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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27711/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catania che aveva accolto l'azione di ottemperanza promossa da Salvatrice Veninata per ottenere l'integrale pagamento di un rimborso IRPEF (90% per gli anni 1990-1992) già riconosciuto con sentenza passata in giudicato. L'Amministrazione aveva eccepito che, per effetto dell'art. 16-octies d.l. 20/6/2017 n.91 (e del successivo provvedimento direttoriale), i rimborsi devono essere ridotti del 50% e disposti entro i limiti delle risorse stanziate, con possibilità di non procedere a ulteriori rimborsi una volta esaurite le risorse.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia in parte decisiva: ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice a quo. Ha stabilito il principio che la normativa introdotta (art. 1, comma 665 l. 23/12/2014 n.190 come modificata dall'art.16-octies d.l. n.91 e dall'art.29 d.l. n.162/2019) incide sulle modalità di effettuazione del rimborso e non estingue il diritto sostanziale già riconosciuto con sentenza irrevocabile. Tale disciplina va verificata e applicata nella fase di esecuzione/ottemperanza: il giudice dell'ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi, valutare la capienza e, in caso di insufficienza, adottare misure specifiche (anche nominando un commissario ad acta e disporre l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso) per assicurare l'effettiva attuazione del giudicato; non è ammessa una falcidia definitiva del credito del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi.

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione riguarda le modalità di effettuazione dei rimborsi (fase esecutiva/attuativa) e non sopprime il diritto sostanziale del contribuente riconosciuto con sentenza irrevocabile.

  • art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modificazioni nella legge 3 agosto 2017, n. 123

    Modifica attuativa che ha introdotto la riduzione del 50% e i limiti legati alle risorse stanziate; la Corte ha stabilito che l'effetto è esecutivo e procedurale (va valutato in ottemperanza), non sostanziale.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 26 settembre 2017 (n. 195405/2017)

    L'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute; provvede periodicamente ad erogare gli importi nella misura indicata a partire da quelli con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate; al completamento, le somme residue sono erogate proporzionalmente.

    Regolamenta le modalità operative delle riduzioni e della sequenza di erogazione; la Corte ha confermato che queste regole si applicano nella fase di attuazione del giudicato.

  • art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. nella legge 28 febbraio 2020, n. 8

    Ha elevato lo stanziamento da euro 90.000.000,00 ad euro 160.000.000,00, senza ripartizione annuale, ascrivendolo agli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.

    Modifica il quantum delle risorse disponibili; la Corte ha osservato che ciò implica che il limite non è circoscritto agli esercizi 2015-2017 ma ha portata diversa nelle fasi esecutive successive.

  • art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (giudizio d'ottemperanza)

    Stabilisce i confini del giudizio di ottemperanza; la Cassazione ricorda che in tale sede il giudice può integrare e precisare il 'dictum' del giudicato e verificare le condizioni di attuazione, comprese le questioni relative alle risorse.

  • art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (benefici per i soggetti colpiti dal sisma del 1990)

    Fonte del diritto sostanziale al rimborso del 90% per i contribuenti colpiti dal sisma; la Corte sottolinea che la disciplina sopravvenuta non può creare disparità tra chi ha pagato e chi non ha pagato originariamente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (ordine di pagamento in conto sospeso)

    Norma contabile che consente all'amministrazione, in presenza di titoli esecutivi e mancanza di disponibilità sul capitolo, di emettere il speciale ordine di pagamento in conto sospeso; la Corte indica questa misura come strumento idoneo per assicurare l'attuazione del giudicato anche se i capitoli sono temporaneamente insufficienti.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta da norme sopravvenute che limitano l'effettuazione dei rimborsi incide sulle modalità di attuazione e non estingue il diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato.
  • Nei giudizi di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di insufficienza, adottare provvedimenti specifici (es. nomina commissario ad acta, emissione dell'ordine di pagamento in conto sospeso) per garantire l'effettiva esecuzione del giudicato; non è ammessa una falcidia definitiva del credito del contribuente.
  • La verifica della capienza delle risorse e delle conseguenti modalità di erogazione afferisce alla fase esecutiva/di ottemperanza e non al giudizio di cognizione; pertanto l'Amministrazione non può ottenere in sede di cognizione l'estinzione del diritto per mera insufficienza di stanziamenti intervenuti successivamente.
  • Argumenti di illegittimità costituzionale fondati solo sulla carenza di risorse sono di regola insufficienti: lo Stato deve comunque assicurare strumenti contabili e procedurali per l'attuazione del giudicato, compatibilmente con l'ordinata gestione delle finanze pubbliche.
  • In situazioni analoghe, il contribuente che abbia un titolo giudiziale definitivo per il rimborso dovrebbe promuovere il giudizio di ottemperanza e, se necessario, chiedere specifiche determinazioni (nomina commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso) per ottenere l'effettiva esecuzione; l'Amministrazione dovrà dimostrare la capienza dei capitoli e rispettare le procedure previste.

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