Parere n. 584/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato prot.n.0082001 del 26 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prefettizio del 26 febbraio 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 22 maggio 2024. La revoca era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, nella quale erano stati indicati vari elementi ostativi: mancata produzione dei documenti di riconoscimento del datore e del lavoratore, della cessione di fabbricato, del certificato o della ricevuta di richiesta di idoneità alloggiativa, dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. n. 73 del 2022, della documentazione relativa alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e mancata sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998. Il ricorso è articolato in nove censure, concernenti, tra l’altro, nullità e annullabilità degli atti, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, violazione di circolari ministeriali, violazione dell’art. 5, comma 5, e dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, mancata traduzione, difetto di istruttoria, eccesso di potere, aggravamento del procedimento e violazione delle garanzie partecipative. È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il parere
La Sezione non ha esaminato né l’istanza cautelare né le questioni di rito e di merito, ritenendo indispensabile acquisire la prescritta relazione istruttoria del Ministero dell’interno. La relazione non era stata trasmessa; inoltre, il rapporto inviato dalla Prefettura indicava un soggetto diverso dal ricorrente. Il Ministero è stato quindi incaricato di sollecitare la Prefettura e di trasmettere entro il termine assegnato una relazione dettagliata e documentata, assicurando il contraddittorio del ricorrente: a quest’ultimo dovranno essere comunicate anche le osservazioni prefettizie, con assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione insieme alla relazione ministeriale. La Sezione ha richiamato la necessità di rispettare i tempi del procedimento, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, che riconoscono l’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali, compreso il diritto alla ragionevole durata. L’adozione del parere è stata sospesa e la trattazione rinviata, con salvezza di ogni decisione cautelare, processuale e di merito.
Osservazioni
Relazione istruttoria ministeriale
Il Ministero dell’interno deve trasmettere una relazione istruttoria dettagliata e documentata, dopo aver sollecitato la Prefettura competente, poiché la relazione prescritta non è stata depositata.
Identificazione del ricorrente nella documentazione prefettizia
Il rapporto informativo trasmesso dalla Prefettura reca il nominativo di un soggetto diverso dal ricorrente e deve pertanto essere verificato e sostituito o integrato con documentazione riferita correttamente all’affare.
Garanzie partecipative
Il ricorrente deve ricevere le osservazioni della Prefettura e disporre di un congruo termine per presentare controdeduzioni, che il Ministero dovrà trasmettere alla Sezione insieme alla relazione istruttoria.
Istanza cautelare e decisione sul ricorso
La Sezione si è riservata ogni decisione sull’istanza di sospensione, sulle questioni di rito e sul merito, non potendo esprimere il parere in assenza della documentazione istruttoria necessaria.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale disposizione in base alla quale il ricorso straordinario è stato presentato direttamente al Consiglio di Stato.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
il nulla osta al lavoro è revocato qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso allo Sportello unico nel termine di 8 giorni dall’ingresso del lavoratore sul territorio nazionale
Indicato nel provvedimento di avvio come una delle ragioni poste a fondamento della revoca del nulla osta.
Richiamato con riferimento alla mancata presentazione del documento di asseverazione richiesto nell’istruttoria.
art. 21-octies, comma 1, legge n. 241/1990
Invocato dal ricorrente per contestare l’illegittimità e l’annullabilità degli atti impugnati; la Sezione non si è pronunciata sul motivo.
art. 21-nonies legge n. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione alla revoca del nulla osta; la Sezione ha rinviato ogni valutazione di merito.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta; la questione non è stata esaminata.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori e al giusto procedimento; la Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriore istruttoria.
Richiamato dal ricorrente per denunciare l’aggravamento della procedura; la censura non è stata esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario
La decisione è richiamata per sottolineare che il ricorso straordinario è soggetto alle garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del procedimento.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro della garanzia della ragionevole durata dei processi applicabile anche al ricorso straordinario.
sentenza CEDU, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
Richiamata quale pronuncia che ha inaugurato l’indirizzo sull’applicabilità delle garanzie convenzionali al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando la relazione istruttoria dell’amministrazione resistente non è stata trasmessa o la documentazione acquisita è riferita a un soggetto diverso dal ricorrente, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e rinviare la trattazione per acquisire una relazione completa e pertinente.
- L’acquisizione della relazione istruttoria nel ricorso straordinario deve rispettare il contraddittorio: le osservazioni dell’amministrazione devono essere portate a conoscenza del ricorrente, al quale deve essere assegnato un congruo termine per presentare controdeduzioni.
- In assenza degli elementi istruttori necessari, la Sezione consultiva può riservare ogni decisione sull’istanza cautelare, sulle questioni di rito e sul merito, senza anticipare la valutazione delle censure dedotte.
- Le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del procedimento si applicano anche al ricorso straordinario; pertanto, gli adempimenti istruttori disposti devono essere eseguiti entro un termine rigoroso per evitare il rischio di responsabilità patrimoniale connesso alla ritardata definizione.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e richiesta di relazione istruttoria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un lavoratore straniero contro il Ministero dell’interno e la Prefettura competente, per l’annullamento del provvedimento del 26 febbraio 2025 con cui è stato revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato. Il ricorso comprendeva anche un’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto.
Premesse di fatto
Il nulla osta era stato rilasciato il 22 maggio 2024 su istanza del datore di lavoro. Nel gennaio 2025 la Prefettura aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca, indicando diversi elementi ostativi: la mancata produzione dei documenti di riconoscimento, della cessione di fabbricato, del certificato o della ricevuta di richiesta di idoneità alloggiativa, dell’asseverazione prevista dall’art. 44 del d.l. n. 73 del 2022 e della documentazione relativa alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Era stata inoltre contestata la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e la sua mancata trasmissione allo Sportello unico entro il termine di otto giorni previsto dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il lavoratore ha notificato il ricorso il 3 dicembre 2025, articolando nove motivi relativi, tra l’altro, a nullità e annullabilità degli atti, violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, violazione di circolari ministeriali e di disposizioni del testo unico sull’immigrazione, mancata traduzione del provvedimento, difetto di istruttoria, eccesso di potere, aggravamento del procedimento e violazione delle garanzie partecipative.
Carenze dell’istruttoria
La Presidenza aveva richiesto al Ministero dell’interno una relazione dettagliata e documentata sui fatti, con il rispetto delle garanzie partecipative del ricorrente. Il Ministero, invece di trasmettere direttamente la relazione, aveva chiesto alla Prefettura un rapporto informativo. Il rapporto prefettizio pervenuto alla Sezione recava però il nominativo di una persona diversa dal ricorrente. Alla data dell’adunanza il Ministero non aveva quindi depositato la prescritta relazione istruttoria riferita correttamente all’affare.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha ritenuto di non poter esprimere il parere, né di poter decidere sull’istanza cautelare, in assenza della relazione ministeriale e della documentazione necessaria. Non sono state quindi esaminate le singole censure, né sono state formulate valutazioni sulla legittimità della revoca del nulla osta.
Il Ministero dell’interno dovrà sollecitare la Prefettura e trasmettere una relazione completa e documentata. Dovrà inoltre essere assicurato il contraddittorio con il ricorrente: le osservazioni della Prefettura dovranno essergli comunicate, con assegnazione di un congruo termine per eventuali controdeduzioni. Tali controdeduzioni dovranno essere trasmesse alla Sezione dal Ministero insieme alla relazione istruttoria.
Ragionevole durata del procedimento
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Da tali pronunce deriva l’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie previste dalla Convenzione europea, compresa quella relativa alla ragionevole durata del procedimento ai sensi dell’art. 6 CEDU.
Per prevenire eventuali conseguenze economiche a carico dell’erario derivanti dal pagamento di un indennizzo per ritardata definizione, la Sezione ha richiesto che gli adempimenti siano eseguiti entro il termine indicato nella comunicazione del parere.
Esito interlocutorio
L’adozione del parere è stata sospesa e la trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza. La Sezione ha fatto salva ogni decisione in sede cautelare, di rito e di merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli eventuali terzi identificabili, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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