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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33823/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

I due imputati erano stati condannati dal Tribunale e dalla Corte d'appello per percosse, minaccia aggravata e violazione di domicilio, commessi nel medesimo contesto ai danni della persona offesa. Una ricorrente ha dedotto, tra l'altro, vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, insussistenza del reato di percosse per mancanza di dolore o segni visibili, inidoneità intimidatoria della minaccia, mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, illegittimo rigetto della richiesta di revoca della sospensione condizionale e illegittima condanna alla rifusione delle spese della parte civile in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'altro ricorrente ha contestato la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, sostenendo che, quanto alle percosse, l'aumento eccedesse i limiti edittali del reato di competenza del giudice di pace, e ha dedotto analogamente l'illegittimità della condanna alle spese processuali della parte civile. La Corte ha rilevato d'ufficio che il reato di percosse apparteneva alla competenza del giudice di pace. La connessione con i reati di competenza del tribunale non comportava lo spostamento della competenza, poiché le condotte integravano un concorso materiale e non un concorso formale: pur collocate nello stesso contesto spazio-temporale, erano fenomenicamente distinte. Quanto agli altri reati, la prima ricorrente ha contestato la valutazione della prova e il trattamento sanzionatorio, ma le censure sono state ritenute generiche, manifestamente infondate o infondate. La Corte ha inoltre affermato che l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non lo esonera dalla rifusione all'Erario delle spese sostenute dalla parte civile, anche quando quest'ultima sia parimenti ammessa al beneficio.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado limitatamente ai reati di percosse contestati a entrambi gli imputati, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca per l'ulteriore corso davanti all'autorità competente. Ha eliminato gli aumenti di pena riferiti alle percosse: 100 euro di multa per una ricorrente e 15 giorni di reclusione per l'altro ricorrente. Nel resto ha rigettato i ricorsi, confermando quindi le statuizioni relative a minaccia aggravata, violazione di domicilio e alle spese processuali della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. 274/2000

    Attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sul reato di percosse.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 274/2000

    In presenza di reati di competenza del giudice di pace e di altro giudice, la connessione attribuisce la competenza al giudice superiore soltanto in caso di reati commessi con una sola azione od omissione, cioè di concorso formale.

  • art. 12 c.p.p.

    Le ipotesi generali di connessione non prevalgono sulla disciplina speciale dell'art. 6 d.lgs. 274/2000.

  • art. 581 c.p.

    Rileva per la qualificazione del reato di percosse, distinto materialmente dalle condotte di minaccia e violazione di domicilio.

  • art. 612 c.p.

    Rileva per la minaccia aggravata, la cui capacità intimidatoria è stata valutata in rapporto al contenuto delle minacce e al contesto aggressivo.

  • art. 614 c.p.

    Rileva per la violazione di domicilio, offensiva del diritto all'abitazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa considerando congiuntamente aggressività della condotta, gravità delle minacce, azione congiunta e incidenza sul bene dell'abitazione.

  • art. 135 c.p.

    È stato richiamato per il ragguaglio tra pene di diversa specie, nel motivo relativo alla continuazione; tale questione è stata assorbita dall'accertamento dell'incompetenza del tribunale sulle percosse.

  • art. 52 d.lgs. 274/2000

    È stato richiamato in relazione ai limiti della pena applicabile per il reato di competenza del giudice di pace.

  • art. 24 Cost.

    Il patrocinio a spese dello Stato garantisce le spese necessarie alla difesa del soggetto non abbiente, senza estendersi alle spese derivanti dalla soccombenza processuale.

  • art. 74, comma 1, d.P.R. 115/2002

    Delimita l'oggetto del patrocinio a spese dello Stato alle attività di difesa dei soggetti ammessi al beneficio.

  • art. 110, comma 3, d.P.R. 115/2002

    È stato invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto che non impedisca la condanna dell'imputato alla rifusione all'Erario delle spese sostenute dalla parte civile.

  • art. 541, comma 1, c.p.p.

    Fondamento generale della condanna dell'imputato soccombente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

  • art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e), c.p.p.

    Norme indicate per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per l'illustrazione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Quando in un unico procedimento coesistono reati di competenza del giudice di pace e del tribunale, la competenza del giudice superiore si estende a tutti i reati soltanto se essi sono stati commessi con una sola azione od omissione, configurando un concorso formale. La mera unità del contesto spazio-temporale non è sufficiente quando le condotte restano materialmente e fenomenicamente distinte.
  • L'incompetenza per materia del giudice procedente è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; l'accertamento impone l'annullamento delle decisioni limitatamente al reato estraneo alla competenza e la trasmissione degli atti all'autorità competente.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, purché siano sottoposte a un vaglio particolarmente rigoroso di attendibilità. Non è necessario un riscontro esterno integrale: un riscontro solo parziale non esclude l'attendibilità complessiva quando riguardi aspetti significativi della condotta.
  • La capacità intimidatoria della minaccia deve essere valutata concretamente, considerando il contenuto delle espressioni e il contesto complessivo, inclusi eventuali atti di violenza fisica, ingresso abusivo nell'abitazione e clima aggressivo.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta sulla base della sola occasionalità dell'episodio, dell'assenza di lesioni o della modesta pena; occorre confrontarsi con tutti gli elementi concretamente valorizzati dal giudice, tra cui aggressività, gravità delle minacce, concorso di più persone e lesione del bene giuridico abitativo.
  • La richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, fondata sulla preferenza dell'imputato per il pagamento immediato di una pena pecuniaria, deve essere sostenuta da una prospettazione concreta e non meramente ipotetica; in mancanza, è sufficiente una motivazione riferita alla discrezionalità del beneficio, alla richiesta difensiva originaria e alle condizioni soggettive valutate.
  • La subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno non richiede una valutazione economica ulteriore quando la difesa non abbia indicato in modo preciso le condizioni patrimoniali dell'imputato e il giudice abbia considerato l'entità contenuta della somma dovuta.
  • L'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato resta obbligato, in caso di condanna, a rifondere all'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile, anche se quest'ultima è a sua volta ammessa al beneficio. Il patrocinio copre le spese necessarie alla difesa, non quelle derivanti dalla soccombenza dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieLesioniMinacceImpugnazioniCompetenza
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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