Cassazione Civile, Sentenza n. 27713/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Toscana relativa a tre cartelle di pagamento notificate nel 2012 alla cessionaria (Punto & Accapo) per debiti della cedente E.D.I. s.r.l. Questioni centrali: (i) se la notificazione della cartella al coobbligato (cessionario) impedisca la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/73 anche se l'atto non è atto d'esecuzione forzata; (ii) se operi il beneficium excussionis (obbligo di escussione preventiva del patrimonio del debitore principale) anche quando la cedente sia stata estinta prima della notificazione; (iii) se le notificazioni effettuate alla società cedente dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese siano efficaci a impedire la decadenza per l'amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso in senso misto: ha accolto il secondo motivo del ricorso principale di Equitalia e quello incidentale dell'Agenzia (confermando che il beneficium excussionis non opera quando il debitore principale è certomente incapiente o è estinto, per cui non era necessaria l'escussione preventiva della E.D.I. estinta prima della notificazione alla cessionaria); ha però respinto il primo motivo dei ricorsi dell'Agente della riscossione e dell'Agenzia nella parte relativa all'efficacia generale delle notificazioni. Ha altresì accolto, limitatamente e separatamente, il ricorso incidentale di Punto & Accapo con riferimento alle cartelle relative agli anni d'imposta 2003 e 2004, poiché quelle notificazioni erano avvenute dopo la cancellazione/estinzione della cedente e quindi risultano inidonee a impedire la decadenza ex art. 25; è stata invece ritenuta valida la notificazione riferita al 2002 (effettuata prima dell'estinzione). La sentenza impugnata è cassata nei profili indicati e la causa è rimessa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
«il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza»
La notificazione della cartella a uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 anche nei confronti degli altri condebitori; non è richiesto che la cartella sia notificata a tutti i coobbligati entro il termine per evitare la decadenza
art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato nelle censure sull'applicabilità di norme sanzionatorie e sulla natura degli atti; utilizzato dalle parti per argomentare sulla qualificazione della cartella e degli effetti sulle garanzie dei coobbligati
art. 2495 c.c.
Norma richiamata dalla CTR nel ragionamento che, dopo l'estinzione della società, i creditori possono rivalersi sui soci; la Cassazione ha ritenuto che tale impostazione non possa imporre l'escussione preventiva dei patrimoni dei soci prima di agire sul cessionario, perché ciò svuoterebbe la solidarietà e il meccanismo della responsabilità in solido
art. 1292 c.c.
«ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità»
Richiama il principio di solidarietà passiva: ciascun coobbligato può essere tenuto per l'intera prestazione, fondamento per non richiedere escussioni ulteriore e preventiva degli altri soggetti (soci) al fine di mantenere efficace il meccanismo della solidarietà
art. 1294 c.c.
«i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente»
Conferma che la solidarietà può sussistere anche quando le fonti della responsabilità sono diverse; la Corte la invoca per sostenere che non è necessario escutere patrimoni di altri condebitori (soci) prima di procedere sul coobbligato
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Norma che consente la stabilizzazione degli atti dell'amministrazione anche dopo l'estinzione societaria; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile ratione temporis ai casi cui si riferiscono le cartelle del 2003 e 2004, per le quali le notifiche successive all'estinzione sono inidonee a evitare la decadenza
art. 20, comma 2 d.lgs. 472/1997
«Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o obbligati in solido il termine è prorogato di un anno»
Esempio, in materia di sanzioni, della regola secondo cui la notificazione a uno solo degli obbligati in solido produce effetti estensivi (qui usato a supporto dell'interpretazione che la notifica ad uno vale anche per gli altri ai fini di conservazione del diritto dell'amministrazione)
art. 1310 c.c.
Citato dalla giurisprudenza come possibile riferimento per l'effetto interruttivo o conservativo degli atti tra condebitori, ma la Corte evidenzia che non è necessario fondare la regola su tale norma perché l'art. 25 d.P.R. n. 602/73 già la prescrive
art. 491 c.p.c.
Norma indicata tra i riferimenti posti a base delle doglianze processuali; richiamo formale nell'ambito delle questioni processuali sollevate dalle parti
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento a uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) impedisce la decadenza ex art. 25 anche nei confronti degli altri coobbligati, e quindi non è necessario notificare simultaneamente a tutti i coobbligati entro il termine decadenziale
- Il beneficium excussionis (obbligo di escussione preventiva del patrimonio del debitore principale) opera e deve essere rispettato, ma cessa di avere efficacia quando risulti certo che il patrimonio del debitore principale è incapiente o quando il soggetto principale sia estinto: in tali casi l'agente della riscossione può procedere direttamente nei confronti del coobbligato
- La notificazione della cartella a una società estinta o a soggetto ormai inesistente è inidonea a impedire la decadenza: atti notificati dopo la cancellazione dal registro delle imprese non producono l'effetto conservativo previsto dall'art. 25
- Il cessionario/coobbligato può comunque impugnare la cartella per contestare il titolo, la pretesa tributaria o il proprio fondamento di responsabilità (es. contratto di cessione), sicché la possibilità di difesa compensa la speciale efficacia conservativa della notifica
- Nelle vicende temporali è fondamentale verificare la data di cancellazione/estinzione del debitore principale rispetto alla data di notificazione: notificazioni antecedenti all'estinzione sono efficaci, quelle successive possono essere inefficaci ai fini della decadenza
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