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Parere

Parere n. 574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Roberta Chiuccolini, contro Comune di Perugia, e nei confronti di Raffaella Mezzasoma, Antonella Massaiu, Rosella Pispola, Maria Maddalena Adami, Luisella Dolciami, Nicoletta Monotti, Claudia Lilli, avverso provvedimento n. 1783 del 14/7/2025 concernente approvazione istruttoria e inquadramento vincitori di n. 7 posti di istruttore direttivo socio educativo assistenziale anno 2024;

Giustizia amministrativa202501196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dal Comune di Perugia. Poiché l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione davanti al TAR Umbria. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione dirigenziale del Comune di Perugia n. 1783 del 14 luglio 2025, relativa all’approvazione dell’istruttoria e all’inquadramento dei vincitori della selezione per la progressione tra le aree per sette posti di istruttore direttivo socio educativo assistenziale.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 1783 del 14 luglio 2025, dell’elenco degli esclusi, dell’allegato relativo ai vincitori, dei verbali di verifica dei requisiti, dei punteggi e della graduatoria, nella parte concernente la selezione per sette posti di istruttore direttivo socio educativo assistenziale. Il Comune di Perugia ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia davanti al TAR Umbria. La questione sottoposta alla Sezione riguardava quindi gli effetti dell’opposizione, risultata depositata il 17 dicembre 2025 e comunicata con prova delle notifiche, sulla procedibilità del ricorso straordinario e sulla domanda cautelare.

Osservazioni

Opposizione al ricorso straordinario

L’opposizione proposta dal Comune di Perugia il 17 dicembre 2025 è stata ritenuta rituale e tempestiva, risultando depositata e corredata dalla prova delle comunicazioni e notifiche previste.

Improcedibilità per trasposizione

L’opposizione determina la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale davanti al TAR Umbria e rende improcedibile il ricorso straordinario.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario ai fini della trattazione giurisdizionale

    L’opposizione rituale e tempestiva di una parte consente la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base della presentazione diretta del ricorso straordinario.

  • art. 13, commi 6-8, CCNL 16.11.2022

    La disciplina contrattuale costituisce il quadro della selezione per la progressione verticale oggetto dell’impugnazione, senza essere esaminata nel merito dalla Sezione.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia davanti al giudice amministrativo e comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario.
  • Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione previsto dalla legge.
  • La proposizione dell’opposizione rende assorbita la domanda cautelare formulata nell’ambito del ricorso straordinario, poiché la controversia deve proseguire nella sede giurisdizionale competente.

Ricorso straordinario contro la progressione verticale nel Comune di Perugia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata esclusa dalla selezione per la progressione tra le aree relativa a sette posti di istruttore direttivo socio educativo assistenziale presso il Comune di Perugia. La ricorrente aveva formulato anche un’istanza cautelare.

Atti impugnati e domanda

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale dell’U.O. Risorse umane del Comune di Perugia n. 1783 del 14 luglio 2025, avente ad oggetto l’approvazione dell’istruttoria e l’inquadramento dei vincitori della selezione disciplinata dall’art. 13, commi 6-8, del CCNL 16 novembre 2022.

L’impugnazione riguardava, in particolare:

  • l’elenco degli esclusi dalle progressioni tra le aree per l’anno 2024, nella parte relativa alla domanda della ricorrente;
  • l’allegato contenente l’elenco dei vincitori;
  • i verbali di verifica del possesso dei requisiti;
  • gli atti di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria.

Opposizione del Comune e trasposizione

Il Comune di Perugia ha comunicato alla Sezione di avere proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trattata in sede giurisdizionale davanti al TAR Umbria.

La Sezione ha verificato che l’opposizione era stata proposta il 17 dicembre 2025 e che risultava depositata la documentazione comprovante le comunicazioni e notifiche effettuate al legale della ricorrente, alla ricorrente personalmente e ai controinteressati.

Valutazione giuridica

L’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva. La Sezione ha richiamato la natura alternativa del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale e ha affermato che tale rimedio presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.

L’opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può chiedere che la controversia sia esaminata dal giudice precostituito per legge. Di conseguenza, una volta esercitata validamente l’opposizione, il ricorso straordinario non può proseguire e deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione davanti al giudice amministrativo.

Esito

La Sezione ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile. La domanda cautelare è stata assorbita, senza esame dei motivi concernenti la legittimità della selezione, dell’esclusione e della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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