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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33676/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Messina e la condanna era stata confermata dalla Corte di appello per la guida senza patente, rilevante penalmente in quanto commessa in presenza di recidiva nel biennio ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, del Codice della strada. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 116, commi 15 e 17, del Codice della strada e all'art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, sostenendo che la definitività delle precedenti violazioni amministrative dovesse essere provata mediante documentazione certa e non potesse fondarsi soltanto sulle dichiarazioni dell'agente accertatore relative a una verifica nelle banche dati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto motivare puntualmente sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, tenendo conto anche del comportamento successivo e applicando retroattivamente la disciplina, quale norma sostanziale, benché successiva ai fatti. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sul beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in relazione all'art. 175 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: per provare la recidiva nel biennio, necessaria a mantenere rilevanza penale alla guida senza patente nonostante la depenalizzazione, non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività dell'illecito amministrativo precedente; è sufficiente un elemento probatorio di sicuro valore, unitamente alla mancata allegazione dell'interessato di avere impugnato la sanzione o richiesto l'oblazione non respinta. Nel caso concreto, la sentenza di appello aveva valorizzato la testimonianza dell'agente accertatore sulla verifica nelle banche dati e il ricorrente non aveva dedotto di avere presentato opposizione o richiesto l'oblazione. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte di appello aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per difetto della non abitualità, richiamando la struttura della contravvenzione e una successiva contestazione di guida senza patente. Il ricorrente si era limitato a prospettare astrattamente i presupposti della particolare tenuità e a richiamare il comportamento successivo senza specificarne contenuto e incidenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corrispondente censura di appello era originariamente generica e anche aspecifica: riguardava soltanto l'entità della pena, senza confrontarsi con il requisito dell'art. 175 c.p. relativo all'assenza di precedenti condanne per le quali non fosse stato già ottenuto il beneficio; dalla sentenza di primo grado risultavano invece numerosi precedenti penali, anche specifici. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, Codice della strada

    La guida senza patente conserva rilevanza penale, secondo quanto considerato nella sentenza, quando ricorre la recidiva nel biennio.

  • art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016

    La recidiva nel biennio costituisce il presupposto per escludere la guida senza patente dalla depenalizzazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede anche la non abitualità del comportamento; la Corte di appello aveva escluso tale requisito nel caso concreto.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione presuppone, tra l'altro, la mancanza di precedenti condanne per le quali l'interessato non abbia già ottenuto il beneficio.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    È stato invocato per dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione, ma le relative censure sono state ritenute infondate o inammissibili.

  • art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.

    È stato applicato il principio di inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a questioni non specificamente proposte con i motivi di appello.

  • art. 611, comma 1-bis, c.p.p.

    Ha disciplinato la trattazione del ricorso in forma cartolare.

  • art. 616 c.p.p.

    Ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per provare la recidiva nel biennio rilevante ai fini della persistente natura penale della guida senza patente non è necessaria una specifica attestazione documentale della definitività della precedente violazione amministrativa; l'accusa può utilizzare altri elementi di sicuro valore probatorio, purché consentano di ricavare la definitività dell'accertamento, anche alla luce della mancata allegazione dell'interessato di avere proposto opposizione o richiesto un'oblazione non respinta.
  • La prova della definitività della precedente violazione amministrativa resta a carico dell'accusa; la mancata allegazione difensiva di un'impugnazione o di una richiesta di oblazione può concorrere, insieme ad altri elementi probatori, alla dimostrazione della definitività.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce la violazione dell'art. 131-bis c.p. è aspecifico quando si limita ad affermare astrattamente la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità senza confrontarsi con le ragioni concrete per cui il giudice di merito ha escluso la non abitualità della condotta e senza precisare l'incidenza del comportamento successivo dedotto.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla guida senza patente penalmente rilevante per recidiva nel biennio quando difetta il requisito della non abitualità del comportamento, secondo la ratio accolta nella decisione.
  • È inammissibile in cassazione la censura relativa all'omessa motivazione su un motivo di appello originariamente generico o aspecifico; l'inammissibilità originaria della doglianza non viene superata dal mancato rilievo della stessa da parte del giudice dell'impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; la mera riproposizione astratta della questione o di una diversa valutazione non soddisfa l'onere di specificità.
  • La richiesta del beneficio della non menzione è generica e aspecifica quando richiama soltanto l'entità della pena e non deduce la sussistenza del requisito relativo all'assenza di precedenti condanne ostative previsto dall'art. 175 c.p.

Come è indicizzato

MaterieGuida senza patenteImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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