Parere n. 88/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalle signore Maria Teresa Montalbano e Laura Samaritano, rappresentate e difese dall’avvocato Antonino Cannizzo, contro il Comune di Agrigento, per l’annullamento del provvedimento del predetto Comune n. 0087445 del 6 dicembre 2024, di rigetto della richiesta di nuova destinazione urbanistica relativa a lotto di terreno sito in contrada San Calogero, catastalmente identificato al foglio 98, particella 577.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Comune di Agrigento n. 0087445 del 6 dicembre 2024, recante il rigetto della richiesta di nuova destinazione urbanistica per un lotto sito in contrada San Calogero, foglio 98, particella 577.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale alla richiesta di rideterminazione della destinazione urbanistica dell’area, già classificata dal PRG del 2009 come sottozona G4, «Aree per la riqualificazione ambientale della viabilità». Hanno dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, sostenendo che il procedimento riguardasse una specifica area e non una pianificazione generale. In secondo luogo, hanno contestato l’errata qualificazione del vincolo urbanistico come conformativo anziché espropriativo, deducendo che le opere previste dall’art. 33 delle NTA — barriere verdi, percorsi pedonali attrezzati ed elementi di arredo urbano — fossero destinate esclusivamente alla fruizione pubblica, non suscettibili di gestione in regime di mercato e tali da comprimere integralmente lo ius aedificandi. La questione centrale ha riguardato la distinzione tra vincolo conformativo e vincolo preordinato all’espropriazione, nonché le conseguenze della qualificazione del vincolo sulla sua durata e sull’obbligo comunale di rideterminare la disciplina urbanistica dell’area.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile e ha accolto entrambi i motivi. Ha qualificato la destinazione G4 come vincolo preordinato all’espropriazione, poiché le opere previste dall’art. 33 delle NTA sono strutturalmente asservite alla fruizione pubblica, non sono collocabili sul mercato per soddisfare una domanda differenziata e determinano una deviazione radicale dalla vocazione economica ordinaria del fondo. La circostanza che le opere possano essere realizzate mediante iniziativa privata convenzionata non modifica la natura del vincolo, dovendo aversi riguardo non al soggetto che materialmente esegue l’opera, ma al suo destinatario finale e alla sua concreta utilizzabilità economica. Ne consegue l’applicazione del regime dei vincoli espropriativi, compresa la durata quinquennale prevista dall’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, oltre agli obblighi motivazionali in caso di reiterazione e all’eventuale indennizzo. Il Consiglio ha inoltre ritenuto dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di un procedimento puntuale concernente una specifica area e non di una modifica della pianificazione generale. L’omissione non è sanabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, poiché la novella del 2020 ha escluso espressamente la non annullabilità per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorso è stato pertanto accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune, che dovrà riesaminare l’istanza nel rispetto della disciplina urbanistica complessiva e dell’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio.
Osservazioni
Primo motivo - Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
È fondato il motivo relativo all’omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il diniego espresso su un’istanza di riclassificazione urbanistica riguardante una specifica area non costituisce attività di pianificazione generale sottratta alle garanzie partecipative. Il preavviso era dovuto perché avrebbe consentito alle interessate di prospettare argomenti sulla natura espropriativa del vincolo e di incidere sulla successiva istruttoria e valutazione urbanistica.
Primo motivo - Inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990
La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non può essere neutralizzata sostenendo che il contenuto dell’atto fosse inevitabile. La novella introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 ha escluso espressamente l’applicazione della clausola di non annullabilità dell’art. 21-octies, comma 2, ai casi di omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
Secondo motivo - Natura espropriativa del vincolo G4
La destinazione G4 prevista dal PRG e disciplinata dall’art. 33 delle NTA ha natura espropriativa, poiché le opere di riqualificazione ambientale della viabilità sono destinate esclusivamente alla fruizione pubblica e non possono essere poste sul mercato per soddisfare una domanda differenziata.
Secondo motivo - Irrilevanza dell’iniziativa privata convenzionata
La previsione dell’attuazione mediante iniziativa privata convenzionata non trasforma il vincolo in conformativo. Rileva la destinazione finale dell’opera e il soggetto cui essa è riferita, non il soggetto che ne cura materialmente la realizzazione.
Conseguenze della qualificazione espropriativa
Al vincolo si applica il regime dei vincoli preordinati all’espropriazione: efficacia temporalmente limitata, necessità di motivazione in caso di reiterazione ed eventuale indennizzo. Il Comune deve pertanto riesaminare l’istanza di rideterminazione della destinazione urbanistica.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
durata quinquennale del vincolo preordinato all’espropriazione
La qualificazione di una previsione urbanistica come vincolo preordinato all’espropriazione comporta l’applicazione del regime temporale e degli effetti decadenziali previsti dalla norma.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Il preavviso di rigetto è dovuto quando il Comune definisce negativamente un procedimento puntuale relativo alla riclassificazione urbanistica di una specifica area.
art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241
clausola di non annullabilità per vizi formali e procedimentali
La clausola non si applica alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, in forza della modifica introdotta dal decreto-legge n. 76/2020.
art. 13 legge 7 agosto 1990, n. 241
esclusione delle disposizioni sulla partecipazione per procedimenti di pianificazione e programmazione
L’esclusione non opera per un procedimento puntuale relativo a una singola area, distinto dall’attività di pianificazione generale.
art. 33 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Agrigento
realizzazione di barriere verdi di protezione e contenimento del rumore, percorsi pedonali attrezzati ed elementi di arredo urbano mediante opere pubbliche dirette o convenzionate
La disciplina della sottozona G4 individua opere collaterali alla viabilità destinate alla fruizione pubblica e non suscettibili di autonomo sfruttamento economico sul mercato.
art. 26 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Agrigento
la zona G comprende aree di tutela e valorizzazione ambientale e include la sottozona G4
La collocazione della G4 nel sistema ambientale e la previsione autonoma delle zone vincolate e di rispetto contraddicono la riconduzione della sottozona alle sole fasce di salvaguardia stradale.
art. 42 Cost.
funzione sociale del diritto di proprietà
La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi deve tenere conto dell’incidenza concreta della previsione urbanistica sul contenuto essenziale del diritto dominicale.
art. 9 d.P.R. 15 dicembre 1971, n. 1199
termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine decorrente dalla conoscenza del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Una previsione urbanistica costituisce vincolo preordinato all’espropriazione quando destina uno specifico fondo alla realizzazione di opere rivolte esclusivamente alla fruizione pubblica, non collocabili sul mercato per soddisfare una domanda differenziata e non idonee a generare un’autonoma utilità economica per il proprietario.
- La natura conformativa o espropriativa del vincolo urbanistico deve essere individuata sulla base della concreta incidenza della previsione sul diritto di proprietà e della destinazione finale dell’opera, non della sua collocazione formale nel PRG né della possibilità che la realizzazione materiale sia affidata a un privato mediante convenzione.
- Sono conformativi i limiti generali e omogenei allo ius aedificandi, quali quelli relativi a distanze, cubature, altezze o tipologie, che operano come parametri esterni di un mercato immobiliare omogeneo; sono invece espropriativi i vincoli che impongono una destinazione pubblica indefettibile, incompatibile con un’utilizzazione economica del bene secondo logiche di mercato.
- Quando un vincolo espropriativo sia decaduto e l’area sia priva di una disciplina urbanistica adeguata, l’amministrazione deve riattivare la pianificazione; se sceglie di definire negativamente l’istanza puntuale del proprietario mediante un diniego espresso, deve rispettare il contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è resa irrilevante dalla pretesa inevitabilità del contenuto dell’atto, poiché l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, dopo la novella del 2020, non consente di applicare la clausola di non annullabilità a tale omissione.
Natura del ricorso e oggetto della controversia
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da due proprietarie contro il Comune di Agrigento. Il ricorso riguardava il diniego comunale alla richiesta di nuova destinazione urbanistica di un lotto sito in contrada San Calogero, classificato dal PRG del 2009 nella sottozona G4, «Aree per la riqualificazione ambientale della viabilità».
Premesse procedimentali
Le ricorrenti avevano chiesto al Comune, il 19 giugno 2024, di attribuire al lotto la destinazione D4, «Direzionale terziario di completamento», sostenendo che il precedente vincolo espropriativo fosse decaduto. Il Comune ha respinto l’istanza qualificando la destinazione G4 come vincolo conformativo, non soggetto a decadenza, e ritenendo applicabile l’art. 33 delle NTA, che consente opere di riqualificazione della viabilità attraverso iniziativa pubblica o privata convenzionata.
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Nel corso del procedimento consultivo, il Comune ha depositato la documentazione amministrativa e le ricorrenti hanno esercitato il diritto di accesso e presentato memoria.
Motivi di ricorso
Le ricorrenti hanno dedotto due censure principali:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- l’errata qualificazione del vincolo G4 come conformativo anziché espropriativo, con violazione dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 33 delle NTA.
Distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi
Il Consiglio ha ricostruito l’evoluzione della distinzione, richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Sono conformativi i vincoli di zonizzazione che disciplinano in modo generale e omogeneo una pluralità di beni e soggetti, incidendo sullo ius aedificandi come limiti esterni compatibili con un mercato immobiliare omogeneo. Tali vincoli, di regola, non sono soggetti a decadenza quinquennale né comportano indennizzo.
Sono invece espropriativi o sostanzialmente espropriativi i vincoli che individuano puntualmente un’area per la realizzazione di un’opera pubblica oppure svuotano in concreto il contenuto essenziale del diritto di proprietà. Il criterio decisivo è la destinazione finale dell’opera: essa deve poter essere posta sul mercato e soddisfare una domanda differenziata per rientrare nell’ambito conformativo; se l’utilizzatore finale è necessariamente l’ente pubblico e l’opera è destinata a una fruizione pubblica indifferenziata, il vincolo assume natura ablativa.
Applicazione alla sottozona G4
Applicando tali principi, il Consiglio ha ritenuto che la destinazione G4 comporti la realizzazione di barriere verdi di protezione e contenimento del rumore, percorsi pedonali attrezzati ed elementi di arredo urbano. Si tratta di opere strutturalmente asservite alla fruizione collettiva, non suscettibili di essere collocate sul mercato e non idonee a generare un’autonoma utilità economica per il proprietario.
La previsione dell’iniziativa privata convenzionata non incide sulla qualificazione del vincolo. Ciò che rileva non è chi realizza materialmente l’opera, ma il suo destinatario finale e la sua concreta funzione. Poiché il fondo viene destinato a un’opera necessariamente pubblica, la previsione determina una deviazione radicale dalla vocazione economica ordinaria del bene e comprime lo ius aedificandi oltre i limiti propri della conformazione generale.
Il Consiglio ha inoltre osservato che la riconduzione della G4 alle fasce di salvaguardia stradale è contraddetta dalla struttura delle NTA: l’art. 26 colloca la G4 nel sistema ambientale e distingue autonomamente le zone vincolate e di rispetto. La destinazione G4 deve quindi essere qualificata come vincolo preordinato all’espropriazione.
Effetti della natura espropriativa
Dalla qualificazione espropriativa deriva l’applicazione del regime previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, caratterizzato da efficacia temporalmente limitata, obbligo di motivazione in caso di reiterazione ed eventuale indennizzo. Il Comune non poteva quindi rigettare l’istanza limitandosi ad affermare la natura conformativa della destinazione G4.
Violazione del preavviso di rigetto
Il Consiglio ha accolto anche il motivo procedimentale. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 era applicabile perché l’istanza riguardava una specifica area e attivava un procedimento puntuale, non una revisione generale della pianificazione urbanistica.
Il preavviso avrebbe consentito alle interessate di contestare la qualificazione del vincolo e di fornire elementi potenzialmente idonei a orientare diversamente l’istruttoria e la valutazione dell’amministrazione. L’omissione ha quindi viziato il diniego.
La violazione non può essere superata richiamando l’inevitabilità del contenuto dell’atto. La novella del 2020 ha escluso espressamente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto dall’ambito applicativo della clausola di non annullabilità prevista dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Decisione e riedizione del potere
Il parere è favorevole all’accoglimento del ricorso. L’annullamento del diniego non attribuisce tuttavia alle ricorrenti un diritto automatico alla destinazione D4 richiesta. Il Comune conserva il potere-dovere di riesaminare l’istanza e di adottare i provvedimenti conseguenti, nel rispetto della disciplina urbanistica generale, della corretta qualificazione del vincolo e dell’interesse pubblico al corretto e armonico utilizzo del territorio.
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