Cassazione Civile, Ordinanza n. 20223/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA non versata per l'anno d'imposta 2009, negando l'applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti di una società acquirente. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che i beni ceduti fossero materiale d'oro non più utilizzabile e che la documentazione prodotta dalla società acquirente deponesse per il mancato commercio al minuto di gioielli in oro. La CTR aveva confermato l'esito favorevole al contribuente, affermando che spettasse all'Ufficio dimostrare l'insussistenza dei presupposti per il reverse charge. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme sull'onere della prova e della disciplina IVA del reverse charge, sostenendo che la CTR avesse erroneamente invertito l'onere probatorio e attribuito rilievo decisivo a dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società acquirente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che il reverse charge previsto per le cessioni di materiale d'oro e prodotti semilavorati costituisce un'eccezione al regime ordinario IVA e che, una volta contestata dall'Ufficio l'applicabilità dell'inversione contabile, grava sul contribuente l'onere di provare i presupposti sostanziali del regime agevolato, in particolare che i beni ceduti siano stati effettivamente destinati dal cessionario alla lavorazione industriale e non al consumo finale. La CTR è stata cassata per avere posto l'onere della prova a carico dell'Amministrazione. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione per un nuovo esame sulla prova dei presupposti del reverse charge e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
L'onere della prova segue la regola generale, ma in materia di reverse charge e di benefici fiscali il contribuente deve dimostrare i fatti costitutivi del regime invocato quando l'Ufficio lo contesti.
Richiamati come norme violate per dedurre un erroneo governo della prova da parte del giudice di merito.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove nel processo tributario.
art. 17, commi 1 e 5, D.P.R. 633/1972
«in deroga al primo comma»; «materiale d'oro»; «prodotti semilavorati»
Il comma 5 introduce un regime speciale di inversione contabile per cessioni di materiale d'oro e prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi; trattandosi di deroga al regime ordinario, i relativi presupposti devono essere provati da chi invoca l'applicazione del meccanismo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale costituisce deroga al regime ordinario, il soggetto che intende avvalersene deve dimostrarne i presupposti sostanziali, se l'Ufficio li contesta.
- Nel processo tributario l'onere della prova può gravare sul contribuente anche in presenza di un avviso di accertamento, quando egli invochi un trattamento fiscale favorevole o una fattispecie eccezionale che riduce o esclude l'imposizione.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale possono assumere valore indiziario nel processo tributario, ma non sono di per sé sufficienti, da sole, a provare i fatti costitutivi del regime agevolato se vi sono elementi documentali di segno contrario.
- Ai fini dell'applicazione del reverse charge nelle cessioni di materiale d'oro, non basta la natura astratta del bene: occorre che risulti in modo univoco la sua effettiva destinazione a un processo di lavorazione industriale da parte del cessionario.
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