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Parere

Parere n. 577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso provvedimento-OMISSIS- concernente diniego della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202401533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata negata la concessione della cittadinanza italiana richiesta il 13 settembre 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto di essere incensurato, di non avere carichi pendenti, di vivere da lungo tempo in Italia e di essere pienamente integrato, anche sul piano lavorativo. Non ha tuttavia formulato specifici motivi di diritto, prospettando soltanto una generica illegittimità del diniego e lamentando la genericità delle ragioni ostative, tale da impedire una corretta difesa. Il Ministero dell’interno ha riferito che, sulla base di informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria e contenute in atti classificati come riservati, erano emerse specifiche controindicazioni concernenti la sicurezza della Repubblica, tali da rendere inopportuno il conferimento della cittadinanza, chiedendo il parere ai fini del rigetto ai sensi dell’art. 8 della legge n. 91/1992. La Sezione ha ritenuto di non poter decidere il merito senza acquisire ulteriori elementi istruttori, compatibilmente con la riservatezza degli atti.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha reso un parere interlocutorio. Non ha definito il merito del ricorso né stabilito se il diniego di cittadinanza fosse legittimo, ritenendo necessari ulteriori elementi istruttori sulle circostanze ostative invocate dall’amministrazione. Il Ministero dell’interno è stato invitato a trasmettere entro trenta giorni, in plico sigillato e con modalità idonee a preservare la riservatezza, una nota illustrativa sintetica degli elementi emersi nell’istruttoria e l’indicazione della reale classificazione dei documenti qualificati come riservati. La richiesta istruttoria è stata motivata anche dal rilievo della Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2023, secondo cui le garanzie convenzionali, inclusa quella della ragionevole durata del processo prevista dall’art. 6 CEDU, si applicano anche al ricorso straordinario, in adesione alla sentenza della Corte EDU, sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia.

Osservazioni

Istruttoria su informazioni riservate

La Sezione non può definire il merito in assenza degli elementi necessari a verificare le circostanze ostative alla concessione della cittadinanza, pur dovendo essere preservata la riservatezza degli atti classificati.

Trasmissione della documentazione ministeriale

Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro trenta giorni una nota, in plico sigillato recante il numero del ricorso, che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell’istruttoria e dia atto della reale classificazione dei documenti indicati come riservati.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    È richiamato dal Ministero quale fondamento della richiesta del parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell’istanza di cittadinanza.

  • art. 6 CEDU

    le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario

    La garanzia della ragionevole durata del processo si applica anche al procedimento relativo al ricorso straordinario.

  • sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023

    È richiamata per affermare l’applicabilità delle garanzie convenzionali, tra cui quella della ragionevole durata, al ricorso straordinario.

  • sentenza Corte EDU, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia

    È richiamata quale precedente convenzionale a sostegno dell’applicazione delle garanzie dell’art. 6 CEDU al ricorso straordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6, regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando l’amministrazione fonda il provvedimento impugnato su informazioni riservate o classificate, la Sezione non può definire il merito senza acquisire elementi sufficienti a conoscere, almeno in forma sintetica e compatibile con la riservatezza, la natura e la consistenza delle circostanze ostative.
  • La tutela della riservatezza degli atti amministrativi classificati non esclude l’obbligo dell’amministrazione di fornire al giudice consultivo gli elementi istruttori necessari per consentire il controllo sulla legittimità del provvedimento impugnato.
  • Nel ricorso straordinario devono essere rispettate le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del procedimento, sicché gli adempimenti istruttori disposti dal Consiglio di Stato devono essere eseguiti entro un termine determinato.

Diniego di cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza nazionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai fini della definizione dell’affare.

Istanza e provvedimento impugnato

Il ricorrente aveva presentato il 13 settembre 2017 un’istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego è stato motivato dall’amministrazione sulla base della prevalenza dell’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza.

Il ricorrente ha rappresentato di essere incensurato, di non avere carichi pendenti, di vivere da lungo tempo in Italia e di essere profondamente integrato, anche in ragione del proprio percorso lavorativo. Non ha però articolato specifici motivi di diritto, limitandosi a prospettare una generica illegittimità del provvedimento e a lamentare la genericità delle ragioni ostative, che avrebbe impedito una corretta difesa.

Posizione del Ministero dell’interno

Il Ministero ha riferito che, nel corso dell’istruttoria svolta sulla domanda di cittadinanza, erano emerse specifiche controindicazioni riguardanti la sicurezza della Repubblica. Tali elementi, risultanti da atti qualificati come riservati, avevano condotto a una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza. L’amministrazione ha quindi chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 91/1992, ai fini del rigetto dell’istanza.

Necessità di integrazione istruttoria

La Sezione ha ritenuto di non poter definire il merito del ricorso perché non disponeva degli elementi istruttori necessari. In particolare, la relazione ministeriale richiamava atti classificati come riservati, la cui divulgazione sarebbe vietata e la cui conoscenza sarebbe sottratta alla disponibilità del privato, ma non forniva alla Sezione una rappresentazione sufficiente degli elementi ostativi.

Per consentire la decisione, il Ministero dell’interno dovrà trasmettere:

  • una nota illustrativa sintetica degli elementi emersi nell’istruttoria amministrativa;
  • l’indicazione della reale classificazione dei documenti qualificati nella relazione come riservati;
  • la documentazione con modalità idonee a preservarne la riservatezza, mediante plico sigillato recante sul frontespizio il numero del ricorso e da consegnare alla segreteria della Sezione.

L’adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dal ricevimento del parere.

Ragionevole durata del ricorso straordinario

La fissazione del termine istruttorio è stata collegata alla necessità di rispettare la ragionevole durata del procedimento. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, che, in adesione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia, ha affermato che le garanzie previste dalla Convenzione, e in particolare quella dell’art. 6 CEDU sulla ragionevole durata dei processi, si applicano anche al ricorso straordinario.

Esito

Il parere è interlocutorio: la Sezione non ha accolto né rigettato il ricorso e non ha ancora valutato definitivamente la legittimità del diniego di cittadinanza. La decisione sul merito è stata rinviata all’esito dell’integrazione istruttoria richiesta al Ministero dell’interno. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaTutela cautelareTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicità

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