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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33679/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari l'applicazione concordata della pena di quattro mesi di arresto e 1.400 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza, sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi. Con il primo motivo si deduceva l'intempestività della dichiarazione di irrevocabilità e si sosteneva che, non essendo stata depositata contestualmente la motivazione, il termine per impugnare decorresse dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, mai effettuata; l'unica comunicazione ricevuta era quella, erronea, con cui la sentenza era stata dichiarata irrevocabile. Con il secondo motivo si lamentava che il giudice avesse disposto la sospensione della patente per un anno senza sospenderne l'efficacia fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità, nonostante l'esito positivo comportasse la riduzione della sospensione alla metà. Con il terzo motivo si censurava l'omessa sospensione dell'efficacia della confisca del veicolo fino alla medesima valutazione, in quanto l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità avrebbe comportato la revoca della confisca. Il quarto motivo deduceva la violazione dell'accordo intervenuto tra le parti, che prevedeva tali conseguenze. La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e fondati il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'omessa sospensione dell'esecutività delle statuizioni relative alla sospensione della patente di guida e alla confisca del veicolo. Ha disposto direttamente la sospensione dell'efficacia di entrambe le statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'annullamento senza rinvio è stato ritenuto possibile perché non occorreva un nuovo giudizio di merito: la questione era integralmente definibile in sede di legittimità e la Corte poteva adottare direttamente i provvedimenti consequenziali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, Codice della strada

    Quando la pena detentiva e pecuniaria per guida in stato di ebbrezza è sostituita con il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve applicare la sospensione della patente nei limiti edittali e disporre, ove prevista, la confisca del veicolo, sospendendo contestualmente l'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità. In caso di esito positivo, il reato può essere dichiarato estinto, la sospensione della patente è ridotta della metà e la confisca è revocata.

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata nel motivo relativo alla decorrenza del termine per impugnare quando la motivazione non sia depositata contestualmente al dispositivo.

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Il termine per impugnare la sentenza pronunciata in camera di consiglio decorre secondo la disciplina applicata dalla Corte, nel caso di motivazione non depositata contestualmente, dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito.

  • art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Concorre a individuare il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio.

  • art. 648 cod. proc. pen.

    È richiamato nel motivo relativo alla comunicazione della sentenza e alla sua erronea dichiarazione di irrevocabilità.

  • art. 128 cod. proc. pen.

    È richiamato nel motivo concernente le modalità di comunicazione del provvedimento.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale relativo al diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro costituzionale relativo al giusto processo e alle garanzie processuali.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Individua il vizio di violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale, dedotto con riferimento alla disciplina della sospensione della patente e della confisca.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua il vizio di inosservanza di norme processuali, dedotto con riferimento alla tempestività del ricorso e alla disciplina dell'applicazione della pena su richiesta.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    È richiamato con riferimento all'accordo delle parti per l'applicazione della pena.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    È richiamato con riferimento al controllo giudiziale sull'accordo e alle conseguenze della sentenza di applicazione della pena.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di provvedere direttamente quando non sia necessario un nuovo giudizio di merito; la Corte lo ha applicato per disporre la sospensione dell'efficacia delle statuizioni accessorie.

Massime di principio

  • Quando la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta non è depositata contestualmente al dispositivo, il termine per impugnare decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, indipendentemente dall'eventuale termine irritualmente indicato nel dispositivo e senza che ciò determini, per tale solo fatto, la nullità della sentenza.
  • In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, Codice della strada, il giudice deve sospendere l'efficacia della sospensione della patente e della confisca del veicolo fino alla valutazione dell'esito del lavoro di pubblica utilità.
  • L'esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta, secondo la disciplina applicata dalla Corte, l'estinzione del reato, la riduzione della metà della durata della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo.
  • Quando la sentenza abbia omesso di sospendere l'efficacia della sospensione della patente e della confisca del veicolo in un caso di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, la Corte di cassazione può provvedere direttamente ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza sul punto, se non sono necessari accertamenti o valutazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

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