Parere n. 89/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor -OMISSIS- avverso l’esclusione dalla graduatoria dell’Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa degli aventi diritto all'assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi realizzati in Siracusa, via -OMISSIS- e altri atti. Istanza di sospensiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsclusione dalla procedura per l’assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi ERP e istanza cautelare di sospensione
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura concorsuale indetta dall’Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa, motivata con la formula “Redditi dichiarati incompleti”, nonché la mancata inclusione nelle graduatorie provvisoria e definitiva. Ha dedotto, in via principale, il difetto di motivazione del provvedimento, la violazione della disciplina sul reddito rilevante per l’assegnazione degli alloggi ERP e del bando, sostenendo che le somme percepite dalla figlia maggiorenne disabile a titolo di prestazioni assistenziali INPS fossero redditi esenti e non computabili nel reddito complessivo familiare. In via subordinata, ha denunciato la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, non essendo riconducibile la fattispecie alle cause di esclusione previste dal bando. Il parere riguarda, in questa fase, l’istanza cautelare e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva.
Il parere
Il Collegio ha ritenuto, a un primo sommario esame cautelare, sussistente il fumus boni iuris almeno con riferimento al difetto di motivazione: dalla formula “Redditi dichiarati incompleti”, rapportata alla domanda presentata, non risultano comprensibili le ragioni per cui i redditi sarebbero stati considerati incompleti. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora in ragione della natura degli interessi coinvolti e del pregiudizio derivante dall’esclusione dalla procedura di assegnazione abitativa. L’istanza di sospensiva è stata quindi accolta. Poiché l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito potrebbe modificare l’ordine della graduatoria definitiva e incidere sulle posizioni degli altri aventi diritto, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami. La decisione sul rito e sul merito del ricorso è stata sospesa in attesa dell’adempimento istruttorio.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza di sospensione è accolta perché il ricorso presenta sufficienti profili di fumus boni iuris, quantomeno con riguardo al difetto di motivazione, e sussiste il periculum in mora connesso alla natura degli interessi coinvolti e al pregiudizio derivante dall’esclusione dalla procedura di assegnazione abitativa.
Difetto di motivazione dell’esclusione
La motivazione “Redditi dichiarati incompleti” non consente di comprendere con chiarezza quali redditi siano stati ritenuti mancanti né l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione, impedendo al ricorrente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Integrazione del contraddittorio
Poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe determinare la modifica dell’ordine della graduatoria definitiva, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria.
Notificazione per pubblici proclami
Il Collegio autorizza la notificazione per pubblici proclami e pone a carico del ricorrente gli adempimenti necessari, demandandone la gestione all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.
Norme richiamate
La motivazione dell’atto di esclusione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione amministrativa; in sede cautelare il Collegio ha ravvisato una possibile violazione perché la formula utilizzata non chiarisce quali redditi siano stati considerati mancanti.
l.r. 21 maggio 2019, n. 7
Richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e alle regole dell’azione amministrativa regionale; il parere non formula una decisione definitiva sulla sua applicazione.
artt. 2, 21 e 22 l. 5 agosto 1978, n. 457
Richiamati dal ricorrente quali norme della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica rilevanti per l’assegnazione degli alloggi e per la determinazione del reddito.
art. 2-sexies, lett. a), d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito in l. 26 maggio 2016, n. 89
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui determinate provvidenze assistenziali connesse alla disabilità non dovrebbero concorrere alla determinazione del reddito familiare rilevante.
art. 4, comma 2, lett. f), d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Richiamato dal ricorrente in materia di determinazione della situazione reddituale ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali, per sostenere l’esclusione dal computo delle provvidenze assistenziali percepite dalla figlia disabile.
art. 10 l.r. 5 febbraio 1992, n. 1
Richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della disciplina regionale applicabile alla procedura di assegnazione degli alloggi.
art. 4.2 del bando speciale di concorso del 3 febbraio 2025
Prevede la possibilità di proporre reclamo avverso l’esclusione; il ricorrente sostiene inoltre che il bando individui tassativamente le cause di esclusione e imponga, negli altri casi, il ricorso al soccorso istruttorio.
Richiamato in relazione alla notificazione del ricorso al controinteressato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di dati sanitari, il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute presenti nel parere e per il loro oscuramento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- In una procedura di assegnazione di alloggi ERP, l’esclusione motivata con la formula generica “redditi dichiarati incompleti” è potenzialmente illegittima se non consente di individuare i redditi omessi e di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può modificare la graduatoria definitiva e incidere sulle posizioni degli altri concorrenti utilmente collocati, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tali soggetti.
- In sede cautelare è sufficiente che il ricorso presenti un fumus boni iuris anche con riferimento a uno dei motivi dedotti, unitamente a un pregiudizio grave e attuale collegato alla perdita o al differimento dell’assegnazione abitativa, per poter disporre la sospensione dell’efficacia dell’esclusione.
- Nel ricorso straordinario, quando l’esame di merito richiede la partecipazione di ulteriori controinteressati, il parere può essere sospeso e può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami, ponendo i relativi adempimenti a carico del ricorrente.
Esclusione dalla graduatoria per alloggi ERP e istanza cautelare
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un aspirante assegnatario contro l’Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa. Il ricorso riguarda l’esclusione dalla procedura per l’assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica e la mancata inclusione nelle graduatorie provvisoria e definitiva.
Premesse e atti impugnati
Il ricorrente aveva presentato domanda in risposta al bando speciale del 3 febbraio 2025, dichiarando il possesso dei requisiti e allegando la documentazione reddituale dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e quella relativa alla disabilità della figlia. L’amministrazione lo aveva inserito nell’elenco degli esclusi con la motivazione “Redditi dichiarati incompleti”.
Il ricorrente aveva proposto reclamo nei termini, sostenendo che l’eventuale omissione riguardasse i redditi della figlia maggiorenne disabile e che tali somme consistessero in prestazioni assistenziali INPS esenti, non computabili nel reddito complessivo familiare rilevante ai fini del bando. L’amministrazione non aveva risposto al reclamo e non aveva inserito il ricorrente nella graduatoria definitiva.
Motivi del ricorso
In via principale, il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della l. 241/1990 e dalla normativa regionale;
- la violazione della disciplina sull’edilizia residenziale pubblica e delle norme sulla determinazione del reddito familiare;
- l’erronea inclusione, nella valutazione del reddito, di provvidenze assistenziali connesse alla disabilità;
- la violazione dell’art. 1 del bando;
- il difetto di motivazione e lo sviamento.
In via subordinata, ha sostenuto che l’esclusione fosse illegittima perché il bando prevedeva specifiche cause di esclusione, quali le dichiarazioni mendaci e il mancato consenso al trattamento dei dati personali, non ravvisabili nel caso concreto. Secondo il ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
Valutazione cautelare
Il Collegio ha ritenuto che, nella fase cautelare, il ricorso presentasse sufficienti profili di fumus boni iuris almeno con riguardo al difetto di motivazione. La formula “Redditi dichiarati incompleti”, considerata insieme alla domanda presentata, non consente infatti di individuare quali redditi siano stati ritenuti mancanti né di ricostruire le ragioni dell’esclusione.
È stato ravvisato anche il periculum in mora, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e del pregiudizio che l’esclusione potrebbe arrecare al ricorrente in relazione all’assegnazione di un alloggio a canone sostenibile. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta.
Integrazione del contraddittorio
Il Collegio ha rilevato che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe determinare una modifica dell’ordine della graduatoria definitiva e incidere sulle posizioni degli altri concorrenti collocati utilmente. Per tale ragione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori aventi diritto.
È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami, con onere degli adempimenti a carico del ricorrente e con mandato all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana di provvedere agli incombenti indicati.
Esito del parere
Il parere non definisce il ricorso nel merito. Il Collegio ha sospeso l’espressione del parere in attesa dell’integrazione del contraddittorio, riservando ogni decisione sulle questioni di rito e sulle censure sostanziali. È stata invece accolta l’istanza di sospensiva.
Protezione dei dati personali
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, sulla base dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003.
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