Cassazione Civile, Sentenza n. 27816/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 18467/2017 che aveva confermato la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio e rigettato il ricorso della società relativo ad avvisi d'accertamento per gli anni 1999 e 2000. Le contestazioni fiscali riguardavano: (A) il recupero a imponibile di ricavi ritenuti non contabilizzati nella vendita di vino e la contestata omessa dichiarazione di una plusvalenza derivante dall'assegnazione di terreni a soci (con negazione dei benefici fiscali previsti dall'art. 29, L. 27 dicembre 1997, n. 449); (B) il recupero a imponibile di ricavi da vendita di vino per la seconda annualità. In parallelo la società aveva chiesto la definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, contestando il diniego dell'Agenzia per sopravvenuta definitività della pronuncia cassazionista.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso avverso il diniego della definizione agevolata sia il ricorso per revocazione. Sul tema della definizione agevolata la Corte ha ritenuto che la sentenza di Cassazione che ha respinto il ricorso ha determinato la definitività della pronuncia e pertanto esclude l'accesso alla disciplina agevolativa prevista dal d.l. 119/2018. Sul merito della revocazione la Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto richiesto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.: la Corte di cassazione aveva adeguatamente motivato sulla strumentalità dei terreni (coltivati e classificati agricoli al momento dell'assegnazione), ritenendoli strumentali per natura e non esclusi dai benefici dell'art. 29; inoltre la lamentata omissione di pronuncia su un presunto giudicato interno non configura errore di fatto ma questione di diritto/interpretazione non ammessa in revocazione. La società è condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in favore dell'Agenzia in C 13.000,00 oltre spese).
Norme richiamate
Predisposizione della possibilità di proporre revocazione in Cassazione; la Corte interpreta che l'esistenza di un ricorso per revocazione non impedisca il passaggio in giudicato quando la Cassazione abbia respinto il ricorso e non vi sia stato accoglimento che incida sulla decisione.
art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Ground per la revocazione per errore di fatto; la Corte ricorda che può operare solo per errori percettivi chiari, incontestabili e desumibili dagli atti (fatti decisivi la cui inesistenza o verità sia incontrovertibilmente provata), non per valutazioni giuridiche o rianalisi del merito.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. L. 17 dicembre 2018, n. 136)
"controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva"
La Corte interpreta che l'accesso alla definizione agevolata richiede che al momento della domanda la controversia non si sia conclusa con una "pronuncia definitiva"; una sentenza di Cassazione che rigetta il ricorso determina la definitività, sicché la successiva pendenza di una revocazione non incide sulla efficacia della definitività.
art. 29 L. 27 dicembre 1997, n. 449
Norma che prevede benefici fiscali per le alienazioni/operazioni su terreni agricoli; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina agevolativa perché i terreni, pur avendo una vocazione edificatoria urbanistica non ancora adottata, risultavano ancora strumentali all'attività agricola (coltivati e soggetti a contributi), con conseguente esclusione dei benefici invocati dalla contribuente.
Riferimento alla formazione del giudicato; la Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'art. 391-bis contiene una norma eccezionale che non estende la sospensione del giudicato nel caso di rigetto in Cassazione.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. L. n. 111/2011
Citato in paragone: la giurisprudenza ha ritenuto che norme di definizione agevolata analoghe riguardino controversie non decise con sentenza della Cassazione passata in giudicato; la Corte utilizza tali precedenti per consolidare la tesi sulla definitività.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002
Norma richiamata in dispositivo relativamente alla liquidazione delle spese/processo (formalità esecutiva).
Massime di principio
- Una sentenza della Corte di cassazione che respinge il ricorso determina la definitività della decisione: la successiva proposizione di un ricorso per revocazione non impedisce, di norma, il passaggio in giudicato e non rende la controversia ammissibile a strumenti di definizione agevolata che richiedono che la controversia sia non definitivamente decisa.
- Il rimedio revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. opera solo per un errore di fatto evidente, incontestabile e desumibile dagli atti processuali (errore percettivo), non per rivalutazioni giuridiche, rianalisi del merito o omissioni di pronuncia su questioni di diritto o su presunti giudicati interni.
- Nelle controversie tributarie relative all'applicazione di agevolazioni su terreni agricoli, i giudici valutano la reale situazione materiale al momento dell'operazione (coltivazione effettiva, percezione di aiuti agricoli, classificazione urbanistica effettiva e adozione dello strumento urbanistico) per stabilire la 'strumentalità' della proprietà: la sola previsione urbanistica futura o una vocazione edificatoria non ancora attuata può non essere sufficiente a escludere la strumentalità agricola.
- La richiesta di accesso a strumenti di definizione agevolata deve essere preventivamente verificata rispetto allo stato del processo (se vi è già stata pronuncia della Cassazione di rigetto la definizione sarà normalmente esclusa).
- La lamentata omissione di pronuncia su un presunto giudicato interno non costituisce tipicamente errore di fatto, ma questione di diritto/interpretativa, ineseguibile come motivo di revocazione: chi ritenga sussistente un giudicato interno deve porre la questione con i mezzi processuali appropriati e non confidare sulla revocazione per riformare valutazioni giuridiche.
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