Cassazione Penale, Sentenza n. 33826/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. 309/1990. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione sotto tre profili: il Tribunale avrebbe ritenuto che non fosse in grado di gestire la maggiore libertà della misura, valorizzando la positività al drug-test al rientro, il 7 dicembre 2021, da un permesso concesso per il compleanno del figlio minorenne; avrebbe giudicato necessario un ulteriore percorso di supporto e rafforzamento, in linea con le conclusioni dell’équipe di osservazione; avrebbe infine considerato operante la preclusione dell’art. 58-quater l. 354/1975 in relazione alla revoca del lavoro all’esterno. La difesa ha inoltre sostenuto che il ricorrente aveva contestato il risultato dell’esame, attribuendolo a un errore di laboratorio e chiedendo la ripetizione delle analisi; che l’ordinanza non aveva adeguatamente considerato le esigenze di ricongiungimento familiare e il precedente equilibrio farmacologico; e che il provvedimento di revoca del lavoro all’esterno non gli era mai stato notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha osservato che l’accesso alla misura alternativa richiede elementi positivi idonei a fondare una prognosi favorevole di recupero e di prevenzione della recidiva; anche per l’affidamento terapeutico occorre valutare l’idoneità concreta del programma e la pericolosità attuale del condannato. Il Tribunale aveva motivato la prognosi negativa facendo riferimento alla positività al drug-test dopo il permesso, alla persistente negazione della ricaduta e alla precedente revoca dell’affidamento terapeutico, nonché alle conclusioni dell’équipe, secondo cui il condannato necessitava di ulteriore supporto per gestire spazi di libertà più ampi. La Corte ha giudicato tale motivazione priva di vizi logici o giuridici e ha rilevato che il ricorso sollecitava una non consentita rivalutazione dei fatti, contestando in modo generico le ragioni dell’ordinanza. Non ha accolto le censure relative all’errore di laboratorio, alle esigenze familiari, alla situazione farmacologica o alla mancata notifica della revoca del lavoro esterno. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. 309/1990
E ciò vale anche per l’affidamento in prova terapeutico (che presuppone la verifica dello stato di tossicodipendenza o di alcoldipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica), per la concessione della quale misura alternativa non si può prescindere dalla valutazione dell’idoneità del programma di recupero, anche per le modalità con cui deve essere svolto, ad assicurare la prevenzione del pericolo che il soggetto commetta ulteriori reati
La concessione dell’affidamento terapeutico richiede la verifica della condizione di dipendenza e una valutazione concreta dell’idoneità del programma, comprese le sue modalità, a prevenire il rischio di ulteriori reati.
art. 58-quater l. 354/1975
Il provvedimento impugnato, quindi, diversamente da come lamentato, è ben lungi dall’incorrere in vizi motivazionali, concludendo, con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici che muovono proprio dall’osservazione infra ed extra muraria, per l’impossibilità allo stato di esprimere una prognosi di affidabilità esterna del ristretto.
La Corte non formula una specifica interpretazione della preclusione prevista dall’art. 58-quater; nel caso concreto reputa comunque adeguata la motivazione sulla prognosi negativa, fondata sull’osservazione intramuraria ed extramuraria.
art. 616 c.p.p.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 52 d.lgs. 196/2003
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione di una misura alternativa alla detenzione non dipende soltanto dall’assenza di cause ostative o dal rispetto dei limiti di pena: richiede elementi positivi che consentano una prognosi favorevole di revisione critica del passato, risocializzazione e prevenzione della recidiva.
- Per l’affidamento terapeutico occorre valutare non solo la condizione di tossicodipendenza certificata, ma anche l’idoneità concreta del programma di recupero, comprese le modalità di esecuzione, a contenere il rischio di ulteriori reati; la valutazione deve considerare la pericolosità attuale del condannato e la sua collaborazione al percorso.
- Nel valutare una misura alternativa, il giudice deve considerare soprattutto la condotta e la situazione del condannato successive ai fatti oggetto della condanna, per verificare l’esistenza di segnali di evoluzione positiva e la concreta possibilità di reinserimento sociale.
- Anche in presenza di elementi favorevoli, il giudice di sorveglianza può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione o lo svolgimento di ulteriori esperimenti premiali, allo scopo di verificare l’attitudine del condannato ad adempiere le prescrizioni della misura.
- È legittima la prognosi negativa sull’affidabilità esterna quando, sulla base di dati fattuali e dell’osservazione intramuraria ed extramuraria, il giudice motiva che il condannato non è attualmente in grado di gestire la libertà connessa alla misura richiesta.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali mediante censure che si limitino a contestare genericamente una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33676/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33677/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33679/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33681/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33683/2026 del 17/09/2026
- Sentenza penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33684/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →