Cassazione Civile, Ordinanza n. 11755/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, l'Ufficio aveva rideterminato in via analitico-induttiva il reddito della contribuente, assumendo ricavi molto superiori a quelli dichiarati e irrogando sanzioni. La contribuente aveva contestato sia il presupposto dell'accertamento, sostenendo che l'attività svolta fosse esclusivamente agricola e non commerciale, sia la ricostruzione dei ricavi, del magazzino e dei costi, deducendo errori di calcolo, illogicità nella valorizzazione delle rimanenze e mancata considerazione dei costi di coltivazione delle piante arboree pluriennali. Dopo l'accoglimento parziale in primo grado e il rigetto dell'appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) motivazione contraddittoria/inesistente per aver riconosciuto l'esistenza di costi di coltivazione ma negato rilievo probatorio alla loro incidenza; 2) omesso esame di documenti probatori sui costi, con vizio motivazionale; 3) violazione delle regole sulle presunzioni semplici per avere la CTR confermato la ricostruzione dell'Ufficio senza corretta valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi e senza considerare i documenti prodotti; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito attribuito valore di prova legale alla presunzione fiscale e per avere svalutato la prova offerta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché non parte del giudizio di appello e comunque privo di legittimazione passiva nel contenzioso tributario instaurato dopo il 10 gennaio 2001. Nel merito, ha rigettato tutti i motivi proposti contro l'Agenzia delle Entrate: il primo perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente e non apparente, rilevando che i costi di irrigazione, mantenimento e cura degli arbusti non erano stati specificamente allegati e dimostrati; il secondo perché, trattandosi di "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile; il terzo perché la censura in realtà mirava a una rivalutazione del merito, mentre il giudice aveva correttamente applicato i criteri delle presunzioni e rilevato l'assenza di prova sui costi; il quarto perché la doglianza sull'art. 115 e 116 c.p.c. mascherava una critica alla valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione come vizio di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del potere di accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa/professionale
art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale ulteriore fondamento dell'avviso di accertamento
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la sua violazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, cioè al di sotto del minimo costituzionale
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
dopo la riforma del 2012 consente soltanto il sindacato sull'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione
in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e dimostrano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
in tema di presunzioni semplici, il giudice deve valutare analiticamente gli indizi e poi sinteticamente la loro concordanza, gravità e precisione; la violazione è censurabile solo come vizio di sussunzione nei casi di errata applicazione del metodo legale di valutazione
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disposte fuori dei limiti di legge, o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno
la violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di prova legale a prove soggette a libero apprezzamento; non rileva la mera critica alla valutazione del materiale istruttorio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
indicato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la sentenza presenti un'anomalia motivazionale radicale, come motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria; non basta dedurre che la motivazione sia insufficiente o non condivisibile.
- Quando ricorre la doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
- In materia di presunzioni semplici, il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte, attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, oppure disattenda prove legali; non è configurata dalla sola contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- Nel contenzioso tributario instaurato dopo il 10 gennaio 2001, la legittimazione passiva appartiene esclusivamente all'Agenzia delle Entrate per le controversie relative agli atti impositivi, con conseguente inammissibilità del ricorso contro il Ministero se non parte del giudizio di appello.
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