particolare due immobili e due veicoli, con conseguente ripresa a tassazione e sanzioni. La Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto dei ricorsi del contribuente contro gli avvisi. In Cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse trattato gli indici di capacità contributiva come presunzioni assolute e avesse applicato coefficienti tratti da provvedimento del Direttore dell'Agenzia anziché dal decreto ministeriale previsto; (2) violazione dell'art. 41 d.P.R. 600/1973, deducendo che l'Ufficio avrebbe fondato l'accertamento solo su presunzioni e che la CTR avrebbe erroneamente applicato requisiti presuntivi propri dell'art. 38; (3) violazione degli artt. 2728 e 2729 c.c., per mancanza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni; (4) ulteriore violazione dell'art. 2729 c.c., perché la CTR avrebbe posto a suo carico la prova contraria anziché gravare l'Amministrazione della prova della pretesa; (5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alle sanzioni, assumendo che non corrispondessero a quelle previste dalla normativa.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che nell'accertamento sintetico l'art. 38 d.P.R. 600/1973 consente all'Amministrazione di presumere un maggior reddito sulla base di elementi certi costituenti indici di capacità contributiva, con conseguente onere per il contribuente di provare redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque la non corrispondenza del reddito presunto alla realtà. La CTR si è attenuta a tali principi, avendo individuato gli indici presuntivi, rilevato lo scostamento richiesto dalla norma, considerato l'estensione al reddito familiare e valutato partitamente le prove contrarie, giudicate insufficienti o non persuasive. È stato ritenuto inconferente il richiamo all'art. 41 d.P.R. 600/1973, perché relativo a diverso tipo di accertamento, e infondata la censura sul provvedimento direttoriale del 17 maggio 2005, trattandosi dell'aggiornamento degli importi previsti dal decreto ministeriale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché rivolto a un vizio di motivazione non più sindacabile nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma quarto; comma quinto; comma sesto
Nell'accertamento sintetico l'Ufficio può presumere un maggior reddito sulla base di elementi certi e indici di capacità contributiva; il contribuente può superare la presunzione provando redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque la non riferibilità al periodo d'imposta del reddito presunto.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Ha contenuto distinto rispetto all'art. 38 e si fonda su una diversa base d'indagine; non è pertinente per censurare un accertamento sintetico.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per contestare la presunzione posta a base dell'accertamento, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Le presunzioni semplici devono essere sorrette da gravità, precisione e concordanza; la CTR ha correttamente valorizzato gli indici presuntivi e valutato le prove contrarie.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione nei termini di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile secondo la formulazione richiamata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, gli indici di capacità contributiva, una volta accertati in fatto, non possono essere svuotati del valore presuntivo loro attribuito dalla legge; il giudice deve invece confrontarli con la prova contraria del contribuente.
- La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori redditi o del semplice transito di disponibilità economiche: occorre documentare fatti oggettivi, quantitativi e temporali che colleghino quelle risorse al periodo d'imposta contestato.
- Il richiamo all'art. 41 d.P.R. 600/1973 non è idoneo a censurare un accertamento sintetico, perché tale disposizione disciplina un diverso modello di accertamento con diversa base istruttoria.
- Quando il giudice di merito esamina specificamente gli elementi presuntivi dell'Ufficio e valuta partitamente le prove contrarie, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
- La denuncia di vizio motivazionale deve rispettare il principio di autosufficienza e confrontarsi con la formulazione vigente dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; altrimenti il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30505/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30507/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30509/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30510/2023 del 03/11/2023
- ordinanza_civile · 3 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2023 del 03/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →