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Parere

Parere n. 575/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso diniego cittadinanza italiana -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202401448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, motivato da elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente impugna il provvedimento ministeriale del 2 settembre 2019 con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata il 17 luglio 2015. Deduce violazione dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost. e dell'art. 9 della legge n. 91/1992, nonché violazione dei principi di buon andamento e contraddittorio, eccesso di potere e difetto di istruttoria. In particolare, lamenta che il diniego non indichi gli elementi dai quali deriverebbe il pericolo per la sicurezza della Repubblica né le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione. Il Ministero dell'interno sostiene che il rigetto è fondato su atti classificati come riservati, sottratti alla conoscenza del privato e all'accesso in quanto potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

Il parere

La Sezione non definisce il ricorso né in rito né nel merito, ritenendo insufficienti gli elementi istruttori disponibili. Dispone che il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del parere e con modalità idonee a preservare la riservatezza degli atti, trasmetta alla Sezione, in plico sigillato recante il numero del ricorso, una nota illustrativa sintetica degli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa e dia conto dell'effettiva classificazione dei documenti indicati nella relazione ministeriale come riservati. La decisione è rinviata all'esito degli adempimenti istruttori, impregiudicata ogni valutazione sulle questioni processuali e sostanziali.

Osservazioni

Necessità di integrazione istruttoria

Il Collegio sospende l'espressione del parere perché non dispone degli elementi necessari per definire il ricorso. Il Ministero dell'interno deve trasmettere una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa, adottando modalità idonee a preservare la riservatezza.

Effettiva classificazione degli atti

La nota ministeriale deve dare atto della reale classificazione dei documenti indicati nella relazione come riservati; il Collegio non considera sufficiente il solo richiamo generico alla riservatezza.

Termine per l'adempimento

Gli adempimenti istruttori devono essere eseguiti entro trenta giorni dal ricevimento del parere, anche in considerazione dell'applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La domanda di cittadinanza è stata respinta per la presenza di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica; il parere non definisce ancora la legittimità del diniego.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente con riferimento al difetto di motivazione; la questione resta impregiudicata per effetto della sospensione dell'esame.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    È invocato dal ricorrente con riferimento alla violazione del contraddittorio procedimentale; il Collegio non si pronuncia sul motivo.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Sono richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie difensive e ai principi di buon andamento; ogni valutazione è rinviata.

  • art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415

    È richiamato dal Ministero per sostenere la sottrazione all'accesso dei documenti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, unitamente agli artt. 5 e 6 del regolamento GDPR, la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei terzi.

  • art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nell'oscuramento disposto dal Collegio.

  • art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali nell'oscuramento disposto dal Collegio.

  • art. 6 CEDU

    le tutele previste dalla Convenzione, e segnatamente l'art. 6 sulla ragionevole durata dei processi, sono riferibili anche al ricorso straordinario

    La Sezione richiama il principio secondo cui le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata si applicano anche al ricorso straordinario.

  • sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023

    È richiamata per affermare l'applicabilità al ricorso straordinario delle tutele convenzionali in materia di ragionevole durata.

  • sentenza Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia

    È richiamata quale precedente sulla riferibilità al ricorso straordinario delle garanzie previste dall'art. 6 CEDU.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando il diniego amministrativo è fondato su elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica contenuti in atti classificati o riservati, il Consiglio di Stato può richiedere all'amministrazione un'integrazione istruttoria riservata, senza definire il merito finché non disponga di elementi sufficienti per verificare la legittimità dell'azione amministrativa.
  • Il richiamo generico alla natura riservata degli atti non esaurisce l'esigenza istruttoria del giudice consultivo: l'amministrazione deve indicare sinteticamente gli elementi rilevanti e attestare l'effettiva classificazione dei documenti, utilizzando modalità compatibili con la tutela della segretezza.
  • La tutela della sicurezza della Repubblica deve essere bilanciata con l'esigenza del Consiglio di Stato di disporre degli elementi necessari per esercitare la propria funzione consultiva decisoria nel ricorso straordinario; tale esigenza può essere soddisfatta mediante trasmissione riservata degli atti o di una nota informativa sintetica.
  • Le garanzie dell'art. 6 CEDU, compresa quella relativa alla ragionevole durata del procedimento, si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; gli adempimenti istruttori devono pertanto essere svolti entro un termine definito e contenuto.

Diniego di cittadinanza italiana fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Consiglio di Stato, Sezione prima, sospende l'espressione del parere e dispone un'integrazione istruttoria riservata.

Premesse e richiesta

Il Ministero dell'interno aveva respinto, con provvedimento del 2 settembre 2019, l'istanza presentata il 17 luglio 2015, ritenendo sussistenti elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego, deducendo:

  • violazione dell'art. 3 e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
  • violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell'art. 9 della legge n. 91/1992;
  • violazione dei principi di buon andamento e contraddittorio;
  • eccesso di potere e difetto di istruttoria.

La censura centrale riguarda l'asserita insufficienza della motivazione, poiché il provvedimento non avrebbe indicato gli elementi concreti dai quali deriverebbe il pericolo per la sicurezza della Repubblica né le ragioni di fatto del diniego.

Posizione del Ministero dell'interno

Il Ministero ha chiesto il rigetto delle censure, affermando che l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale prevale sull'interesse del richiedente. Secondo la relazione ministeriale, gli elementi ostativi sono emersi da un'istruttoria fondata su atti classificati come "riservati", dei quali sarebbe vietata la divulgazione e che sarebbero sottratti alla disponibilità del privato.

Il Ministero ha richiamato l'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, relativo ai documenti sottratti all'accesso quando la loro conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. La relazione è stata trasmessa al ricorrente, che non ha formulato osservazioni specifiche.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ritiene di non poter definire il ricorso allo stato degli atti. Il Collegio reputa necessari ulteriori elementi per comprendere l'istruttoria amministrativa e per verificare la reale classificazione dei documenti richiamati dal Ministero.

La sospensione dell'espressione del parere è disposta senza anticipare alcuna valutazione sull'ammissibilità, sulle altre questioni di rito o sul merito delle censure dedotte. Restano quindi impregiudicate sia la legittimità del diniego sia la sufficienza della sua motivazione.

Adempimenti istruttori riservati

Il Ministero dell'interno deve trasmettere alla Sezione, entro trenta giorni dal ricevimento del parere:

  • una nota che illustri sinteticamente gli elementi emersi nell'istruttoria amministrativa;
  • una specifica indicazione della reale classificazione dei documenti definiti "riservati" nella relazione ministeriale.

La trasmissione deve avvenire in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, da consegnare presso la segreteria della Sezione. Le modalità sono dirette a consentire il controllo consultivo senza divulgare al ricorrente o a terzi gli elementi la cui conoscenza potrebbe pregiudicare la sicurezza della Repubblica.

Ragionevole durata del ricorso straordinario

La Sezione giustifica la previsione di un termine di trenta giorni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia. Da tali pronunce ricava che le garanzie dell'art. 6 CEDU, compresa quella relativa alla ragionevole durata dei processi, sono riferibili anche al ricorso straordinario.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione sospende l'espressione del parere e dispone gli adempimenti istruttori indicati, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte o i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

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