Cassazione Civile, Ordinanza n. 10374/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in via di silenzio, di un'istanza con cui un dipendente pubblico in quiescenza chiedeva il rimborso della maggiore IRPEF asseritamente trattenuta dal sostituto d'imposta sulla pensione integrativa, invocando il regime agevolativo previsto dall'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello risultava invece vittoriosa la moglie del contribuente, quale sua erede universale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) l'inammissibilità/improponibilità della pretesa, perché l'istanza di rimborso sarebbe stata generica, incompleta e sostanzialmente esplorativa, sicché non poteva formarsi un valido silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992 e 37-38 d.P.R. n. 602/1973; 2) l'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005, poiché la contribuzione era maturata prima del 1 gennaio 2007; 3) l'erronea assimilazione tra dipendenti pubblici e privati ai fini del trattamento fiscale. La resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che mancassero i presupposti per la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile, poiché l'istanza del contribuente non era una vera domanda di rimborso sufficientemente specifica, ma una richiesta sostanzialmente esplorativa e diretta al mancato rilascio di una certificazione sul regime fiscale applicato. Di conseguenza, il ricorso originario del contribuente era inammissibile/improponibile. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, con definizione del giudizio ex art. 382, comma 3, c.p.c. Spese di merito compensate; spese di legittimità poste a carico della parte contribuente.
Norme richiamate
commi primo, lettera g), e terzo
Le controversie tributarie sono proponibili solo mediante impugnazione di un atto tipico, incluso il rifiuto espresso o tacito di rimborso; in assenza di un'istanza idonea non si forma un valido silenzio-rifiuto impugnabile.
artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602/1973
Le istanze di rimborso delle imposte devono essere indirizzate al soggetto legittimato e contenere elementi sufficienti per consentire all'Ufficio di valutare la fondatezza della richiesta.
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
La Corte ne ha dedotto che il relativo motivo era comunque assorbito, senza esaminarne nel merito l'applicabilità temporale.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
Il motivo relativo all'asserita indebita parificazione tra dipendenti pubblici e privati è rimasto assorbito.
I motivi erano formulati come censure per violazione di legge.
La Corte può cassare senza rinvio quando rilevi l'improponibilità della domanda per mancanza di un atto impugnabile, definendo il giudizio nel merito processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'azione è normalmente costruita come impugnazione di un atto tipico: in mancanza di un'istanza di rimborso specifica e completa non può formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile.
- La domanda di rimborso deve contenere un contenuto minimo idoneo a consentire all'Ufficio di verificare la pretesa; una richiesta meramente esplorativa o diretta a ottenere documentazione non è sufficiente.
- L'incompletezza dell'istanza non può essere sanata nel corso del giudizio mediante acquisizioni istruttorie o documenti sopravvenuti, se il procedimento non avrebbe dovuto essere instaurato ab origine.
- Quando la Corte rileva l'assenza del presupposto processuale dell'impugnazione, può cassare senza rinvio e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità del ricorso introduttivo.
- Se viene accolto un motivo assorbente di tipo processuale, restano assorbiti i motivi di merito sulle norme sostanziali invocate.
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