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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39693/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un regolamento tariffario comunale che prevedeva un canone non ricognitorio per l’uso di infrastrutture e suolo pubblici funzionali a condutture e linee di comunicazione. Dopo che il TAR aveva dichiarato tardivo il ricorso avverso il regolamento, il Consiglio di Stato, in appello, aveva invece accolto il gravame del concessionario e annullato il regolamento nella parte in cui assoggettava al canone le concessioni di uso di infrastrutture e suolo pubblici. Una società concessionaria, rimasta soccombente, aveva quindi proposto revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva deciso l’appello, sostenendo che il giudice amministrativo avesse fondato l’accoglimento su motivi non dedotti dall’appellante, cioè su una censura relativa alla mancata interferenza dell’uso del suolo con la pubblica fruizione, mai effettivamente proposta. Contro la sentenza che dichiarava inammissibile la revocazione, la ricorrente per cassazione lamentava: a) eccesso di potere giurisdizionale e omesso esercizio della giurisdizione, deducendo che il Consiglio di Stato non si fosse pronunciato sul vero motivo di revocazione; b) contraddittorietà, travisamento e difetto di motivazione, nonché invasione della sfera del merito amministrativo; c) in subordine, chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE per asserita violazione dell’art. 47 della Carta di Nizza e del diritto a un giudice imparziale ed effettivo.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Hanno ritenuto che le doglianze non investissero un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma contestassero solo il modo in cui il Consiglio di Stato aveva valutato l’ammissibilità e il contenuto del ricorso per revocazione, cioè un errore interno alla giurisdizione e non un superamento dei limiti esterni. È stata inoltre respinta l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE perché formulata in modo generico, priva dell’indicazione specifica delle norme unionale rilevanti e non decisiva ai fini del giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto non può essere trasformata in una censura sulla correttezza della ricostruzione del thema decidendum o sull’apprezzamento delle difese svolto dal giudice.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per violazioni dei limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Non è utilizzabile per denunciare un cattivo esercizio del potere giurisdizionale o errori in iudicando/in procedendo del giudice speciale.

  • art. 110 c.p.a.

    La censura proposta non riguardava un problema di giurisdizione, ma la valutazione delle condizioni di ammissibilità della revocazione.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è automatico; richiede rilevanza, specificazione delle disposizioni UE da interpretare e del nesso con la controversia nazionale.

  • art. 47 Carta di Nizza

    Il suo richiamo, in difetto di specificazione delle norme dell’Unione applicabili e dei diritti concretamente incisi, è insufficiente a fondare il rinvio pregiudiziale.

  • art. 27 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La legittimità del canone connesso all’uso della sede stradale presuppone un titolo abilitante eccezionale all’uso individuale della risorsa pubblica.

  • art. 103 Cost.

    La doglianza di invasione del merito amministrativo non integra di per sé un motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 113 Cost.

    La tutela giurisdizionale non consente di estendere il controllo di cassazione alla correttezza interna della decisione del giudice speciale.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato tra le norme invocate dalla parte ricorrente per sostenere la contraddittorietà della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno del lamentato vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra domanda e pronuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare l’apprezzamento delle risultanze processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando si deduca un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo; non basta lamentare un errore nella valutazione di ammissibilità, nell’interpretazione delle difese o nella motivazione.
  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. non può essere usato per contestare l’interpretazione del contenuto dell’atto di appello o la ricostruzione del thema decidendum compiuta dal giudice.
  • Sono estranei al sindacato per motivi di giurisdizione i vizi di error in procedendo o error in iudicando del giudice speciale, anche se qualificati come abnormi o gravissimi.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE richiede l’indicazione puntuale della norma unionale rilevante, del rapporto con la disciplina nazionale applicabile e della concreta utilità della pronuncia; un richiamo generico all’art. 47 della Carta non è sufficiente.
  • La sindacabilità del giudice amministrativo davanti alle Sezioni Unite non si estende alle scelte ermeneutiche o al modo in cui il giudice ha esercitato il potere di giudicare, perché l’interpretazione delle norme resta attività interna alla giurisdizione.
  • In tema di canone per l’uso di beni pubblici, la legittimità del prelievo è collegata all’esistenza di un uso individuale o esclusivo del bene pubblico, rilevante in quanto sottratto o limitativo dell’uso collettivo della risorsa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionaleAziendaConcessioni
RamiProcesso civileInternazionale privatoCommercialeContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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