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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27713/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Toscana relativa a tre cartelle di pagamento notificate nel 2012 alla cessionaria (Punto & Accapo) per debiti della cedente E.D.I. s.r.l. Questioni centrali: (i) se la notificazione della cartella al coobbligato (cessionario) impedisca la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/73 anche se l'atto non è atto d'esecuzione forzata; (ii) se operi il beneficium excussionis (obbligo di escussione preventiva del patrimonio del debitore principale) anche quando la cedente sia stata estinta prima della notificazione; (iii) se le notificazioni effettuate alla società cedente dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese siano efficaci a impedire la decadenza per l'amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha deciso in senso misto: ha accolto il secondo motivo del ricorso principale di Equitalia e quello incidentale dell'Agenzia (confermando che il beneficium excussionis non opera quando il debitore principale è certomente incapiente o è estinto, per cui non era necessaria l'escussione preventiva della E.D.I. estinta prima della notificazione alla cessionaria); ha però respinto il primo motivo dei ricorsi dell'Agente della riscossione e dell'Agenzia nella parte relativa all'efficacia generale delle notificazioni. Ha altresì accolto, limitatamente e separatamente, il ricorso incidentale di Punto & Accapo con riferimento alle cartelle relative agli anni d'imposta 2003 e 2004, poiché quelle notificazioni erano avvenute dopo la cancellazione/estinzione della cedente e quindi risultano inidonee a impedire la decadenza ex art. 25; è stata invece ritenuta valida la notificazione riferita al 2002 (effettuata prima dell'estinzione). La sentenza impugnata è cassata nei profili indicati e la causa è rimessa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    «il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza»

    La notificazione della cartella a uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 anche nei confronti degli altri condebitori; non è richiesto che la cartella sia notificata a tutti i coobbligati entro il termine per evitare la decadenza

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nelle censure sull'applicabilità di norme sanzionatorie e sulla natura degli atti; utilizzato dalle parti per argomentare sulla qualificazione della cartella e degli effetti sulle garanzie dei coobbligati

  • art. 2495 c.c.

    Norma richiamata dalla CTR nel ragionamento che, dopo l'estinzione della società, i creditori possono rivalersi sui soci; la Cassazione ha ritenuto che tale impostazione non possa imporre l'escussione preventiva dei patrimoni dei soci prima di agire sul cessionario, perché ciò svuoterebbe la solidarietà e il meccanismo della responsabilità in solido

  • art. 1292 c.c.

    «ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità»

    Richiama il principio di solidarietà passiva: ciascun coobbligato può essere tenuto per l'intera prestazione, fondamento per non richiedere escussioni ulteriore e preventiva degli altri soggetti (soci) al fine di mantenere efficace il meccanismo della solidarietà

  • art. 1294 c.c.

    «i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente»

    Conferma che la solidarietà può sussistere anche quando le fonti della responsabilità sono diverse; la Corte la invoca per sostenere che non è necessario escutere patrimoni di altri condebitori (soci) prima di procedere sul coobbligato

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    Norma che consente la stabilizzazione degli atti dell'amministrazione anche dopo l'estinzione societaria; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile ratione temporis ai casi cui si riferiscono le cartelle del 2003 e 2004, per le quali le notifiche successive all'estinzione sono inidonee a evitare la decadenza

  • art. 20, comma 2 d.lgs. 472/1997

    «Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o obbligati in solido il termine è prorogato di un anno»

    Esempio, in materia di sanzioni, della regola secondo cui la notificazione a uno solo degli obbligati in solido produce effetti estensivi (qui usato a supporto dell'interpretazione che la notifica ad uno vale anche per gli altri ai fini di conservazione del diritto dell'amministrazione)

  • art. 1310 c.c.

    Citato dalla giurisprudenza come possibile riferimento per l'effetto interruttivo o conservativo degli atti tra condebitori, ma la Corte evidenzia che non è necessario fondare la regola su tale norma perché l'art. 25 d.P.R. n. 602/73 già la prescrive

  • art. 491 c.p.c.

    Norma indicata tra i riferimenti posti a base delle doglianze processuali; richiamo formale nell'ambito delle questioni processuali sollevate dalle parti

Massime di principio

  • La notificazione della cartella di pagamento a uno dei soggetti nei confronti dei quali si procede (debitore iscritto a ruolo o coobbligato) impedisce la decadenza ex art. 25 anche nei confronti degli altri coobbligati, e quindi non è necessario notificare simultaneamente a tutti i coobbligati entro il termine decadenziale
  • Il beneficium excussionis (obbligo di escussione preventiva del patrimonio del debitore principale) opera e deve essere rispettato, ma cessa di avere efficacia quando risulti certo che il patrimonio del debitore principale è incapiente o quando il soggetto principale sia estinto: in tali casi l'agente della riscossione può procedere direttamente nei confronti del coobbligato
  • La notificazione della cartella a una società estinta o a soggetto ormai inesistente è inidonea a impedire la decadenza: atti notificati dopo la cancellazione dal registro delle imprese non producono l'effetto conservativo previsto dall'art. 25
  • Il cessionario/coobbligato può comunque impugnare la cartella per contestare il titolo, la pretesa tributaria o il proprio fondamento di responsabilità (es. contratto di cessione), sicché la possibilità di difesa compensa la speciale efficacia conservativa della notifica
  • Nelle vicende temporali è fondamentale verificare la data di cancellazione/estinzione del debitore principale rispetto alla data di notificazione: notificazioni antecedenti all'estinzione sono efficaci, quelle successive possono essere inefficaci ai fini della decadenza

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