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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33677/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Catanzaro aveva respinto l'istanza di ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato e aveva successivamente dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione del difensore, l'opposizione proposta dal difensore medesimo contro tale decreto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79, 82, 94 e 96 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché vizio di motivazione. Ha sostenuto che il procedimento di opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio, pur disciplinato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 mediante rinvio al rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, deve essere coordinato con le regole del procedimento penale principale, trattandosi di procedimento collaterale e accessorio. Da tale coordinamento deriverebbe la legittimazione autonoma e parallela del difensore a proporre l'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99, 571, comma 3, e 613 c.p.p. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che non fosse necessaria una procura speciale, essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il richiamo dell'art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 al rito speciale per la liquidazione degli onorari non esclude l'applicazione, per gli aspetti non specificamente disciplinati, delle disposizioni generali del procedimento penale principale, rispetto al quale il procedimento di ammissione al patrocinio ha natura collaterale e accessoria. Ne consegue che il difensore dell'imputato è autonomamente legittimato a proporre opposizione contro il decreto di inammissibilità o rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha altresì precisato che, per proporre tale reclamo, non è necessaria una procura speciale ai sensi dell'art. 122 c.p.p., essendo sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore. Il provvedimento impugnato è stato annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio e per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il procedimento di opposizione contro i decreti di rigetto o inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio segue il rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, senza che ciò escluda il coordinamento con le regole del procedimento penale principale.

  • art. 14 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    Disciplina i procedimenti relativi alla liquidazione degli onorari di avvocato rinviando agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.; tale rinvio individua il rito applicabile, ma non elimina la natura accessoria del procedimento di patrocinio rispetto al processo penale.

  • art. 99 c.p.p.

    Consente l'estensione al difensore dei diritti dell'imputato e costituisce, unitamente agli artt. 571, comma 3, e 613 c.p.p., il fondamento dell'autonomo potere di impugnazione del difensore.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    Riconosce al difensore la facoltà di proporre impugnazione nell'esercizio delle prerogative derivanti dal mandato difensivo, senza necessità di procura speciale salvo i casi espressamente previsti.

  • art. 613 c.p.p.

    È richiamato quale disposizione concorrente nel riconoscimento della titolarità autonoma e parallela dell'impugnazione in capo al difensore.

  • art. 122 c.p.p.

    La procura speciale non è necessaria per il reclamo contro il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle per le quali il codice la richiede tassativamente.

  • artt. 702-bis e seguenti c.p.c.

    Individuano il procedimento sommario di cognizione richiamato dall'art. 14 D.Lgs. n. 150 del 2011 per la materia della liquidazione degli onorari di avvocato.

Massime di principio

  • Il difensore dell'imputato è legittimato in via autonoma e parallela a proporre opposizione contro il decreto di inammissibilità o di rigetto dell'istanza dell'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
  • Il procedimento di opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio, pur soggetto al rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, conserva natura collaterale e accessoria rispetto al procedimento penale principale; per gli aspetti non specificamente disciplinati deve essere coordinato con le regole processuali del giudizio penale.
  • Per proporre il reclamo contro il provvedimento di rigetto o inammissibilità dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è necessaria una procura speciale ex art. 122 c.p.p.; è sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore, salvo diverse ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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