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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01124/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per l’anno 2005 a seguito di indagini finanziarie della Guardia di finanza. Nei confronti di due soci di una società in accomandita semplice in liquidazione veniva attribuito, ai fini IVA e IRAP, un reddito di partecipazione proporzionale al maggior reddito accertato in capo alla società. Nei confronti della società, invece, venivano recuperati maggiori ricavi non dichiarati e un importo per indebito storno di ricavi mediante note di credito, ritenute riferibili a operazioni inesistenti documentate da fatture false. In primo e secondo grado le Commissioni tributarie avevano accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti o li avevano respinti nel merito, con motivazioni essenziali e sostanzialmente apodittiche. L’Agenzia ricorre in cassazione deducendo, per i giudizi relativi ai soci, la nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell’altro socio, nonché la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c.; denuncia inoltre, per tutte le sentenze, la nullità per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e, per la società, anche violazione delle norme sull’onere probatorio e sull’apprezzamento delle prove in relazione al recupero per operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte riunisce i ricorsi, ritenendo superflua la trattazione autonoma delle censure sul litisconsorzio necessario e sulla sospensione, perché i ricorsi vengono riuniti in cassazione in ragione dell’identità oggettiva e soggettiva della vicenda fiscale e della sostanziale unitarietà dell’accertamento. Accoglie però il motivo relativo alla motivazione apparente: le sentenze della CTR non espongono il percorso logico-giuridico, non illustrano le difese dell’Ufficio, non indicano i dati probatori rilevanti e si limitano a enunciazioni apodittiche, impedendo il controllo sulla ratio decidendi. Per questo cassa tutte le sentenze impugnate con rinvio a diversa sezione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, affinché proceda a nuovo esame motivato e alla regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall’Agenzia in tema di contraddittorio nel processo tributario e di partecipazione dei litisconsorti necessari.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato in combinato disposto con la disciplina del litisconsorzio per l’imputazione del reddito di partecipazione ai soci.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato come base della richiesta di sospensione del giudizio in attesa della decisione sul ricorso della società.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza ribadisce che la motivazione meramente apparente integra nullità della decisione.

  • art. 2 d.lgs. 19 giugno 1997

    Richiamato nel motivo relativo alla contestazione del recupero per operazioni inesistenti e alla valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull’onere della prova nel giudizio tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.

  • art. 276, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, privilegiando il vizio di motivazione.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Richiamato per affermare l’esigenza di ragionevole durata del processo nella riunione delle cause.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati a sostegno della soluzione che evita formalismi inutili e valorizza la ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l’accertamento riguarda in modo unitario una società di persone e i soci, la presenza di giudizi separati non impone automaticamente la nullità, potendo il giudice di legittimità disporre la riunione se vi è identità oggettiva della causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, identità delle difese, trattazione contestuale nei gradi di merito e sostanziale identità delle decisioni.
  • La motivazione è solo apparentemente sufficiente quando si risolve in formule generiche o apodittiche e non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice, i dati probatori considerati e le ragioni della decisione; in tal caso la sentenza è nulla per violazione dell’obbligo di motivazione.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a confermare l’esito della decisione precedente con affermazioni di stile, ma deve esplicitare le ragioni dell’accoglimento o del rigetto delle singole contestazioni fiscali e la valutazione delle prove rilevanti.
  • L’interesse a far valere un vizio processuale o a impugnare una decisione va verificato in concreto: non è sufficiente un interesse astratto alla correzione della soluzione giuridica, occorrendo una reale utilità processuale dalla rimozione del provvedimento impugnato.
  • Quando più controversie fiscali derivano da un medesimo presupposto impositivo e sono state decise in modo sostanzialmente sovrapponibile, la riunione in cassazione può evitare inutili duplicazioni processuali e assicurare la ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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