Cassazione Civile, Sentenza n. 27712/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che, in un giudizio di ottemperanza, aveva accolto la richiesta di Vito Piruzza per l'esecuzione di una pronuncia passata in giudicato che riconosceva il rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992 (art. 9, comma 17, legge n. 289/2002). L'Amministrazione aveva eccepito di aver adempiuto solo per la metà dell'importo in applicazione dell'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dal provvedimento direttoriale del 26/9/2017, che prevedono una riduzione del 50% dei rimborsi in caso di insufficienza delle risorse stanziate. Il giudice dell'ottemperanza aveva invece ritenuto non applicabile la limitazione sopravvenuta e aveva ordinato il pagamento integrale nominando commissario ad acta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito il principio che la disciplina introdotta dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 (e le misure attuative del Direttore dell'Agenzia) incidono sulla fase di "effettuazione" dei rimborsi e non estinguono né riducono sostanzialmente il diritto al rimborso già accertato con sentenza passata in giudicato. Il giudice dell'ottemperanza deve quindi verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, adottare misure specifiche (anche nominando commissario ad acta e disponendo procedure di contabilità pubblica quali lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato, ma non può disporre una falcidia definitiva del credito del contribuente. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il contribuente aveva poi ricevuto il pagamento integrale dall'Amministrazione; per tale motivo ha rigettato il ricorso dell'Agenzia correggendo la motivazione della sentenza impugnata (art. 384, comma 4 c.p.c.). Le spese seguono la soccombenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
"[...] In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017."
La norma regola le modalità di effettuazione dei rimborsi in presenza di risorse limitate (riduzione del 50% e priorità cronologica), ma non incide sul diritto sostanziale già accertato dal giudice; i suoi effetti devono essere valutati nella fase esecutiva/di ottemperanza.
Costituisce ius superveniens attuativo: disciplina i limiti e le modalità di attuazione dei rimborsi a fronte di risorse stanziate; si applica nella fase esecutiva/di ottemperanza e non sostanzia una riduzione del diritto accertato in giudizio di cognizione.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)
"2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1,, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L'Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell'esame delle istanze di rimborso da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti e all'effettuazione dei rimborsi con la riduzione del 50 per cento degli importi risultanti dovuti, qualora eccedano risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati, ai sensi del punto 1.1."
Specifica le modalità operative per l'applicazione della riduzione e la priorità cronologica nelle erogazioni; è applicabile nell'attuazione dei rimborsi e non modifica il diritto sostanziale già giudizialmente accertato.
art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle "violazioni delle norme del procedimento", ma va interpretato in senso ampio: è possibile impugnare in Cassazione anche errori in procedendo e il difettoso esercizio del potere del giudice di integrare il dictum del giudicato.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma che dispone la definizione/agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 (rimborso del 90% per chi ha già pagato); il diritto derivante da questa norma è stato riconosciuto come ius superveniens favorevole al contribuente e costituisce il titolo sostanziale del rimborso oggetto della controversia.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 dicembre 1997, n. 30)
Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso che consente all'Amministrazione di eseguire pagamenti anche in assenza immediata di disponibilità sul capitolo di spesa, strumento che il giudice dell'ottemperanza può ordinare (o che l'Amministrazione può adottare) per assicurare l'effettivo adempimento del giudicato quando ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Le limitazioni di bilancio introdotte da norme sopravvenute (es. art. 16-octies d.l. n. 91/2017) non estinguono né riducono di per sé il diritto sostanziale già accertato in giudizio; esse disciplinano le modalità di attuazione del rimborso e vanno valutate in sede esecutiva/di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, in caso di incapienza, assumere provvedimenti specifici (es. nominare commissario ad acta, disporre lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'esecuzione del giudicato; non è sufficiente negare l'attuazione del rimborso per carenza di stanziamento.
- L'Amministrazione che intende invocare la riduzione dei rimborsi per insufficienza delle risorse deve dimostrare l'ammontare e l'eccedenza delle istanze rispetto allo stanziamento; tale verifica è pertinente alla fase di ottemperanza.
- Il pagamento effettuato dall'Amministrazione dopo la proposizione dell'impugnazione non configura automaticamente acquiescenza preclusiva del gravame; la rinuncia all'impugnazione richiede manifestazione espressa o atti inequivocabili anteriori all'impugnazione.
- Quando il titolo esecutivo è una sentenza di accertamento del diritto al rimborso, la giustizia dovrà garantire l'effettiva esecuzione del giudicato: strumenti contabili come l'ordine in conto sospeso sono legittimi e, se ricorrono i presupposti, dovrebbero essere utilizzati per evitare ingiustificati rinvii.
- In fase di ottemperanza il giudice ha poteri ricostruttivi per precisare il "quomodo" dell'attuazione del comando giudiziale: la sentenza di ottemperanza dovrebbe indicare, se necessario, le modalità esecutive qualora l'Amministrazione non provveda.
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