Cassazione Civile, Ordinanza n. 32488/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di intermediazione immobiliare relativo alla vendita di due immobili. La società di mediazione ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 37.800,00 a titolo di provvigione. L'opponente sosteneva che, in base a una scrittura privata, il compenso fosse dovuto solo se la società avesse procurato la vendita congiunta di entrambi gli immobili a un prezzo superiore a quello pattuito; poiché era stato venduto un solo immobile, il compenso non sarebbe sorto. Il tribunale riconobbe comunque una provvigione ridotta per l'immobile venduto; la corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: 1) questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 d.l. 69/2013, lamentando la nullità della sentenza d'appello perché il collegio era composto anche da un giudice ausiliario; 2) violazione dell'art. 106 Cost. e nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; 3) violazione degli artt. 1353 e 1757 c.c., perché la provvigione sarebbe stata subordinata a condizione sospensiva consistente nella vendita di entrambi gli immobili; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il mancato avveramento di tale condizione; 5) violazione dell'art. 1755 c.c., perché la misura della provvigione sarebbe stata pattuita espressamente e non poteva farsi ricorso ai criteri sussidiari degli usi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha ricondotto a legittimità medio tempore l'impiego dei giudici ausiliari d'appello, escludendo un vizio di costituzione del giudice. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il ricorso per vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non è proponibile in presenza di "doppia conforme" e il ricorrente non aveva allegato la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondati il terzo e il quinto motivo perché essi non denunciavano un errore di interpretazione o applicazione delle norme, ma contestavano in sostanza la ricostruzione in fatto della scrittura privata e dell'effettivo contenuto dell'accordo; tale apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione con il vizio di violazione di legge. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
artt. 62-72 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98
La disciplina dell'istituto del giudice ausiliario d'appello è stata considerata legittima nel periodo anteriore al termine finale indicato dalla Corte costituzionale.
art. 106 Cost.
La censura di illegittimità costituzionale relativa alla partecipazione del giudice ausiliario al collegio è stata ritenuta infondata alla luce della pronuncia costituzionale successiva.
Non è configurabile nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice quando il collegio sia composto anche da un giudice ausiliario legittimamente operante nel periodo considerato.
La censura non è stata accolta perché mirava a contestare l'accertamento di fatto sul contenuto della scrittura privata, non l'interpretazione della norma sulla condizione sospensiva.
Nel contratto di mediazione sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge al verificarsi della condizione; nel caso concreto il ricorso è stato respinto perché la doglianza investiva la ricostruzione del contenuto negoziale.
Il motivo per violazione di legge deve denunciare un errore nell'interpretazione o nell'applicazione della norma, non una diversa ricostruzione del fatto.
È richiamato come vizio dedotto in relazione alla nullità per costituzione del giudice.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
In caso di doppia conforme il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti previsti dalla norma ratione temporis applicabile.
I criteri sussidiari di determinazione della provvigione per usi o tariffe operano solo in assenza di una prova di diverso accordo negoziale.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stata applicata la regola del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- In cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del contenuto concreto del contratto o l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito; tale doglianza è, al più, scrutinabile nei limiti del vizio motivazionale, se ammissibile.
- Nel contratto di mediazione, le parti possono prevedere una pattuizione specifica sulla nascita o sulla misura della provvigione; in mancanza di prova di un diverso accordo, trovano applicazione i criteri sussidiari previsti dall'art. 1755 c.c.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre una "doppia conforme", salvo che il ricorrente indichi e dimostri che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito siano diverse.
- La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disciplina processuale o ordinamentale non comporta automaticamente la nullità delle sentenze rese nel periodo in cui la normativa era operativa, se la Corte costituzionale ha adottato una pronuncia manipolativa che ne preserva l'efficacia medio tempore.
- La nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice richiede un effettivo difetto di composizione del collegio; non sussiste quando la partecipazione del giudice ausiliario sia stata ritenuta legittima nel periodo considerato.
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