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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30091/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento giudiziale dell'illegittimità di una cessione di ramo d'azienda disposta nel 2003 da una società telefonica a favore di una società cessionaria. In conseguenza di quel giudicato, il rapporto di lavoro del dipendente è stato ripristinato nei confronti della cedente. Il lavoratore ha poi chiesto, per un periodo successivo alla messa a disposizione delle energie lavorative e fino al ripristino formale del rapporto, il pagamento delle retribuzioni non percepite. La Corte d'appello ha accolto la domanda, qualificando la pretesa come retributiva e negando la prescrizione in costanza di rapporto, salvo una mensilità coperta da giudicato. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che su una serie di sentenze precedenti si fosse formato giudicato esterno sulla natura risarcitoria, e non retributiva, del credito; 2) violazione degli artt. 1218, 1219, 1221 e 1223 c.c., deducendo che il credito non potesse essere qualificato come retribuzione perché il lavoratore avrebbe percepito una doppia retribuzione per una sola prestazione, con conseguente finalità speculativa e distorsione della mora; 3) violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., contestando l'esclusione della prescrizione e sostenendo che il rapporto di lavoro fosse assistito da stabilità anche dopo la l. n. 92/2012, sicché la prescrizione avrebbe dovuto decorrere durante il rapporto, in assenza di un vero metus del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che vi fosse un giudicato esterno sulla qualificazione risarcitoria del credito, chiarendo che il giudicato formatosi nei precedenti giudizi riguardava il fatto costitutivo comune delle pretese, cioè l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda e l'ordine di ripristino del rapporto, mentre la qualificazione del credito dipendeva da fatti variabili e successivi, quali la protrazione dell'inadempimento datoriale. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché già risolto da un orientamento consolidato: in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, il rifiuto ingiustificato del datore originario di ricevere la prestazione, una volta costituito in mora, fa maturare il diritto alla retribuzione, senza che il pagamento effettuato dal cessionario estingua il debito retributivo del cedente, trattandosi di rapporti distinti, uno de iure e uno di fatto. Infine, ha respinto il terzo motivo richiamando il più recente orientamento secondo cui, dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da stabilità, sicché per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Condanna alle spese a carico della società ricorrente e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo sul fatto costitutivo comune e sugli aspetti permanenti del rapporto; non preclude il riesame di fatti variabili e successivi, né della qualificazione che dipende da essi.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la natura retributiva del credito; la Corte ribadisce però che, nel caso di rifiuto ingiustificato della prestazione da parte del datore originario, l'obbligazione retributiva sorge secondo la disciplina della mora credendi.

  • art. 1219 c.c.

    La Corte lo richiama nel quadro della costituzione in mora del creditore/datore, ritenendo applicabile la logica della mora credendi quando la prestazione è offerta e rifiutata senza giustificazione.

  • art. 1221 c.c.

    Invocato dalla ricorrente ma non ritenuto idoneo a escludere il diritto alla retribuzione nei casi di messa a disposizione della prestazione e rifiuto datoriale.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di danno risarcibile, ma la Corte conferma che la pretesa azionata ha natura retributiva nei termini già affermati dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 2112 c.c.

    Se la cessione di ramo d'azienda è dichiarata illegittima, il rapporto resta riferibile al cedente; il pagamento del cessionario non estingue l'obbligazione retributiva del cedente quando questi rifiuti senza giustificazione la prestazione lavorativa.

  • art. 1180 c.c.

    La Corte esclude la sua applicabilità al caso, perché il cessionario non paga un debito altrui ma adempie una propria obbligazione nei confronti del lavoratore utilizzato di fatto.

  • d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte esclude che la disciplina richiamata possa alterare la conclusione sulla duplicità dei rapporti e sulla persistenza dell'obbligazione del cedente.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato per la prescrizione; la Corte conferma che la decorrenza va valutata secondo la disciplina del rapporto di lavoro privo di stabilità, come modulato dalle riforme del 2012 e del 2015.

  • art. 2948 c.c.

    Per i diritti retributivi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, non durante il rapporto stesso.

  • art. 2935 c.c.

    In combinato con l'art. 2948 c.c., la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto nei casi di rapporto non assistito da stabilità.

  • art. 1217 c.c.

    L'intimazione ai sensi di questa norma è valida per costituire in mora il datore di lavoro e far nascere il diritto alla retribuzione quando la prestazione lavorativa è offerta e rifiutata senza giustificazione.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360bis n. 1 c.p.c.

    Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio successivo fondato su un rapporto di durata, il giudicato esterno vincola solo sui fatti costitutivi già definitivamente accertati e sugli elementi permanenti della fattispecie; non si estende a fatti successivi, variabili nel tempo, né alla qualificazione giuridica che dipenda da essi.
  • Quando una cessione di ramo d'azienda è giudizialmente dichiarata illegittima, il rapporto di lavoro resta riferibile al cedente sul piano giuridico; se il lavoratore offre la prestazione e il datore originario la rifiuta ingiustificatamente, sorge il diritto alla retribuzione secondo la logica della mora credendi.
  • Il pagamento del cessionario che utilizzi di fatto la prestazione del lavoratore non estingue l'obbligazione retributiva del cedente, perché il cessionario adempie un'obbligazione propria verso chi ha effettivamente utilizzato, in fatto, la prestazione.
  • Nei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come ridisegnati dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, la mancanza di un regime di stabilità comporta che la prescrizione dei diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma decorra dalla cessazione del rapporto.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. quando investe una questione già regolata da un orientamento consolidato e il ricorso non offre argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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