Cassazione Penale, Sentenza n. 33681/2026 del 17/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere soltanto in relazione alla contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, secondo periodo, Codice della strada, confermando nel resto la condanna per lesioni stradali aggravate, omissione di soccorso e fuga. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducendo l'omessa notificazione al difensore della requisitoria scritta del Procuratore generale e la conseguente lesione del contraddittorio cartolare. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizi di motivazione sull'individuazione dell'autovettura coinvolta nel sinistro e sull'identificazione dell'imputato quale conducente. La difesa ha contestato il valore univoco degli elementi relativi al modello, al colore, alla targa, al luogo di rinvenimento e ai danni sulla carrozzeria, nonché l'inferenza tratta dall'intestazione della vettura a una società di cui l'imputato era socio e dal possesso delle chiavi. Con il terzo motivo ha censurato l'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 590-bis, comma 7, cod. pen., sostenendo che la persona offesa avrebbe concorso colposamente al sinistro procedendo a velocità superiore al limite. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché la disciplina vigente dopo la riforma Cartabia non impone più la comunicazione immediata della requisitoria scritta alle altre parti, prevedendo soltanto il deposito delle richieste del pubblico ministero e la facoltà delle parti di presentare motivi nuovi, memorie e repliche. Ha ritenuto il secondo e il terzo motivo non consentiti, perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che le sentenze di merito costituivano una doppia conforme e avevano fornito una motivazione congrua, coerente ed esaustiva sull'identificazione del veicolo, del conducente e sull'assenza di concorso colposo della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la dedotta violazione del contraddittorio cartolare, chiarendo che, per i procedimenti regolati dalla disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, non sussiste un obbligo di comunicazione immediata della requisitoria del pubblico ministero, la quale resta a disposizione delle parti presso la cancelleria. Le ulteriori censure sono state ritenute mere doglianze di fatto, volte a sostituire la ricostruzione probatoria dei giudici di merito con una diversa valutazione. La Corte ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
violazione di legge processuale
La censura relativa all'omessa comunicazione della requisitoria è stata esaminata come deduzione di violazione processuale, ma ritenuta manifestamente infondata alla luce della disciplina vigente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di rivalutare il materiale probatorio o sostituire la ricostruzione fattuale dei giudici di merito, ma riguarda la verifica della struttura logica della motivazione e dell'assenza di manifesta illogicità.
trattazione del ricorso in forma cartolare
Nel regime vigente non è previsto l'obbligo di comunicazione immediata alle altre parti della requisitoria scritta del pubblico ministero; le richieste sono depositate e le parti possono presentare memorie e repliche nei termini di legge.
procedimento d'appello con trattazione scritta
La disciplina dell'appello successiva alla riforma Cartabia non riproduce l'obbligo pandemico di comunicazione immediata della requisitoria alle altre parti.
art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
comunicazione immediata delle richieste del Procuratore generale nel rito pandemico
La previsione apparteneva alla disciplina emergenziale e non è più applicabile ai procedimenti regolati dalla disciplina successiva.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
trattazione scritta nel rito pandemico
La disposizione, prorogata fino al 30 giugno 2024, prevedeva la comunicazione immediata della requisitoria, obbligo non riprodotto dalla disciplina ordinaria vigente.
circostanza attenuante connessa al concorso colposo della persona offesa
La deduzione relativa alla velocità del ciclomotore è stata respinta in quanto fondata su una rivalutazione delle prove, avendo i giudici di merito ritenuto che il veicolo procedesse entro i limiti consentiti.
art. 116, comma 15, secondo periodo, Codice della strada
Per tale reato la Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere; la questione non è stata oggetto di accoglimento in cassazione.
condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel procedimento penale regolato dalla disciplina introdotta dalla riforma Cartabia non sussiste un obbligo di comunicazione immediata alle altre parti della requisitoria scritta del pubblico ministero; è sufficiente che le richieste siano depositate nei termini e restino disponibili alle parti, che possono acquisirne copia e presentare memorie o repliche secondo le scansioni previste dalla legge.
- L'omessa comunicazione di cortesia relativa al deposito della requisitoria del pubblico ministero non determina, di per sé, una violazione del contraddittorio quando la legge vigente non prevede uno specifico obbligo di comunicazione dell'atto.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante la deduzione apparente di vizi di motivazione o di violazioni di legge; il controllo resta limitato alla verifica della coerenza logica, della completezza essenziale e dell'assenza di manifesta illogicità della motivazione.
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado adottando i medesimi criteri di valutazione delle prove e richiamandone coerentemente la motivazione, le due decisioni possono essere esaminate congiuntamente come una doppia conforme.
- La censura relativa all'esclusione di un'attenuante fondata sul concorso colposo della persona offesa è inammissibile in cassazione se richiede una nuova valutazione delle dichiarazioni testimoniali e degli elementi fattuali già apprezzati dai giudici di merito.
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