Parere n. 576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso il provvedimento-OMISSIS-di diniego della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, motivato da elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 15 maggio 2019, relativo all’istanza di cittadinanza presentata il 16 settembre 2015. Ha dedotto la violazione del termine massimo di conclusione del procedimento previsto dall’art. 3 del d.P.R. n. 362/1994, degli artt. 3, 10-bis e 24 della legge n. 241/1990, del principio del giusto procedimento, degli artt. 24 e 113 Cost. e del diritto di difesa, nonché la violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992, l’erronea rappresentazione dei fatti presupposti e il difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato che il provvedimento non indicasse gli elementi concreti dai quali sarebbe derivato il pericolo per la sicurezza della Repubblica e le ragioni di fatto poste a fondamento del diniego. Il Ministero dell’interno ha sostenuto la prevalenza della sicurezza nazionale sull’interesse del richiedente, precisando che il diniego era fondato su elementi risultanti da atti classificati come riservati e sottratti alla conoscibilità del privato.
Il parere
La Sezione non ha definito né il rito né il merito del ricorso, ritenendo necessari ulteriori elementi istruttori. Ha disposto che il Ministero dell’interno trasmetta, entro trenta giorni dal ricevimento del parere e con modalità idonee a preservare la riservatezza, una nota sintetica sugli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa e sulla reale classificazione dei documenti qualificati come riservati. La trasmissione dovrà avvenire in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, da consegnare presso la segreteria della Sezione. La sospensione è stata motivata anche dal richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia, secondo cui le garanzie convenzionali, compresa quella relativa alla ragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario.
Osservazioni
Necessità di integrazione istruttoria
La Sezione ha ritenuto di non poter decidere il ricorso in assenza degli elementi necessari a valutare la legittimità del diniego fondato su ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Atti classificati come riservati
Il Ministero dell’interno deve trasmettere una nota che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell’istruttoria e dia conto della reale classificazione dei documenti richiamati nella relazione ministeriale come riservati.
Modalità e termine della trasmissione
La documentazione deve essere trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento del parere, in plico sigillato recante il numero del ricorso e con modalità idonee a preservare la riservatezza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana in presenza dei presupposti previsti dalla disposizione
La domanda di cittadinanza è stata respinta per la presenza di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
È richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, ma il parere interlocutorio non ne definisce l’applicazione al caso concreto.
art. 3, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
È invocato dal ricorrente con riferimento al termine massimo di conclusione del procedimento; la Sezione non si pronuncia definitivamente sulla censura.
artt. 3, 10-bis e 24, legge n. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alla motivazione, alla partecipazione procedimentale e al diritto di difesa; il merito delle censure resta impregiudicato.
art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415
Il Ministero lo richiama per sostenere la sottrazione all’accesso dei documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
artt. 24 e 113 Cost.
Sono richiamati dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale; il parere non decide sulla loro eventuale violazione.
art. 6 CEDU
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e della sentenza CEDU Mediani contro Italia, le garanzie convenzionali, inclusa la ragionevole durata del processo, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato e dei terzi.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
Richiamata per affermare l’applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, tra cui la ragionevole durata del processo.
Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia
Richiamata quale precedente sull’applicabilità dell’art. 6 CEDU, anche sotto il profilo della ragionevole durata, al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Quando un diniego di cittadinanza è fondato su elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica contenuti in atti classificati o riservati, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e richiedere all’amministrazione una rappresentazione sintetica degli elementi istruttori e della classificazione documentale, con modalità idonee a tutelare la riservatezza.
- La sottrazione degli atti riservati alla conoscibilità del privato non esonera l’amministrazione dall’obbligo di fornire al giudice o all’organo consultivo gli elementi necessari per verificare la legittimità del provvedimento impugnato.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica devono essere rispettate le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del procedimento, ai sensi dell’art. 6 CEDU, secondo i principi richiamati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il provvedimento impugnato, del 15 maggio 2019, era motivato dalla presenza di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione del termine massimo di conclusione del procedimento previsto dall’art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
- la violazione degli artt. 3, 10-bis e 24 della legge n. 241/1990;
- la violazione del principio del giusto procedimento e degli artt. 24 e 113 Cost.;
- la lesione del diritto di difesa e la conseguente necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori;
- la violazione dell’art. 6 della legge n. 91/1992;
- l’erronea rappresentazione dei fatti presupposti e il difetto di istruttoria.
Secondo il ricorrente, il diniego non avrebbe indicato gli elementi concreti dai quali deriverebbe il pericolo per la sicurezza della Repubblica né le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione.
Posizione del Ministero dell’interno
Il Ministero ha sostenuto la prevalenza dell’esigenza di tutela della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente. Ha precisato che l’istruttoria si era fondata su atti classificati come “riservati”, dei quali è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta alla disponibilità del privato.
Il Ministero ha richiamato l’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell’interno 10 maggio 1994, n. 415, secondo cui sono sottratti all’accesso i documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
Valutazione istruttoria della Sezione
La Sezione ha ritenuto di non poter definire il merito della controversia, né assumere decisioni definitive sulle questioni di rito, in mancanza degli elementi necessari per valutare il diniego fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica.
Ha quindi disposto un’integrazione istruttoria, chiedendo al Ministero dell’interno di trasmettere:
- una nota illustrativa sintetica degli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa;
- l’indicazione della reale classificazione dei documenti richiamati nella relazione ministeriale come “riservati”.
La trasmissione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento del parere, in plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso e con modalità idonee a preservare la riservatezza degli atti.
Ragionevole durata del procedimento
La Sezione ha sottolineato che l’integrazione istruttoria deve essere eseguita con tempestività. A tal fine ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia.
Secondo il principio richiamato, le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi sancita dall’art. 6 CEDU, sono applicabili anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Esito
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l’espressione del parere e disposto gli adempimenti istruttori a carico del Ministero dell’interno, lasciando impregiudicata ogni decisione sulle questioni di rito e sul merito del ricorso.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti o i terzi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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