Cassazione Civile, Ordinanza n. 19885/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui l’agente della riscossione preannunciava l’apposizione di ipoteca per il mancato pagamento di una somma complessiva di euro 110.468,90 risultante da cartelle esattoriali richiamate nell’atto. La contribuente aveva impugnato l’atto e, in appello, la commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame ritenendo: non sospendibile il giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018 perché l’atto era di natura riscossiva e non impositiva; provata la notifica delle cartelle sulla base delle copie degli avvisi di ricevimento, senza necessità degli originali o delle copie integrali delle cartelle; generico il disconoscimento della documentazione; validamente firmato l’atto per la presenza a stampa del nominativo del responsabile del procedimento. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 6, comma 10, d.l. 119/2018 per mancata sospensione del giudizio, sostenendo che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria dovesse considerarsi atto impositivo; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per mancata produzione degli avvisi di ricevimento e degli originali delle cartelle e degli avvisi; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, perché le notifiche delle cartelle sarebbero state eseguite direttamente dall’agente della riscossione senza avvalersi dei soggetti indicati dalla norma; 4) violazione dell’art. 42 d.P.R. 602/1973, per difetto di legittimazione del soggetto indicato come responsabile del procedimento e per asserita invalidità della sottoscrizione dell’atto.
La decisione
La Corte ha anzitutto disatteso la richiesta di interruzione del giudizio proposta dalla ricorrente per la cancellazione della società dal registro delle imprese, affermando che tale evento, sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non determina interruzione nel giudizio di legittimità, soggetto all’impulso d’ufficio. Nel merito, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l’esclusione della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018, poiché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto di riscossione e non atto impositivo. Ha poi rilevato che il secondo motivo urtava contro il limite della doppia conforme e, comunque, mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato giudicato infondato/inammissibile perché la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R, secondo una modalità alternativa espressamente ammessa dall’art. 26 d.P.R. 602/1973. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la CTR si era conformata al principio di validità dell’atto dell’agente della riscossione recante l’indicazione a stampa del soggetto responsabile, e perché la dedotta carenza di iscrizione nei ruoli della carriera direttiva costituiva questione nuova, oltre a essere inconferente il richiamo all’art. 42 d.P.R. 600/1973 e all’avviso di accertamento. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
La definizione agevolata delle controversie tributarie si applica ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche agli atti di natura riscossiva, quale la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non consente in cassazione la rivalutazione del merito probatorio e incontra il limite della doppia conforme quando la decisione di appello ribadisce quella di primo grado.
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento, modalità alternativa integralmente affidata al concessionario e all’ufficiale postale.
Il richiamo è stato ritenuto inconferente rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che non è un avviso di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie è applicabile solo alle liti aventi ad oggetto atti impositivi; gli atti meramente riscossivi restano fuori dall’ambito della misura, salvo che costituiscano il primo atto con cui il contribuente apprende la pretesa fiscale a seguito di mancato accertamento prodromico.
- In cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove; inoltre, quando ricorre la doppia conforme, il controllo motivazionale è ulteriormente precluso nei limiti di legge.
- La cartella esattoriale può essere notificata anche mediante spedizione diretta da parte dell’agente della riscossione con raccomandata A/R, poiché l’art. 26 d.P.R. 602/1973 contempla una modalità notificatoria alternativa alla notifica tramite soggetti diversi.
- L’atto proveniente dall’agente della riscossione è valido anche se non reca la sottoscrizione autografa del dipendente, purché sia inequivocabilmente riferibile all’ente tramite l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile o dell’agente stesso; questioni nuove non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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